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Temi dell'attività Parlamentare

Il prelievo erariale unico (PREU) e la tassazione sulle vincite

L’articolo 39 del D.L. n. 269 del 2003, al comma 13, ha stabilito che agli apparecchi e congegni indicati all'articolo 110, comma 6, del TULPS (R.D. n. 773/1931) collegati in rete, vale a dire le videolottery (VLT) e le newslot (AWP), si applichi un prelievo erariale unico fissato originariamente in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta. Successivamente l’articolo 30-bis del D.L. n. 185 del 2008 ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico sia determinato applicando, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, determinate aliquote per scaglioni riferiti alla raccolta delle somme giocate, varianti dal 12,6 all’8 per cento:

Con il decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011, sono stati individuati gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate da esso previste. L’articolo 5 del decreto direttoriale dispone la variazione della misura del prelievo erariale unico (PREU). In particolare la misura del PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. newslot - AWP), viene variata, ai sensi del comma 2: a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80 per cento sull'ammontare delle somme giocate; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 74 per cento e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate; a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate.

 La misura del prelievo sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolottery VLT), è determinata, ai sensi del comma 1, come segue:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente i 500 euro;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate, come da ultimo fissato dal comma 479 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è del 5 per cento.

 L'applicazione del prelievo del 6 per cento sulla parte delle vincite eccedenti i 500 euro riguarda Videolottery, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (e giochi accessori, comprensivi della modalità online, come il Win for Life, e il “Si vince tutto"). Il prelievo del 6 per cento non riguarda le seguenti categorie di gioco: scommesse ippiche e sportive, Bingo, lotterie tradizionali (Lotteria Italia) e tutti i giochi a distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti all’attuale normativa di settore.

 Inoltre la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all’articolo 1, comma 475, attraverso una modifica all’articolo 110, comma 7, del TULPS, ricomprende tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro (indicati dal comma 7) gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici - differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 7 - attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lettera c-bis), nonché gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lettera c-ter). La disposizione prevede inoltre l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per la definizione delle regole tecniche per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi senza vincite in denaro e la regolamentazione amministrativa. Si dispone inoltre il divieto del loro utilizzo per manifestazioni a premio e se ne definisce l’ammontare dei premi. Infine vengono introdotte sanzioni per violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco e in particolare delle video-lottery.

 Per quanto riguarda le altre forme di gioco di segnala che, relativamente al gioco del Bingo il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, determinava l’ammontare del prelievo erariale nella misura del 20% delle somme giocate. Al fine di rilanciare il gioco attraverso un aumento della quota destinata al montepremi, il D.L. n. 39 del 2009, art. 12, lett. p-bis), disponeva, in via sperimentale, una riduzione della quota destinata al prelievo erariale all’11 per cento della raccolta. Da ultimo, l’articolo 10, comma 9-septies, del D.L. n. 16 del 2012 ha posto a regime tale variazione.

 Nella successiva tavola sono posti a raffronto, per ciascuna tipologia di gioco, la base imponibile e le diverse aliquote di quota destinata all’erario:

GIOCHI 

BASE IMPONIBILE 

ALIQUOTA 

LOTTO

 

 

Lotto tradizionale

 

"differenziale per il banco"

10 e Lotto

 

"differenziale per il banco"

GIOCHI NUMERICI A TOT. NAZ

 

 

Superenalotto

raccolta

53,62%

Superstar

raccolta

38,27%

Vinci per la vita – Win for Life

raccolta

23,27%

LOTTERIE

 

 

Lotterie differite

 

valore residuale

Lotterie istantanee

 

valore residuale

GIOCHI A BASE SPORTIVA

 

 

Concorsi pronostici

ammontare della somma giocata al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori

33,84%

Scommesse a quota fissa

ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa

da 3% a 2% fino a 7 eventi; da 8% a 5,50% oltre 7 eventi

Scommesse a totalizzatore

ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa

20,00%

GIOCHI A BASE IPPICA

 

 

Ippica Nazionale

ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa

6,00%

Scommesse ippiche

quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa

15,70%

V7

posta di gioco

15,00%

BINGO

 

 

Bingo

prezzo di vendita delle cartelle

11,00%

APPARECCHI

 

 

Apparecchi comma 6a (AWP)

somme giocate

2012:

2013 – 2014:

dal 2015:

11,80%

12,70%

13,00%

Apparecchi comma 6b (VLT)

importo totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita

2012:

dal 2013:

4,00%

5,00%

Apparecchi comma 7

imponibile medio annuo forfetario

8,00%

GIOCHI DI ABILITA' A DISTANZA (SKILL GAMES)

 

 

Giochi di abilità a distanza

somma giocata

3,00%

GIOCHI DI CARTE E GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA

 

 

Poker cash
Giochi da casinò

quota raccolta non restituita al giocatore (margine lordo del concessionario)

20,00%

  Si ricorda infine che l’articolo 24 del D.L. n. 98, al comma 32 dispone che un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della “carta acquisti”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.