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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Digitalizzazione del processo

L'avvio della digitalizzazione del processo

L’avvio del processo civile telematico è segnato da una serie di interventi normativi, il primo dei quali risale al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), in attuazione di una disposizione della cd. Legge Bassanini volta a riconoscere in via generale valore legale agli atti e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici (art. 15, comma 2, L. 59/97).

Le disposizioni contenute nel Regolamento erano volte a dare vita a un sistema informatizzato dell'attività giudiziaria alternativo a quello cartaceo.

Successivamente, una serie di decreti ministeriali ha previsto regole procedurali, tecnico-operative e modelli informatici per l’avvio del processo civile telematico.

In materia di informatizzazione dei servizi della giustizia e di processo telematico sono poi intervenuti in particolare:

  • il D.L. n. 159 del 2007, recante interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale (L. n. 222 del 2007), il cui art. 38 ha previsto l’istituzione della Banca dati delle misure cautelari (già prevista dall’art. 97 delle norme di attuazione al c.p.p.);
  • la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) che ha destinato all’avvio e diffusione del processo telematico le somme di denaro sequestrate (non confiscate) e non reclamate nel processo penale dopo 5 anni dal passaggio in giudicato (art. 2, comma 614).

Anche nella XVI legislatura è stato perseguito l’obiettivo della razionalizzazione del processo al fine della riduzione dei suoi tempi. Pertanto, il tema della digitalizzazione della giustizia è stato spesso affrontato dal legislatore.

Il D.L. n. 112 del 2008 (L. 133 del 2008), recante la cd. manovra di finanza pubblica per il 2009, ha poi previsto che:

  • nell’ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale. La concreta operatività della normativa era comunque subordinata all’adozione di decreti ministeriali riferiti ai singoli circondari di tribunale (art. 51);
  • nell’albo degli avvocati è indicato, per ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica (v. anche art. 16, DL 185/2008).
La digitalizzazione del processo nel decreto-legge 193/2009

Il quadro normativo sviluppatosi a partire dal 2001 è stato complessivamente rivisto dal decreto-legge n. 193/2009. In particolare, l’art. 4 del provvedimento ha disposto che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale – CAD (DL 82/2005) e del regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005). Per la prima volta, dunque, la disciplina del processo telematico è stata estesa anche al settore penale.

Il provvedimento ha inoltre stabilito che negli uffici giudiziari indicati nei singoli decreti ministeriali attuativi, le seguenti notificazioni e comunicazioni devono essere effettuate per via telematica ad un indirizzo di posta elettronica certificata:

  • nel processo civile: le notificazioni e comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, al procuratore costituito (art. 170, comma 1, c.p.c.); la notificazione dell’ordinanza di nomina, con invito a comparire all’udienza fissata (art. 192, comma 1, c.p.c.), e ogni ulteriore comunicazione, al consulente tecnico;
  • nel processo penale: le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis (notifiche ai difensori), 149 (notificazioni urgenti), 150 (forme particolare di notificazione) e 151 (notificazioni richieste dal pubblico ministero) del codice di procedura penale;
  • nelle procedure concorsuali: tutte le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge fallimentare (RD n. 267/1942).

Inoltre, l’art. 4 del DL. 193/2009 reca numerose altre disposizioni in materia di digitalizzazione della giustizia, tra le quali si segnalano:

  • quelle che ribadiscono l’obbligo di indicare nell’albo degli avvocati l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato e il suo codice fiscale, precisando l’obbligo di aggiornamento giornaliero di tali informazioni e la loro messa a disposizione per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia;
  • quelle che introducono una serie di modifiche al c.p.c., necessarie per il completamento del processo di informatizzazione del processo civile, tra le quali un nuovo art. 149-bis, che disciplina in termini generali il ricorso alle procedure telematiche per l’esecuzione delle notificazioni, a mezzo posta elettronica certificata; sono inoltre previste modifiche al processo dell’esecuzione (sia con riferimento all’espropriazione mobiliare sia a quella immobiliare) secondo le quali il giudice può stabilire che vengano effettuati con modalità telematiche il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e l’incanto nonché il pagamento del prezzo.
Gli ulteriori interventi legislativi 2009 - 2011

Sulla digitalizzazione del processo è intervenuta anche la legge n. 69/2009 che ha richiesto la trasmissione della procura alle liti per via informatica e con sottoscrizione digitale (art. 83, terzo comma, c.p.c.).

Con regolamento adottato con DM 21 febbraio 2011 n. 44, sono state stabilite le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il D.L. 138 del 2011 ha previsto poi che, nel processo civile, in ogni citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto, il difensore debba indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax e che con le indicate modalità debbono essere effettuate tutte le comunicazioni alle parti.

La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011)è tornata a novellare numerose disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione, per dare piena operatività all’utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare, articolo 25 della legge, entrato in vigore lo scorso 31 gennaio 2012, ha previsto:

  • che l’indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine professionale (art. 125 c.p.c.);
  • una nuova disciplina delle comunicazioni di cancelleria. In base alla nuova norma, le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell’ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c.);
  • la soppressione delle disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale;
  • con la medesima ratio, la soppressione della disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o PEC (art. 170 c.p.c., modificato dalla lett. e));
  • con riferimento all’intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica ‘certificata’e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (art. 250 c.p.c.);
  • con riferimento al ricorso per cassazione (art. 366, modificato dalla lett. i)):
  • la possibilità per il ricorrente di indicare l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all’elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione;
  • la modifica della disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l’applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 136 c.p.c.;
  • con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (art. 518 c.p.c.).
Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia

Il 14 marzo 2011 è stato presentato dal Governo il Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia da attuare entro 18 mesi.

Il Piano straordinario s'inquadra nell'ambito del Piano e-Gov 2012 che individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario. Le risorse stanziate (saranno rilasciate per stadi di avanzamento) ammontano a 50 milioni di euro messe a disposizione dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, tramite il Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica.

Il Protocollo d’intesa siglato il 26 novembre 2008 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro della Giustizia aveva già dato avvio a un programma d’interventi per l’innovazione digitale della giustizia.

Le più recenti modifiche legislative
Il decreto-legge 179/2012: comunicazioni nel processo civile e penale

Il DL 179/2012 ha integrato la disciplina processuale delle comunicazioni e notificazioni per via telematica. In particolare, l’art. 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale. Le modifiche introdotte sono connesse al processo di attuazione della revisione della geografia giudiziaria (vedi i D.Lgs 154 e 155/2012) e intendono assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese.

Nello specifico, i primi tre commi dell’art. 16 intervengono, rispettivamente, sugli articoli 136 e 149-bis del codice di procedura civile, nonché sull'articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice medesimo, apportando agli stessi alcune specifiche modifiche di coordinamento tra cui:

  • la soppressione dell’obbligo della carta non bollata per i biglietti di cancelleria mediante i quali il cancelliere esegue le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice al PM, alle parti, al consulente, ai testimoni, ecc.;
  • la disciplina per l’individuazione dell’indirizzo PEC per gli invii dell’ufficiale giudiziario.

Nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procederà, nel processo penale, per le notificazioni a persona diversa dall’imputato (comma 4).

La relazione di notificazione sarà redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie.

E’ poi disciplinato l’obbligo di effettuare solo per estratto la notificazione o comunicazione contenente dati sensibili, con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, ovvero gli strumenti previsti dall’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005) (comma 5).

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, e che invece non hanno provveduto, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (comma 6).

In quei procedimenti civili nei quali la parte sta in giudizio personalmente (giudizi davanti al giudice di pace, di valore massimo di 1.100 euro, art. 82 c.p.c.) la parte il cui indirizzo di PEC non risulta da pubblici elenchi può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento (comma 7).

Quando non è possibile procedere alla comunicazione o alla notificazione per via telematica per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili e penali le comunicazioni-notificazioni sono effettuate con le altre modalità previste dalla legge (c.p.c. e c.p.p.) (comma 8).

Il comma 9 detta un’articolata disciplina transitoria per l’acquisto di efficacia della nuova disciplina generale sulle comunicazioni e notificazioni via PEC.

Infatti, le disposizioni acquistano efficacia:

  • a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data, sono già stati individuati dai decreti ministeriali che accertino la funzionalità dei servizi di comunicazione e quindi individuano gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni sulle comunicazioni-notificazione via PEC;
  • a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione non sono stati individuati dai decreti ministeriali;
  • a decorrere dal 300° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
  • a decorrere dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti ministeriali di cui al successivo comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.

Il comma 10 stabilisce quindi che, con uno o più decreti, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

  • gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 16;
  • gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato.

Per favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, queste debbono comunicare al Ministero della giustizia, entro 180 gg., l’indirizzo di PEC conforme alla disciplina del relativo regolamento (DPR 68/2005) presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi dei posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli UNEP (uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) del Ministero della giustizia. (comma 12)

L’importo del diritto di copia è aumentato di 10 volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (comma 10).

Sono previste autorizzazioni di spesa per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari (euro 1.320.000 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013).

Il decreto-legge 179/2012: le modifiche alla legge fallimentare

L’art. 17 del dl 179 – da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2013 -  modifica in molteplici punti la legge fallimentare e le disposizioni sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle diverse fasi delle procedure concorsuali. E’ inoltre stabilita una disciplina transitoria in ordine all’applicabilità delle novelle.

Le modifiche introdotte dall’art. 17 sull’utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali risultano tra l’altro collegate all'estensione dell'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata da parte di alcune tipologie di imprese e all'istituzione dell'Indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

Le modifiche relative alla legge fallimentare interessano in primo luogo il Titolo II, dedicato al fallimento, modificando le disposizioni sulla dichiarazione di fallimento, le comunicazioni poste a carico del curatore,gli obblighi di informazione a carico del curatore fallimentare, le comunicazioni del curatore ai creditori e ai titolari di diritti reali, la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, la domanda di ammissione al passivo, il progetto di stato passivo depositato dal curatore, la comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo, la decisione del giudice di effettuare la comunicazione a mezzo PEC – in luogo delle previgenti modalità - a tutti i creditori del progetto di ripartizione delle somme disponibili, il rendiconto del curatore, l'esame della proposta di concordato ed il giudizio di omologazione dello stesso, il procedimento di esdebitazione,

E’ poi modificato il Titolo III della legge fallimentare, sul concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione del commissario giudiziale, l’inventario e la relazione del commissario giudiziale e la relativa comunicazione ai creditori, la relazione e i rapporti periodici del commissario.

E’ poi modificato in senso analogo il Titolo V della legge fallimentare, sulla liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 2 dell'articolo 17 reca le modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), nella stessa direzione delle novelle alla legge fallimentare.

Sono previste disposizioni per la fase transitoria e i procedimenti in corso.

La legge di stabilità 2013

In fine, la legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) è ulteriormente intervenuta sul decreto-legge 179/2012 stabilendo che:

  • nei procedimenti penali davanti a tribunali e corti d’appello, l’obbligo per le cancellerie di usare esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall’imputato decorre dal 15 dicembre 2014;
  • per gli uffici giudiziari diversi da tribunali e corti d’appello, che tale obbligo decorre dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con cui il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi;
  • l’elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle pubbliche amministrazioni a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni è consultabile anche dagli avvocati;
  • con decorrenza dal 30 giugno 2014, sia obbligatorio il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. La decorrenza dell’obbligo può essere anticipata nei tribunali in cui il ministro della giustizia accerti la funzionalità dei servizi telematici;
  • nei procedimenti d’ingiunzione davanti al tribunale che a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (il deposito con modalità diverse può essere autorizzato dal tribunale solo se non siano funzionanti i sistemi informatici del dominio giustizia o in caso di estrema urgenza). Per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali il citato deposito telematico diventa obbligatorio 15 gg. dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei citati decreti del Ministro della giustizia che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi;
  • come regola generale, che in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia il giudice può permettere il deposito cartaceo degli atti; inoltre, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche.

E’ inoltre precisato quali siano i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, oltre al citato elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia.

Si tratta dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR (in cui sono inseriti i domicili digitali che i cittadini, volontariamente, comunicano alla PA), gli elenchi presso gli uffici del registro delle imprese (con gli indirizzi PEC delle società), quelli presso gli ordini e collegi professionali (con gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti) e il registro generale degli indirizzi elettronici anch’esso gestito dal Ministero della giustizia.

Viene inoltre novellata la legge n. 53 del 1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati). Una prima modifica all’art. 2, con finalità di coordinamento, precisa che le modalità di notificazione indicate fanno riferimento alle notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale effettuate a mezzo del servizio postale. E’ poi, inserito nella legge 53 un art. 3-bis  secondo cui la notificazione telematica si effettua tramite PEC esclusivamente all’indirizzo risultante da pubblici elenchi. Ulteriori disposizioni dell’art. 3-bis riguardano le modalità di notificazione via PEC da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici: il legale ne estrae una copia informatica di cui attesta la conformità all’originale e l’atto così formato viene allegato al messaggio di PEC; anche in tal caso, il momento di perfezionamento della notifica è quello coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.

L’art. 3-bis stabilisce l’obbligo degli avvocati di redigere relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio inviato via PEC. La stessa norma indica espressamente i contenuti obbligatori della relazione, compresi quelli riferiti alle notificazioni da effettuare a procedimento in corso.

E’ poi disciplinata l’eventualità in cui l’avvocato non possa procedere al deposito dell’atto per via telematica.

La digitalizzazione del processo amministrativo

Nell’ambito del processo amministrativo, il nuovo codice del processo amministrativo, approvato dal D.Lgs. n. 104/2010, prevede l’obbligo per i difensori di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax al fine di ricevere le comunicazioni relative al processo e di fornire copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa (art. 136).

Dati di riferimento

Alla digitalizzazione del processo è dedicato un paragrafo della relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012, presentata dal primo Presidente della Corte di Cassazione il 25 gennaio 2013.

La relazione, dopo avere evidenziato che l’evoluzione del processo telematico da un lato procede a rilento e in modo non lineare, mentre dall’altro presenta già adesso articolazioni importanti e foriere di positivi sviluppi, esprime apprezzamento per il completamento della copertura di tutti gli uffici del territorio nazionale con i registri informatici di cancelleria civile, presupposto fondamentale per la realizzazione del processo telematico, e per la diffusione presso alcuni importanti uffici di servizi di grande impatto, quali i decreti ingiuntivi telematici e le comunicazioni telematiche di cancelleria.

Sempre la relazione auspica che il Ministero accompagni l’introduzione dell’obbligatorietà del processo civile telematico con investimenti mirati e idonei ad assicurare formazione, sviluppo dei sistemi, fornitura delle dotazioni necessarie e non ultimo una seria assistenza informatica, che allo stato ancora oggi appare non sufficientemente adeguata a sostenere una continuità dei servizi. Viene poi evidenziato il legame tra la digitalizzaizone e l'organizzazione delle strutture degli uffici, la normazione, l’interpretazione e, più in generale, con un ripensamento dell’impianto degli istituti processuali vigente per giungere ad una rielaborazione degli stessi che meglio si adatti alla gestione informatizzata del processo.

Dai dati resi disponibili dal Minsitero della Giustizia, ad ottobre 2012, l’82% degli avvocati risulta dotato di PEC su scala nazionale (da un minimo del 40% negli ordini di Lamezia Terme e di Torre Annunziata a un massimo del 99% negli ordini di Biella, Gorizia, Montepulciano, Sciacca, Tivoli, Vercelli).

Dal 15 ottobre 2012 le comunicazioni telematiche sono attive in tutti i tribunali e le corti d’appello.

Da novembre 2011 a ottobre 2012 sono state effettuate quasi 6 milioni di comunicazioni via posta elettronica certificata (nel mese di ottobre 2012 è stata superata per la prima volta la soglia di un milione di comunicazioni, con un massimo di 153.923 nel distretto di Torino e un minimo di 3.715 nel distrtto di Reggio Calabria).

Il risparmio stimato è di oltre 20 milioni di euro (nel mese di ottobre 2012 il risparmio ha superato 3,5 millioni di euro).

Sempre al 31 ottobre 2012, i depositi telematici risultavano attivi in 67 uffici giudiziari, per un totale di 172 servizi, suddivisi tra decreti ingiuntivi, esecuzioni, fallimenti, e atti istruttori. Da gennaio a ottobre 2012 sono stati depositati 126.559 atti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle pagine dedicate del sito Internet del Ministero della Giustizia.