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Temi dell'attività Parlamentare

Sedi disagiate

Il decreto-legge 193/2009 ha affrontato il problema della scopertura delle c.d. sedi disagiate, non solo intervenendo sulle funzioni attribuibili ai magistrati di prima nomina, ma anche attraverso alcune novelle alla legge 133/1998 e una norma transitoria applicabile fino al 31 dicembre 2014.

Sotto il primo profilo, il provvedimento aumenta il numero di magistrati destinabili alle sedi disagiate (da 100 a 150) e il numero massimo di sedi disagiate individuate annualmente dal CSM (da 60 a 80), mantenendo invece la nozione di “sede disagiata” introdotta dal precedente decreto-legge 143/2008; secondo tale definizione, è “sede disagiata” l’ufficio giudiziario nel quale non sono stati coperti i posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e la quota di posti vacanti non sia inferiore al 20% dell’organico.

Viene abrogata la disciplina delle sedi a copertura immediata (contenuta nella legge 133/1998) e viene pertanto eliminato l'obbligo per il C.S.M., introdotto dal decreto-legge n. 143/2008, di individuare - tra le sedi disagiate - 10 sedi a copertura immediata, scelte tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Sono inoltre previste in via transitoria le modalità di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti:

  • sino al 31 dicembre 2014 il trasferimento d'ufficio è disposto verso tutte le sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento;
  • tale trasferimento d'ufficio riguarda i magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità. Esso può riguardare "altresì" i magistrati che svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato;
  • il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione.

Non possono essere trasferiti d'ufficio i magistrati in servizio presso sedi disagiate, quelli assegnati o trasferiti presso la sede ove prestano servizio ai sensi della legge 10 marzo 1987 n. 100 (avvicinamento al coniuge militare trasferito d'autorità) o della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tutela dell'handicap) e, infine, i magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.
Possono essere trasferiti d'ufficio i magistrati che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi, o nei distretti delle regioni limitrofe.

Ai magistrati trasferiti d’ufficio nelle sedi disagiate ai sensi della disciplina in esame si applicano i benefici economico-giuridici già previsti dalla legge 133/1998.

Più recentemente, in materia è intervenuto anche l'art. 37 del D.L. 98/2011, che ha previsto eccezionalmente, ove le sedi disagiate registrino una scopertura superiore al 30%, che il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato possa assegnare i magistrati ordinari nominati con D.M. giustizia 5 agosto 2010 (quelli dell’ultimo concorso, che terminano il prescritto tirocinio) ad una sede provvisoria nella quale potranno svolgere funzioni requirenti e funzioni giudicanti monocratiche penali.