Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Gli operatori finanziari

Nel corso della XVI legislatura la disciplina degli operatori finanziari è stata modificata in maniera molto incisiva da due interventi di riforma, sulla scia del recepimento nell’ordinamento interno di direttive comunitarie: si tratta del D.Lgs. n. 141 del 2010 sui contratti di credito ai consumatori e del D.Lgs. n. 11 del 2010 sui servizi di pagamento, e dei successivi interventi correttivi (si citano in particolare: il D.Lgs. n. 218 del 2010; il D.Lgs. 230 del 2011, il D.Lgs. 169 del 2012, il D.Lgs. n. 45 del 2012). Entrambi i decreti sono intervenuti sul Testo Unico Bancario - T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993) modificando e introducendo nuovi Titoli, riguardanti rispettivamente: i Soggetti operanti nel settore finanziario (Titolo V), la moneta elettronica e gli Istituti di moneta elettronica (Titolo V-bis) e gli Istituti di pagamento (Titolo V-ter). Successivamente sono stati adottati diversi decreti legislativi correttivi.

La concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico è riservata a intermediari soggetti a una regolamentazione sostanzialmente equivalente – per gli aspetti disciplinati e per incisività – a quella degli altri intermediari regolamentati (banche, SIM, istituti di pagamento). Sono previsti controlli più incisivi al momento dell’accesso al mercato, nel corso dell’operatività, in caso di crisi.

Alcune tipologie di attività (microcredito, confidi), caratterizzate dal rilievo sociale e solidaristico, godono di un alleggerimento degli oneri regolamentari. La loro vigilanza è affidata a organismi di autoregolamentazione, sottoposti a forme di controllo della Banca d'Italia; per il microcredito, in via transitoria tale compito spetterà alla Banca d’Italia sino a quando non verrà raggiunto un numero di iscritti congruo per consentire la costituzione e il funzionamento dell’organismo ad hoc.

Intermediari finanziari

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha operato numerose innovazioni all’interno del Testo Unico Bancario (TUB), al fine di recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. In particolare il D.Lgs. 141 del 2010 ha unificato la disciplina degli intermediari finanziari, ovvero di quei soggetti che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Si è passati in sostanza da un sistema in cui la vigilanza in capo a tali soggetti era graduata in base alle dimensioni operative degli stessi - con iscrizione in due elenchi separati, ex articoli 106 e 107 del TUB - alla riconduzione ad unum della disciplina di tutti gli intermediari, assoggettati complessivamente ad autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia, con forme di vigilanza equivalente e con iscrizione in un unico albo.

Oltre all’attività di concessione di finanziamenti gli intermediari finanziari possono altresì: prestare servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica, a condizione che siano a ciò autorizzati (articoli 114-novies e 114-quinquies del TUB); prestare servizi di investimento, ove autorizzati ai sensi dell’articolo 18, D.Lgs. n. 58/1998 (TUF); esercitare altre attività eventualmente consentite dalla legge nonché connesse o strumentali.

Non sono più considerate attività riservate l’assunzione di partecipazioni né quella di intermediazione in cambi: la riserva di attività a favore degli intermediari finanziari è circoscritta alla sola erogazione del credito. Inoltre, non assume più rilevanza la distinzione tra l’attività esercitata nei confronti del pubblico e quella non esercitata nei confronti del pubblico.

E' prevista pertanto l’istituzione dell’albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, la cui tenuta è affidata alla Banca d’Italia (articolo 106 del TUB). Nell’albo unico si devono iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno, mentre è prevista l’iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni (art. 199 del TUF).

Le forme giuridiche richieste ai fini dell’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria anche gli esponenti aziendali del richiedente debbano possedere specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità. È, infine, introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.

La completa attuazione della riforma richiede l’emanazione della normativa secondaria da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e della Banca d’Italia, la quale nel gennaio 2012 ha pubblicato come documento per la consultazione le “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

La disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è stata modificata dal D.Lgs. 141/2010, con l’obiettivo di assicurare operatori finanziari professionalmente idonei, patrimonialmente solidi, adeguati dal punto di vista organizzativo; canali distributivi diversificati, competenti, affidabili, anche a beneficio della concorrenza; regole adeguate di tutela della clientela; un sistema di enforcement efficace. Il decreto ha previsto l’istituzione di un organismo responsabile della tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (in precedenza la vigilanza sugli agenti in attività finanziaria era esercitata dalla Banca d’Italia).

Agente in attività finanziaria è il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente le attività indicate, nonché attività connesse o strumentali. Per gli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento è prevista l’istituzione di un’apposita sezione del citato elenco (articolo 128-quater del TUB; D.M. 28 dicembre 2012, n. 256).

Mediatore creditizio è il soggetto (non persona fisica) che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (articolo 128-sexies del TUB). I collaboratori dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche.

 

Confidi

Il D.Lgs. 141 del 2010 ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati, ma nel complesso più rigorosi e potenzialmente più efficaci rispetto al passato. Attraverso modifiche al TUB si prevede l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito organismo. I confidi maggiori sono invece autorizzati all’iscrizione nel nuovo albo unico degli intermediari finanziari, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina. Per una completa disamina dei confidi si rinvia al relativo approfondimento.

Microcredito

I soggetti operanti nel microcredito sono stati sottoposti ad un regime meno severo di vigilanza (analogamente a quanto avviene per gli agenti e i mediatori creditizi): si tratta dei soggetti che soddisfano il bisogno di credito di una fascia di operatori economici non in grado di ottenere finanziamenti dai canali bancari tradizionali. Per effetto del D.Lgs. 141/2010 i soggetti che vorranno esercitare l'attività di microcredito dovranno iscriversi in un apposito elenco tenuto da un organismo di diritto privato, istituito in forma di associazione e vigilato da Banca d'Italia. L’organismo per i microcredito sarà istituito in un secondo momento. Ai fini dell’iscrizione nell’albo degli intermediari e nell’elenco degli operatori del microcredito, le forme giuridiche richieste agli enti sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

I finanziamenti concessi per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa hanno le seguenti caratteristiche: sono di ammontare non superiore a euro 25.000, non assistiti da garanzie reali; sono finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; sono accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Possono essere erogati in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, per un importo massimo di euro 10.000, non assistiti da garanzie reali, accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, allo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario, a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato

E' eliminato l’obbligo di iscrizione ad apposita sezione dell’elenco degli esercenti il microcredito per i soggetti diversi dalle banche che, costituiti prima della vigenza del D.Lgs. 141/2010, senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cd. “casse peota”). Tali soggetti possono dunque continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. La stessa impostazione si applica agli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A. (articolo 112, comma 7, TUB).

Cambiavalute

Cambiavalute sono i soggetti che esercitano professionalmente l'attività consistente nella negoziazione (acquisto e vendita) a pronti di mezzi di pagamento in valuta (articolo 155, comma 5, del TUB). I cambiavalute possono altresì esercitare attività strumentali e connesse, attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica, in conformità al regime proprio di ciascuna di esse (art. 14 del D.M. 29/2009).

L’agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di cambiavalute soltanto nel caso di agenzia limitata alla prestazione di servizi di pagamento (inclusi i money transfer). Il cambiavalute non può essere però mediatore; la normativa sui cambiavalute non consente agli stessi l'esercizio di altre attività se non quelle connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica.

L’attività di cambiavalute è riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto presso l’Organismo relativo ad agenti e mediatori (art. 128-undecies T.U.B.); sono previste sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo dell’attività. Fino all'emanazione del provvedimento ministeriale che illustra l'obbligo e le specifiche di segnalazione, l'attività di cambiavalute continua a essere regolata dalla disciplina previgente (articolo 155 TUB). Per svolgere l’attività di cambiavalute è necessario ottenere una licenza da parte della Questura.

Money Transfer

L’attività di money transfer è definita come il servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione (articolo 1, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della Direttiva sui servizi di pagamento, Payment Services Directive - PSD).

L’attività di money transfer può essere svolta da istituti di pagamento (disciplinati dal Titolo V-ter del TUB, inserito dal citato D.Lgs. n. 11 del 2010) ovvero per il tramite di agenti in attività finanziaria (disciplinati dal Titolo VI-bis del TUB, inserito dal D.Lgs. n. 141 del 2010 e successive modificazioni).

Si segnala che la circolare del MEF del 15 novembre 2011, in materia di attività di prestazione di servizi di pagamento per conto di istituti comunitari, ha chiarito che gli agenti money transfer che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento comunitari sono sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l’intermediario ha ottenuto l’autorizzazione (home country control) e pertanto, per il combinato disposto degli articoli 144-decies e 128-quater, comma 7, del TUB, tali soggetti pur operanti in Italia, non sono tenuti ad iscriversi nella citata sezione speciale dell’albo degli agenti in attività finanziaria, ma devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle autorità del paese di origine in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, dei relativi agenti e delle succursali.

Gli agenti in attività finanziaria che svolgono l’attività di money transfer devono conservare per dieci anni i dati del titolo di soggiorno (in luogo della copia del documento) di chi dispone il trasferimento, ove l’ordinante sia un cittadino extracomunitario; sono adeguate a tale nuovo obbligo sia le modalità di conservazione dei suddetti dati, sia la loro mancata trasmissione alle autorità preposte.

 

Istituti di pagamento

Il D.Lgs. n. 11 del 2010, emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD), ha introdotto nell’ordinamento italiano la figura degli istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e Istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento (nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del T.U.B.). Si ricorda che in ambito comunitario è stata istituita la SEPA ovvero la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro con strumenti diversi dal contante, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi.

Gli istituti di pagamento sono le imprese, diverse dalla banche e dagli IMEL (istituti di moneta elettronica), autorizzati a prestare i servizi di pagamento. Sono iscritti, previa autorizzazione, in un Albo tenuto dalla Banca d’Italia. Possono esercitare attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento, quali la concessione di crediti e la prestazione di garanzie connesse al servizio di pagamento.

In particolare gli istituti di pagamento operano direttamente nei confronti del pubblico e possono, ove autorizzati alla prestazione dello specifico servizio: emettere strumenti di pagamento, incluse le carte di credito; detenere conti intestati ai cliente (“conti di pagamento”) sui quali possono essere disposte operazioni quali depositi e prelievi, bonifici o addebiti diretti; erogare credito con durata non superiore ai 12 mesi, a condizione che sia strumentale all’erogazione di servizi di pagamento; effettuare servizi di trasferimento fondi e di rimesse di denaro (money transfer).

Con il D.Lgs. n. 230 del 2011 sono state apportate disposizioni correttive al D.Lgs. n. 11/2010, al fine di allineare la disciplina degli Istituti di pagamento a quella vigente per gli Istituti di moneta elettronica sotto il profilo contabile.

Si segnala che la Banca d'Italia il 20 giugno 2012 ha pubblicato il Provvedimento recante "Disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica".

Istituti di moneta elettronica (IMEL)

Gli istituti di moneta elettronica sono soggetti diversi dalle banche che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica. Possono anche svolgere attività connesse e strumentali all'emissione di moneta elettronica e offrire servizi di pagamento. Non possono svolgere l'attività di concessione di crediti, in alcuna forma, né possono concedere interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica. Sono iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia (si veda il Titoli V-bis del T.U.B.).

Il D.Lgs. n. 45 del 2012 ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2009/110/CE concernente gli istituti di moneta elettronica. Rispetto alla previgente regolamentazione sono state ampliate le possibilità operative degli IMEL: oltre a poter svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica possono anche prestare i servizi di pagamento nonché ulteriori attività imprenditoriali (c.d. "IMEL ibridi"); quanto poi al capitale sociale, l'ammontare minimo è diminuito da 1 milione di euro a 350.000 euro; è stata altresì introdotta la figura del c.d. "IMEL a operatività limitata", ovvero un IMEL cui si applicano specifiche limitazioni operative (limitato ammontare di moneta elettronica in circolazione) a fronte dell'esenzione da talune disposizioni previste nella normativa di vigilanza.

Si ricorda che la Banca d'Italia il 20 giugno 2012 ha pubblicato il Provvedimento recante "Disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica".

Promotori finanziari

Il promotore finanziario è la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE (MiFID), esercita professionalmente l'offerta fuori sede - come dipendente, agente o mandatario - esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto: egli è abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche). La relativa attività è disciplinata dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.).

I promotori finanziari devono iscriversi all'Albo unico dei promotori finanziari (APF), tenuto dall'organismo appositamente costituito. La nuova regolamentazione prevede la compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e agente in attività finanziaria e dispone l'incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e quella di mediatore creditizio. L'attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, non richiede per essere svolta l'iscrizione all'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'OAM, non costituendo esercizio di agenzia in attività finanziaria.

E' previsto un regime transitorio per l'iscrizione, qualora necessaria, entro il 31 dicembre 2012 al nuovo elenco degli agenti in attività finanziaria, per i promotori finanziari che abbiano svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione. I promotori già iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria ovvero nell’albo dei mediatori creditizi presso Banca d’Italia alla data del 30 giugno 2011 possono chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi in regime di esonero dalla specifica prova valutativa, in seguito alla presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nei nuovi elenchi.

Intermediari assicurativi e riassicurativi

I soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia, devono iscriversi nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), istituito dal D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l’esercizio dell’attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il Registro è suddiviso in 5 sezioni:

  • sezione A (agenti),
  • sezione B (broker),
  • sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione),
  • sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta),
  • sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari).

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro, con l’eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c.auto.

L'attività di agente di assicurazione è compatibile con quella di agente in attività finanziaria, mentre quella di broker lo è con quella di mediatore creditizio, sempreché siano rispettati i rispettivi requisiti e obblighi d'iscrizione. L'obbligo d'iscrizione negli elenchi OAM per agenti e broker assicurativi entrerà comunque in vigore decorsi 30 giorni dall'emanazione del regolamento per gli agenti che prestano in via esclusiva servizi di pagamento (decreto 28 dicembre 2012, n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013). Inoltre, sulla base delle nuove disposizioni, l’iscrizione nell’apposito elenco costituisce presupposto necessario per lo svolgimento della cosiddetta attività di "segnalazione", che risulta pertanto esclusa ai soggetti non iscritti, come, ad esempio, nel caso degli agenti immobiliari.

Si segnala che il D.L. n. 179 del 2012 consente agli intermediari assicurativi di poter collaborare tra loro, anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori. Ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è nullo. L’intento dichiarato della norma è quello di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori. Lo stesso provvedimento ha stabilito che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari. La norma ricalca la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 169 del 2012 per i promotori finanziari, i quali nel proporre contratti di finanziamento o di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico non sono qualificati come agenti in attività finanziaria.

Si prevede, inoltre, che il soggetto mandante debba curare l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari e assicurare il rispetto da parte loro della disciplina in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti; il soggetto mandante, infine, risponde per i danni cagionati dagli agenti assicurativi mandatari nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Cessione del quinto

In merito alle operazioni relative alla cessione del quinto, resta la possibilità, per i soggetti eroganti i finanziamenti, di fare ricorso, in fase di distribuzione del servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione. In tali ipotesi, tuttavia, viene chiarito che i terzi devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi: deve infatti trattarsi di banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli appositi elenchi, nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente.

La stipulazione di prestiti estinguibili mediante la cessione del quinto della retribuzione è disciplinata dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. A norma dell’articolo 15, sono ammessi a concedere prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto:

  • gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni;
  • l'Istituto nazionale delle assicurazioni (ora privatizzato);
  • le società di assicurazione legalmente esercenti;
  • gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

L’estensione ai dipendenti delle aziende private è stata disposta dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’articolo 13-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ha previsto che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.