Sulla base della delega conferita dall’art. 1 della L. 165 del 2007 - come modificata, sia in relazione a principi e criteri direttivi, sia in relazione al termine per l’esercizio, dall’art. 27, co. 1, della L. 69 del 2009 - è stato emanato il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha operato il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR.
Al riordino - finalizzato a promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e a garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca - si sarebbe dovuto provvedere entro il termine originario di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, poi fissato al 31 dicembre 2009 dalla legge 69 del 2009 che, al contempo, ha disposto che le disposizioni c.d. “taglia enti” di cui all’art. 26, co. 1, secondo periodo, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) non si sarebbero applicate agli stessi enti di ricerca qualora entro la data indicata fossero stati adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla L. 165/2007.
Gli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono dodici: A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana; C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche; I.N.RI.M. - Istituto nazionale di ricerca metrologica; I.N.D.A.M. - Istituto Nazionale di Alta Matematica; I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica; I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- O.G.S.; Istituto Italiano di Studi Germanici; Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste; Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn".
Ad essi si affianca l’INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione -, qualificato ente di ricerca dall’art. 2 del d.lgs. 286/2004 e riordinato con lo stesso d.lgs. 213/2009 e non con il regolamento di delegificazione previsto dall’art. 2, co. 634, della L. 244/2007.
Agli enti è stata riconosciutaautonomia statutaria (art. 2 d.lgs. 213/2009), nel rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori.
Si è trattato di una previsione aggiuntiva rispetto a quelle recate dall’art. 8 della L. 168/1989, che aveva attribuito agli enti di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, unitamente alla facoltà di darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti.
La Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, reca una serie di princìpi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità ed i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori. Tra i principi generali applicabili ai ricercatori, che la Carta declina, si ricordano, in particolare: la libertà di ricerca; la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l’impegno verso l’opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo.
Gli statuti specificano la missione e gli obiettivi di ricerca, che sono individuati con atti di indirizzo e direttive adottati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con altri Ministri eventualmente interessati, in coerenza con i contenuti del Programma nazionale di ricerca (PNR) e con gli obiettivi strategici fissati dall’Unione europea.
Inoltre, essi devono prevedere misure di snellimento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo degli enti, attraverso la riduzione del numero dei componenti, nonché l’adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione: in ogni caso, devono essere garantiti l’alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentatività dei componenti.
Per quanto concerne l’adozione dei nuovi statuti, il d.lgs. ha previsto che ciò avvenisse entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore (art. 3), previo controllo di legittimità e di merito adottato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, da effettuare entro 60 giorni dalla loro ricezione (art. 7).
L’art. 4 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (art. 7 del d.lgs. 204/1998) è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall’Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
Inoltre, come già stabilito per le università dall’art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009), ha previsto che, dal 2011, una quota del Fondo – non inferiore al 7 per cento, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi –, sarebbe stata diretta al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti.
Per la definizione di criteri e motivazioni di assegnazione della quota è stato previsto l’intervento di un decreto del Ministro.
Con il DM 9 agosto 2012, n. 506/Ric. si è proceduto alla ripartizione della quota premiale del 7% del Fondo ordinario per il 2011 (DM 28 novembre 2011, n. 1031/Ric), pari, complessivamente, a 125,1 milioni di euro.
La ripartizione annuale del Fondo tra i suddetti 12 enti di ricerca è pubblicata sul sito del MIUR.
Per il 2012, la ripartizione - per un importo complessivo pari a 1.652.963.075 euro - è stata effettuata con DM del 9 agosto 2012 (registrato alla Corte dei Conti in data 2 ottobre 2012).
L’art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
Il numero di componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca non può superare:
Ai fini delle nomine di designazione governativa, il Ministro nomina un comitato di selezione - composto da esperti della comunità scientifica ed esperti in alta amministrazione - che fissa le modalità e i termini per la presentazione di candidature e propone al Ministro 5 nomi per la carica di Presidente e 3 nomi per la carica di consigliere.
Tutti i componenti, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. I decreti ministeriali di nomina sono comunicati al Parlamento (artt. 8 e 11 d.lgs. 213/2009. E’, pertanto, venuta meno la previsione, recata dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 204/1998, in base alla quale le Commissioni parlamentari si esprimevano sulla nomina dei Presidenti degli enti di ricerca).
Disposizioni particolari sono previste per la composizione dei consigli di amministrazione di CNR, ASI e INFN (art. 9 d.lgs. 213/2009).
Gli enti di ricerca, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi generali sul pubblico impiego (art. 4 e Capo II del Tit. II del d.lgs. 165/2001) e sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
Pertanto, gli statuti e i regolamenti interni sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo (art. 12 d.lgs. 213/2009).
Previo nulla osta del Ministro, gli enti di ricerca possono assumere per chiamata diretta, a tempo indeterminato, entro il limite del 3% dell’organico dei ricercatori e dei tecnologi e nei limiti delle disponibilità di bilancio, ricercatori e tecnologi italiani e stranieri di altissima qualificazione scientifica, che si siano distinti per merito eccezionale (art. 13 d.lgs. 213/2009).
L’art. 14 del d.lgs. 213/2009 ha esteso agli enti di ricerca vigilati dal MIUR l’applicabilità delle misure di razionalizzazione delle sedi previste dall’art. 12 del d.lgs. 149/1999, disponendo che entro il 31 dicembre 2010 gli enti dovevano predisporre un piano volto alla riorganizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra enti diversi, ed alla realizzazione di economie di spesa.
Inoltre, l’art. 15 ha disposto che gli statuti individuano misure e soluzioni organizzative finalizzate alla gestione coordinata delle infrastrutture e delle strutture di ricerca da parte degli enti e delle imprese, allo scopo di produrre economie di scala e di accrescere la loro efficienza e internazionalizzazione.
In seguito, l’art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), come convertito, ha previsto che una razionalizzazione della spesa per consumi intermedi sia conseguita, per i 12 enti che svolgono ricerca scientifica a carattere non strumentale, attraverso la riduzione del Fondo ordinario, a decorrere dal 2013, per un importo complessivo pari a 51,2 milioni di euro.