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Temi dell'attività Parlamentare

Il secondo decreto su Roma Capitale

Con l'emanazione del secondo provvedimento su Roma capitale, costituito dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, le cui disposizioni si aggiungono a quelle già dettate dal precedente decreto legislativo n. 156 del 2010, si è completata la disciplina del nuovo ente territoriale Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24 della legge delega sul federalismo fiscale n.42 del 2009.

Il conferimento delle funzioni

Il secondo decreto legislativo su Roma capitale, i cui contenuti come di consueto derivano anche dal parere espresso dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sul testo iniziale dello schema di decreto trasmesso alle Camere , ha la finalità di completare la normativa già introdotta con il decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, istitutivo del nuovo assetto ordinamentale di Roma capitale. Il secondo decreto in esame disciplina il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite al nuovo ente dall’articolo 24, comma 3, della legge delega n. 42/2009, - concernenti le materie del concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, dello sviluppo economico e sociale riferito in particolare ai settori produttivo e turistico, dell’organizzazione dei servizi urbani, della protezione civile ed altro – prevedendo a tal fine l’istituzione della Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, che è chiamata a coordinare tutte le attività (anche di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, Mibac) di valorizzazione, decidendo, precisano le norme, “il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l’immagine di Roma capitale”. La Conferenza si pronuncia inoltre in merito al rilascio dei titoli autorizzatori e dei pareri eventualmente necessari per la realizzazione di specifici interventi. A Roma capitale sono poi conferite le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio della stessa ma appartenenti allo Stato. L’ente medesimo concorre infine, in concorso con il Mibac e la regione Lazio, anche in tema di politiche ed attività di tutela, pianificazione, valorizzazione e vigilanza sui beni paesaggistici, nonché nella individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

Ulteriori conferimenti concernono le funzioni in materia di turismo, nel cui ambito Roma capitale potrà avvalersi anche degli uffici statali per la promozione turistica all’estero, e di fiere, nonché di protezione civile, con l’attribuzione delle funzioni amministrative inerenti l’emanazione di specifiche ordinanze.

La necessità di una sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti determinati dalla nuova disciplina trova riscontro nella previsione di una apposita sessione nell’ambito della Conferenza Unificata, il cui scopo è quello di assicurare il “raccordo istituzionale” tra Roma capitale, Stato, Regione Lazio e Provincia di Roma. In tutti i casi in cui la Conferenza debba occuparsi di materie di interesse per Roma capitale, il Sindaco della stessa partecipa alle relative sedute.

Disposizioni organizzative e finanziarie

Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali connessi al ruolo di capitale della Repubblica, per i quali il nuovo ente dovrà seguire, per l’utilizzo delle risorse finanziarie ad essa spettanti, il metodo della programmazione pluriennale, si prevede la realizzazione di una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti, da approvarsi da parte del CIPE; gli interventi previsti dall’intesa possono essere inseriti nel programma di cui alla legge-obiettivo sulle opere pubbliche strategiche (Legge n. 443/2001).

Con riguardo al personale, Roma capitale potrà disciplinare con propri regolamenti, ed in conformità allo statuto dell’ente, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ivi incluso quello di polizia locale; inoltre, in ragione dell’acquisizione delle nuove funzioni potrà altresì, nell’esercizio della propria autonomia normativa, finanziaria ed organizzativa, provvedere alla definizione della dotazione organica, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale degli enti locali. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito tavolo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, provincia di Roma e Roma capitale per il trasferimento delle funzioni derivante dalla nuova disciplina. Viene inoltre disposto che al trsferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amminstrative conferite a Roma capitale si provveda con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire entro il 31 agosto 2012: decreti che al monento non risultano adottati.

Per gli aspetti finanziari, dovrà determinarsi con apposito DPCM, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame - vale a dire entro il 2 dicembre 2012, ma al momento tale provvedimento non risulta ancora emanato - , il maggior onere, da quantificarsi su proposta della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (che a tal fine si avvale dell’Istituto per la finanza e l’economia locale, IFEL, e dell’ISTAT), derivante per Roma capitale dall’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto anche conto dei benefici economici che ne derivano in termini di entrate. La legge di stabilità provvede alla eventuale compensazione degli effetti finanziari connessi a tale onere, nonché a quelli derivanti dagli interventi previsti dall’intesa istituzionale di programma prima illustrata. Si dispone infine che entro il 31 maggio di ogni anno Roma capitale concordi con il Ministero dell’economia l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: in caso di mancato accordo tale concorso è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai comuni. In ogni caso si dispone che le spese connesse alle funzioni di Roma capitale della Repubblica ed agli interventi previsti dall’intesa istituzionale di programma non vengano computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

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