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Temi dell'attività Parlamentare

Il ciclo di bilancio

A seguito dell’introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell’ambito del cosiddetto “Semestre europeo”, un più intenso coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri della UE ed una più stretta sorveglianza in campo fiscale e macro-economico, lo scorso anno, con la legge 7 aprile 2011, n. 39 sono state introdotte modifiche sostanziali e procedurali alla normativa contabile nazionale, volte, in via generale, ad assicurare la coerenza della programmazione finanziaria nazionale con le procedure e i criteri stabiliti in sede europea.

Per quanto concerne il ciclo di bilancio, la attuale legge di contabilità, allineandosi con il nuovo calendario stabilito in sede europea, ha fissato al 10 aprile la data di presentazione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, del Documento di Economia e Finanza (DEF), che costituisce il principale strumento di programmazione economica e finanziaria.

La presentazione del DEF nella prima metà del mese di aprile consente alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l’invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR) contenuti, rispettivamente, nella prima e nella terza sezione del documento. Il PNR potrà, inoltre, tener conto delle indicazioni fornite nell’Analisi annuale della crescita, predisposta all’inizio di ciascun anno dalla Commissione europea.

Al fine di garantire una partecipazione degli enti territoriali al processo di programmazione economico-finanziaria, entro il medesimo termine del 10 aprile il DEF è altresì inviato alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, affinché essa esprima il proprio parere in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Per assicurare, nel corso del Semestre europeo, un pieno e tempestivo coinvolgimento del Parlamento, i progetti, gli atti e i documenti elaborati dalle istituzioni dell’Unione europea nell’ambito del Semestre, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame e dell’esercizio delle attività di controllo parlamentare. Nella medesima prospettiva si prevede, inoltre, che entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'UE elaborate dal Consiglio europeo, il Ministro dell'economia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

Sulla base del PNR e del Patto di Stabilità, nel mese di giugno la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. In seguito. entro il mese di luglio, il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, provvedono ad esaminare ed approvare le raccomandazioni della Commissione, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno.

Una volta completato il processo di coordinamento delle politiche economiche nell’ambito del Semestre europeo, e al fine di tener conto delle eventuali raccomandazioni formulate dalle autorità europee, è quindi prevista la presentazione, entro il 20 settembre di ciascun anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. La Nota consente di tener conto d’informazioni e dati più dettagliati rispetto a quelli disponibili nel mese di aprile e di procedere all'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra i diversi sottosettori del conto economico della pubblica amministrazione lo Stato, nonché di recepire le raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo nel corso del primo semestre dell’anno.

Qualora sia necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, il Governo è tenuto ad inviare, entro il 10 settembre, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi. Le linee guida sono altresì trasmesse, entro il 10 settembre, alle Camere, cui è in seguito trasmesso anche il parere espresso su di esse dalla Conferenza.

Quale norma di chiusura, la legge di contabilità prevede, infine, che il Governo, qualora per le medesime finalità di aggiornamento previste per la presentazione della Nota, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, sia tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento, recante le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché l’indicazione degli interventi correttivi che si intendono adottare.

Si ricorda, infine, che la legge di contabilità prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno il DEF sia integrato da un apposito allegato – che il Ministro dell'economia è tenuto a trasmettere alle Camere - in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, con indicazione degli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

La fase di attuazione degli obiettivi programmatici contenuti nel DEF (o nella Nota di aggiornamento) dovrà essere realizzata in autunno, attraverso la presentazione alle Camere, entro il 15 ottobre di ciascun anno, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato, che compongono la manovra di finanza pubblica su base triennale.

Entro il successivo mese di gennaio dovranno essere presentati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, che sono stati a loro volta precedentemente indicati nel DEF ovvero nella Nota di aggiornamento del medesimo.

Nella tabella che segue è riassunto l’intero ciclo di bilancio previsto dalla vigente normativa contabile

Il ciclo di bilancio

Gennaio

Inizio dell'esercizio finanziario.

Entro il mese di gennaio il Governo presenta alle Camere gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

A partire da questo mese è prevista la presentazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF) di una Relazione mensile sul conto consolidato di cassa riferito alla amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle PA, tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). E’ altresì prevista la pubblicazione mensile da parte del Ministero dell’economia di un Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive.

In via di prassi, entro il mese di gennaio il Governo trasmette alle Camere il documento sulla “Analisi annuale della crescita”, predisposto dalle istituzioni UE nell’ambito del Semestre europeo

Marzo

Il 1° marzo di ogni anno, di prassi, l’ISTAT comunica le stime del PIL e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni dell’anno precedente.

Aprile

Entro il 10 aprile il Ministro dell’economia presenta alle Camere il Documento di economia e finanza (DEF).

Il documento è inoltre inviato, entro il termine sopra indicato, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Il DEF è composto da tre sezioni:

a) la prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; gli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosettori della PA; l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi;

b) la seconda sezione del DEF contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle PA nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento; le previsioni tendenziali a legislazione vigente e a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo; le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale;

c) la terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma, che contiene le indicazioni circa lo stato di avanzamento delle riforme avviate, gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i prevedibili effetti delle riforme in termini di crescita economica, di competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali.

In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

In allegato al DEF sono, inoltre, presentati:

- il Rapporto sullo stato di attuazione della nuova legge di contabilità e sullo stato di attuazione delle norme finalizzate all’armonizzazione delle regole contabili degli enti territoriali, prevista dalla legge sul federalismo;

- la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti;

- il programma delle infrastrutture strategiche;

- il documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

- per la spesa del bilancio dello Stato, l’esposizione delle risorse destinate alle regioni e province autonomedi Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

Entro il 30 aprile il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Ministro dell’economia presenta al Parlamento la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

Entro il 30 aprile ciascun Ministero, a cura del proprio Ufficio centrale del bilancio, trasmette alla Ragioneria generale dello Stato il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi all’anno precedente per la redazione del Rendiconto.

Maggio

Entro il 31 maggio, il Ministro dell’economia presenta alle Camere la Relazione sul conto consolidato di cassa riferito alle amministrazioni pubbliche (I trimestre), con eventuale aggiornamento delle stime tendenziali secondo l'articolazione per sottosettori, nonché sulla consistenza del debito pubblico.

Entro il 31 maggio, il Ministro dell’economia trasmette alla Corte dei conti il Rendiconto generale dello Stato relativo all’esercizio precedente, per il giudizio di parificazione.

Giugno

Entro il 15 giugno ciascun Ministero trasmette alle Camere, per l’esame da parte delle Commissioni di merito, una Relazione sullo stato della spesa per l’analisi dell’efficacia nell’allocazione delle risorse e dell’efficienza dell’azione amministrativa rispetto alle missioni e ai programmi del bilancio dello Stato.

Entro il 30 giugno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato per l’anno in corso, attraverso il quale possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie anche relative a fattori legislativi, all’interno di programmi di una stessa missione di spesa.

Entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, il Ministro dell’economia trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno.

Entro il mese di giugno, il Ministro dell’economia presenta alle Camere il disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l’esercizio precedente (con il giudizio di parificazione della Corte dei conti).

Luglio

Entro il 20 luglio di ogni triennio, il MEF predispone e invia al Parlamento un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, che ne illustra la composizione e l’evoluzione, i risultati conseguiti ai fini del suo controllo e il livello di efficienza raggiunto dalle amministrazioni.

 

Settembre

Entro il 20 settembre il Governo presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), la quale  contiene:

a) l’eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l’anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR,

b) l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea;

c) l’obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

d) il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'art. 18 della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale.

Qualora il Governo intenda procedere a una modifica degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è tenuto ad inviare, preventivamente alla presentazione della Nota, entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il relativo parere da esprimere entro il 15 settembre. Le linee guida sono altresì trasmesse, entro il 10 settembre, alle Camere, cui è in seguito trasmesso anche il parere espresso su di esse espresso dalla Conferenza.

Alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegati una serie di documenti, recanti:

- le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali;

- in allegato alle relazioni, un quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale;

- in apposita sezione del suddetto quadro riassuntivo, la ricognizione di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

                In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

                Entro il 30 settembre, il Ministro dell’economia presenta alle Camere la Relazione sul conto consolidato di cassa riferito alle amministrazioni pubbliche (I° semestre), con eventuale aggiornamento delle stime tendenziali secondo l'articolazione per sottosettori, nonché sulla consistenza del debito pubblico. La Relazione presentata nel mese di settembre riporta, rispetto alle altre di maggio e novembre, l’aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle PA e delle relative forme di copertura.

                Entro il 30 settembre è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell'ISTAT ricognitivo delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato della P.A.

                Ottobre

                (sessione di bilancio) 

                Entro il 15 ottobre il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e il disegno di legge di bilancio, che compongono la manovra triennale di finanza pubblica, la quale reca, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici.

                La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. (art. 11, co. 3).

                Al disegno di legge di stabilità è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata, nonché l’indicazione dei provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare. Il disegno di legge è inoltre accompagnato da una Relazione tecnico illustrativa, la quale costituisce documento di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche.

                Il disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di entrata e ai programmi.

                Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi. In allegato allo stato di previsione della spesa sono pertanto indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

                In allegato al disegno di legge di bilancio, il Ministero dello sviluppo economico presenta alle Camere una Relazione sulla destinazione delle spese di investimento alle aree sottoutilizzate

                Novembre

                (sessione di bilancio)

                Entro il 30 novembre il Ministro dell’economia presenta alle Camere la Relazione sul conto consolidato di cassa riferito alle amministrazioni pubbliche (riferita ai primi nove mesi dell’anno), con eventuale aggiornamento delle stime tendenziali secondo l'articolazione per sottosettori, nonché sulla consistenza del debito pubblico.

                Dicembre

                (sessione di bilancio)

                Il 31 dicembre termina l’esercizio finanziario e devono essere approvati la legge di stabilità e la legge di bilancio. In caso contrario, si determina l’esercizio provvisorio, che può essere concesso solo per legge e per periodi non superiori a complessivamente a quattro mesi.

                Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, a cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.