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Temi dell'attività Parlamentare

Il delitto di atti persecutori (c.d. stalking)

Il decreto-legge 11/2009, convertito dalla legge 38/2009, al fine di fornire una risposta più concreta nella lotta contro la violenza sulle donne, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, detto anche stalking, inserendo nel codice penale l'art. 612-bis.

L'iter parlamentare

Un primo tentativo di inserire nel codice penale una fattispecie di reato volta a sanzionare i fenomeni di stalking è stato effettuato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella XV legislatura. Il 15 gennaio 2008, infatti, la Commissione aveva approvato in sede referente un testo unificato delle proposte di legge A.C. 1249-ter ed abb., recante disposizioni volte a contrastare le molestie insistenti e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale (per i lavori parlamentari in XV legislatura si veda il dossierdel Servizio studi). L’esame del provvedimento non aveva avuto seguito per l’interruzione anticipata della legislatura.

Alla ripresa dei lavori parlamentari della XVI legislatura, la Commissione giustizia della Camera avvia da subito l’esame di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare relative al tema delle molestie insistenti, cui si aggiungerà poi un apposito disegno di legge del Governo (A.C. 1440) che verrà adottato dalla commissione come testo base. Leggermente emendato in commissione, il testo governativo è stato quindi approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2009, registrando un’ampia convergenza da parte dei gruppi parlamentari.

L’iter del disegno di legge trasmesso al Senato (A.S. 1348), si è però interrotto per l’emanazione da parte del Governo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, con il quale sono state anticipate alcune delle disposizioni già approvate dalla Camera.

Le misure per la repressione degli atti persecutori introdotte dal decreto-legge 11/2009

Il Capo II del decreto-legge 11/2009, non modificato in sede di conversione, è rubricato “Disposizioni in materia di atti persecutori” e introduce nell’ordinamento il delitto di “atti persecutori” e, conseguentemente, apporta modifiche al codice di procedura penale e detta disposizioni a sostegno delle vittime del reato. In sintesi, gli articoli da 7 a 12 del decreto-legge:

  • introducono nel codice penale il nuovo art. 612-bis, recante il delitto di "Atti persecutori" (c.d. stalking);
  • introducono la possibilità per la persona offesa dal delitto, fino a quando non è proposta querela, di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta;
  • apportano una serie di modifiche al codice di procedura penale, tra le quali spicca la previsione della nuova misura coercitiva del divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
  • prevedono l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture;
  • istituiscono, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.
L'art. 612-bis c.p.

La nuova fattispecie penale è inserita nell’ambito dei delitti contro la libertà morale (è infatti collocato subito dopo il delitto di minaccia, previsto dall’art. 612 c.p.).

Per la sussistenza del delitto (procedibile a querela della persona offesa, salvo talune ipotesi specificamente indicate) si richiede la ripetitività della condotta, nonché l’idoneità dei comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni (primo comma).

I commi secondo e terzo del nuovo art. 612-bis c.p. prevedono alcune aggravanti:

  • la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa;
  • la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso: in danno di un minore; in danno di una donna in stato di gravidanza; con armi o da persona travisata; in danno di una persona disabile.

La pena sarà peraltro aumentata anche il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal questore (v. infra).

Fermo il principio della procedibilità del delitto a querela della persona offesa (comma quarto), da presentarsi entro sei mesi dal fatto, l’art. 612-bis prevede la procedibilità d’ufficio:

  • se il reato viene commesso contro un minore o persona diversamente abile;
  • nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio;
  • nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito dal questore (v. infra).
L'ammonimento del questore

In considerazione della durata del procedimento penale, che potrebbe non essere compatibile con le finalità di tutela delle vittime degli atti persecutori, il decreto-legge (artt. 8 e 9) ha previsto strumenti di tutela che, da un lato, possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza e, dall'altro, potrebbero anche dissuadere lo stalker dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio. In particolare, l’articolo 8 ha introdotto una misura di prevenzione personale consistente nell’ammonimento del questore.

Al fine di apprestare una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, infatti, la disposizione, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce in particolare la possibilità per la persona offesa di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta dovrà essere trasmessa al questore senza ritardo.

Il questore dovrà assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti. Ove ritenga fondata l'istanza, ammonirà oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Verrà redatto processo verbale, copia del quale sarà rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Il questore dovrà anche valutare l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Il divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Il decreto-legge 11/2009 apporta anche una serie di modifiche al codice di procedura penale.

Fra queste, in particolare, si ricorda l’inserimento nel codice di rito dell’art. 282-ter, che introduce una nuova misura coercitiva personale, che può essere disposta nel corso del procedimento penale, consistente nel divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero nell’obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Il divieto può essere disposto indipendentemente dalla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con l'intento di integrare e completare il quadro cautelare già delineato per i reati consumati in ambito familiare dal suddetto art. 282-bis c.p.p..

Ai sensi del nuovo art. 282-ter, il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.

Si prevede inoltre che il divieto di avvicinamento possa accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, attraverso qualsiasi mezzo. Laddove l’avvicinamento sia inevitabile per ragioni lavorative o abitative il giudice detta apposite prescrizioni.

Mediante l’introduzione nel codice di procedura penale di un nuovo art. 282-quater sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione all’autorità di P.S. competente, dei provvedimenti sia di cui al nuovo art. 282-ter che all’art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali provvedimenti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socioassistenziali del territorio.

Le altre modifiche apportate al codice di procedura penale

L’articolo 9 del decreto legge non si limita a prevedere la misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma novella anche altre disposizioni del codice di procedura penale. Analiticamente,

  • interviene sull’art. 392, comma 1-bis) c.p.p. (sulla stessa disposizione interverrà anche la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote). Il nuovo comma 1-bis dell’art. 392 prevedendo che l’incidente probatorio per l’assunzione di una testimonianza possa essere chiesto dal P.M., anche su richiesta della persona offesa; possa riguardare anche la testimonianza di persona minorenne (dunque anche minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni) ovvero della persona offesa maggiorenne; possa riguardare anche i procedimenti per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis);
  • novella l’art. 398, comma 5-bis, c.p.p., estendendo le particolari modalità di assunzione della prova - che nel testo previgente si applicavano solo nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimenti di minorenni (e dunque anche ai soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni), nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori (sulla stessa disposizione interverrà anche la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote). La medesima disposizione, inoltre, sostituisce il riferimento alle “esigenze del minore” con quello alle “esigenze di tutela delle persone”, quale parametro della valutazione del giudice in ordine alla decisione di procedere all’incidente probatorio e prevede la possibilità che l’udienza si svolga presso l’abitazione “della persona interessata all’assunzione della prova” (piuttosto che, come nel testo previgente, presso l’abitazione del minore);
  • novella l’art. 498, comma 4-ter, c.p.p. estendendo le particolari protezioni ivi previste per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l’esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.
Il sostegno alla vittima del reato di atti persecutori

Gli articoli 11 e 12 del decreto legge nascono dal riconoscimento dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori forme di sostegno sociale e/o psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima.

Peraltro, si ricorda che un coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali è previsto anche dall'art. 9 del decreto legge, laddove, mediante l'inserimento nel codice di procedura penale di un nuovo art. 282-quater, dispone che a tali servizi debbano essere comunicati i provvedimenti che dispongono le misure cautelari coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In particolare, il decreto legge prevede che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori debbano:

  • fornirle tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima;
  • metterla in contatto con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Si ricorda che, in sede di esame presso l’Assemblea della Camera dell’A.C. 1440 (cfr. seduta del 29 gennaio 2009), il Governo aveva accolto due ordini del giorno che lo impegnano, rispettivamente, "a potenziare i centri antiviolenza, indispensabili per un valido supporto psicologico alle vittime" (9/1440-A/7 nuova formulazione, Vietti e altri) e a "valutare la possibilità di prevedere politiche di potenziamento dei centri antiviolenza già operanti e di una loro diffusione più capillare sull'intero territorio nazionale, monitorandone costantemente l'operato e l'attività del personale preposto ad assistere le vittime delle violenze" (9/1440-A/8, Frassinetti).

Nel corso di tale seduta il Governo ha anche accolto, tra gli altri, un ordine del giorno che lo impegna "ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, al fine di superare ogni difficoltà di ordine organizzatorio perché nelle questure per ricevere le denunce di stalking sia previsto, ove possibile, la presenza di personale qualificato, anche femminile, in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle donne vittime di atti persecutori l'assistenza e il sostegno di cui hanno bisogno in un momento tristemente cruciale della loro esistenza" (9/1440-A/9 testo modificato nel corso della seduta, Lussana).

Il decreto-legge istituisce inoltre un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori. Il numero verde è istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio e sarà attivo 24 ore su 24, per realizzare le seguenti finalità:

  • comunicare prontamente, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine gli atti persecutori segnalati;
  • fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze.
Dossier pubblicati

    XV legislatura

    XVI legislatura: sulle proposte di legge esaminate dalla Commissione giustizia all'inizio della XVI legislatura

     

    ...e sul decreto-legge 11/2009