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Temi dell'attività Parlamentare

Misure per la qualità del sistema universitario

Le misure per la qualità del sistema universitario: dal D.L. 180/2008 alla L. 240/2010

Al fine di promuovere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, l’art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) – sul quale è poi intervenuto anche l’art. 13 della L. 240/2010 – ha previsto che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% (con incrementi negli anni successivi) del Fondo di finanziamento ordinario di cui all’art. 5 della L. 537/1993 – nonché del fondo straordinario per l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema universitario istituito, per gli anni 2008-2010, dall’art. 2, co. 428, L. 244/2007 – è ripartita fra le università in base alla qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

Il decreto ministeriale recante i criteri di ripartizione del FFO per l’anno 2010 ha riservato a tale quota premiale circa il 10% del totale delle risorse disponibili. Nei decreti di riparto relativi agli anni successivi, la quota premiale è stata pari al 12% e al 13% del totale (rispettivamente per il 2011 e per il 2012).

 Misure per promuovere la qualità delle attività didattiche e di ricerca sono state previste anche per le università non statali legalmente riconosciute dall’art. 12 della L. 240/2010, che ha stabilito che una quota non superiore al 20% dei contributi statali – erogati ai sensi della L. 243/1991 – , da incrementare progressivamente, è ripartita sulla base di criteri determinati tenuto conto degli indicatori previsti per le università statali.

 L’adozione di misure volte a valorizzare la qualità e l'efficienza delle università è stata, più in generale, oggetto della delega recata dall’art. 5 della stessa L. 240/2010 che, a tal fine, ha previsto:

  • l’introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, basato sull’utilizzo di specifici indicatori (definiti ex-ante dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR) per la verifica del possesso, da parte degli atenei, di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
  • l’introduzione di un sistema di valutazione periodica, basato su criteri e indicatori stabiliti ex-ante, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
  • il potenziamento del sistema di autovalutazione, da parte delle università, della qualità e dell’efficacia delle proprie attività, anche tramite i nuclei di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti;
  • l’applicazione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca.
Il D.Lgs. 19/2012

In attuazione della delega, il d.lgs. 19/2012 ha disciplinato l’introduzione del sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università, articolato in un sistema integrato di Autovalutazione, Valutazione periodica (esterna) e Accreditamento iniziale e periodico (c.d. AVA).

Tali disposizioni si applicano a tutte le istituzioni universitarie, statali e non statali, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche.

Con riferimento ai corsi di studio, tuttavia, le disposizioni sull’accreditamento non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali la disciplina è recata – in attuazione dell’art. 19 della L. 240/2010 – dal DM 8 febbraio 2013, n. 94.

Inoltre, il medesimo d.lgs. 19/2012 ha stabilito che la quota premiale di cui all’art. 2 del D.L. 180/2008 è ripartita annualmente tra gli atenei migliori, sulla base della relazione predisposta dall’ANVUR sui risultati dell’attività di monitoraggio e di autovalutazione, in cui sono evidenziati:

  • il grado di rispondenza delle università e delle articolazioni interne ai criteri e agli indicatori per la valutazione periodica;
  • la coerenza della programmazione dell’ateneo con le linee generali di indirizzo;
  • il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle università.

I nuovi sistemi di accreditamento e di valutazione entrano in vigore dall’a.a. successivo a quello di definizione degli indicatori.

Il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio
Accreditamento iniziale

Il d.lgs. 19/2012 dispone che l’accreditamento iniziale – ossia l’autorizzazione ministeriale ad attivare sedi e corsi di studio – comporta l’accertamento della rispondenza degli stessi agli indicatori definiti ex ante dall’ANVUR, volti a misurare requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e della ricerca.

L’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio è concesso (o negato) con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere dell’ANVUR.

In particolare, per sedi e corsi di studio già esistenti/attivati alla data di entrata in vigore del d.lgs., la procedura di accreditamento è rimessa ad un programma, stabilito dall’ANVUR, di durata massima quinquennale. Qualora non ottengono l’accreditamento iniziale, le sedi già esistenti e i corsi già attivati sono soppressi. Conseguentemente, l’ANVUR può proporre la federazione o fusione delle predette sedi ovvero l’accorpamento dei suddetti corsi o altre misure di razionalizzazione dell'offerta formativa.

La procedura di accreditamento di nuove sedi ha, invece, inizio con la presentazione al MIUR della richiesta di istituzione della sede e di contestuale accreditamento dei nuovi corsi che vi si intendono istituire. L’eventuale esito negativo dell’accreditamento di uno o più corsi non preclude l’accreditamento iniziale della sede.

Con riferimento all’accreditamento di nuovi corsi presso sedi già esistenti, è prevista la verifica preliminare – in ordine al rispetto degli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR – da parte del nucleo di valutazione interna dell’università.

Definizione e monitoraggio degli indicatori per l’accreditamento

Gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari sono definiti dall’ANVUR – tenendo conto degli standard e delle linee guida stabilite dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualità del sistema universitario, degli obiettivi qualitativi definiti annualmente dal MIUR, delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, e dell’accertamento della sostenibilità economico-finanziaria – e adottati con decreto ministeriale.

In attuazione, è intervenuto il DM 30 gennaio 2013, n. 47 con il quale, tra l’altro, sono stati definiti i requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio e delle sedi (rispettivamente, allegati A e B).

In base al d.lgs. 19/2012, gli indicatori sono revisionati periodicamente, con cadenza triennale per quelli relativi ai corsi di studio e quinquennale per quelli relativi alle sedi, al fine, fra l’altro, di tener conto degli esiti dell’attività di monitoraggio sulla loro applicazione.

Quest’ultima è svolta dall’ANVUR, avvalendosi del contributo dei nuclei di valutazione interna, i quali devono predisporre una relazione quinquennale sui risultati dell’applicazione degli indicatori alle sedi e una relazione triennale sui risultati dell’applicazione degli indicatori ai corsi di studio. Ferme restando tali scadenze, i nuclei devono comunicare tempestivamente l’eventuale mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori.

I risultati dell’attività di monitoraggio confluiscono nel Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca (il quale, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del DPR 76/2010, è presentato, con cadenza biennale, dall’ANVUR al Ministro, che lo trasmette a sua volta a Governo, CIPE e Parlamento).

Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio

L’accreditamento periodico è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti accertati per l’accreditamento iniziale, su ulteriori indicatori (anch’essi definiti ex ante dall’ANVUR – all. C del già citato DM 47/2013) e sugli esiti della valutazione periodica, ed è effettuato almeno ogni 5 anni per le sedi e almeno ogni 3 anni per i corsi di studio.

All’esito di tale verifica e in base alle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra descritta, l’ANVUR propone al Ministero il mantenimento o la revoca dell’accreditamento della sede o dei corsi di studio. L’Agenzia può proporre, altresì, l’accorpamento dei corsi ovvero l’attivazione delle procedure di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell’offerta formativa.

La conferma – o la revoca – dell’accreditamento è disposta con decreto del ministro, su conforme parere dell’ANVUR.

 

 

Il sistema di accreditamento per i collegi universitari

Sulla base della delega recata dal medesimo art. 5 della L. 240/2010, il d.lgs. 68/2012 ha introdotto un sistema di riconoscimento e successivo accreditamento anche per i collegi universitari, subordinando a quest’ultimo l’assegnazione dei finanziamenti statali.

Nello specifico, il decreto legislativo ha disposto che, ai fini del riconoscimento da parte del MIUR, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. L’accreditamento è concesso, in presenza di ulteriori requisiti, ai collegi universitari che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni.

Il sistema di valutazione periodica (VP)

Nell’ambito del sistema integrato AVA, il d.lgs. 19/2012 ha demandato ad un decreto ministeriale l’adozione di criteri e indicatori, definiti dall’ANVUR, per la valutazione periodica dell’efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria e dei risultati conseguiti dalle singole università e dalle loro articolazioni interne nell’ambito delle attività di didattica e ricerca.

I criteri e gli indicatori – elaborati sulla base degli stessi elementi utilizzati per la definizione dei parametri per l’accreditamento – sono soggetti a revisione periodica con cadenza triennale, anche al fine di tener conto degli esiti dell’attività di monitoraggio sulla loro applicazione, svolta dall’ANVUR. Anche i risultati di tale attività di monitoraggio confluiscono nel Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca.

In attuazione di tali previsioni, il citato DM 47/2013 (allegati E ed F) ha definito gli indicatori e parametri per la valutazione periodica delle attività formative, nonché quelli per la valutazione periodica della ricerca e delle attività di terza missione (brevetti, spin-off e altro, attività di “terza missione” rispetto a quelle formative e di ricerca) (v. Anvur, VQR 2004-2010, Bando di partecipazione, 7 novembre 2011).

Il potenziamento del sistema di autovalutazione

In base al d.lgs. 19/2012, i nuclei di valutazione interna svolgono il controllo annuale dell’applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica. A tal fine le università adottano metodologie interne di monitoraggio, anche prevedendo autonomi indicatori, adeguatamente armonizzati con quelli definiti dall’ANVUR.

Gli esiti dell’attività di controllo confluiscono nella relazione annuale dei nuclei di valutazione interna – redatta sulla base di specifiche indicazioni dell’ANVUR – che i nuclei trasmettono al MIUR e all’ANVUR. Nella relazione annuale i nuclei tengono conto, altresì, delle proposte inserite nella relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti (di cui all’art. 2, co. 2, lett. g), L. 240/2010).

Le proposte delle commissione paritetiche – finalizzate a migliorare la qualità e l’efficacia delle strutture didattiche – sono elaborate anche sulla base delle risultanze di questionari somministrati agli studenti.