Anche nel corso della XVI legislatura, in conseguenza della scadenza del termine di sospensione delle esecuzioni forzate disposto dall’ultimo provvedimento emanato in merito nel corso della precedente legislatura (il riferimento è all'art. 22-ter del D.L. 248/2007 che aveva fissato il termine al 15 ottobre 2008), il Governo ha dovuto adottare l’ennesimo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 158/2008, con cui si è provveduto alla sospensione fino al 30 giugno 2009 delle procedure esecutive di sfratto nei comuni maggiori e in quelli ad alta tensione abitativa e con riferimento ai conduttori in particolari condizioni di disagio.
La sospensione citata si applica nel territorio:
Il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, vale a dire i conduttori in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Nel D.L. 158/2008 si precisa che la finalità del provvedimento di sospensione è quella di ridurre il disagio abitativo per tali categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi del piano casa introdotto con l’art. 11 del decreto-legge 112/2008.
Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta una norma che consente la valutazione dei provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora essi contengano l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore. Si intende in tal modo favorire la registrazione dei contratti.
Al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche, è stata inoltre prevista la cessione in proprietà agli istituti autonomi case popolari degli immobili occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente e sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, purché tali immobili abbiano le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
I predetti istituti, che li acquistano a valere su risorse proprie e con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale. A tal fine la norma definisce canoni sostenibili i canoni di importo pari al 70% del canone concordato, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
Il canone corrisposto è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti.
Alla scadenza del contratto di locazione il mutuatario può altresì riacquistare l’immobile secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.
La sospensione delle procedure esecutive di sfratto è stata dapprima prorogata fino al 31 dicembre 2009 dall'articolo 23, comma 1, del D.L. 78/2009, successivamente al 31 dicembre 2010 dall'articolo 7-bis del D.L. 194/2009, al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 29, comma 16, del D.L. 216/2011 e, infine, al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).