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Temi dell'attività Parlamentare

Proposte di aggiornamento della legge

    Proposta di revisione generale

    Presso il Senato sono state presentate numerose proposte di legge (S.276 ed abb.) volte a modificare la legge quadro sulla caccia, legge n.157/1992. La 13 Commissione permanente (territorio, ambiente e beni ambientali) ne ha iniziato l'esame all'inizio della Legislatura, giungendo l'11 marzo 2009 all'adozione di un testo unificato. L'ultima seduta dedicata all'esame dei provvedimenti, in merito ai quali è stata presentata la petizione n. 808 per la reiezione del disegno di legge ai fini della tutela del patrimonio faunistico, si è tenuta il 24 febbraio 2010. Peraltro il provvedimento all'esame ha per alcuni profili sollevato un acceso dibattito all'interno della società civile, che ha avanzato dubbi sia di opportunità che di legittimità: assai discussa è stata la revisione dell'età minima per l'esercizio della caccia e dei divieti, la cui individuazione è attribuita ai singoli Stati membri che debbono valutarne la congruità al fine di conservare il patrimonio faunistico comunitario.

    Le innovazioni di maggior rilievo contenute nel testo unificato riguardavano i seguenti profili:

    • veniva introdotta la definizione di caccia specialistica che include la caccia al cinghiale o alle specie opportunistiche oppure il prelievo selettivo degli ungulati (daini, cervi, caprioli); queste forme di prelievo venatorio venivano consentite anche lungo le rotte di migrazione, nelle zone riservate alla riproduzione della fauna selvatica nonché nelle oasi di protezione e nelle foreste demaniali con ciò profondamente alterando le condizioni di tali luoghi (nuovo co. 8, lett. b) dell’art. 10 e co. 1 lett. c) dell’art. 21);
    • la caccia con l’utilizzo degli esemplari vivi come richiamo, ammessa oggi solo per talune specie, veniva estesa a tutte le specie cacciabili ed in taluni casi anche a quelle vietate alla caccia (nuovi comma 4 dell’art. 4, art. 5 e comma 1 lett. p) dell’art. 21;
    • la trasformazione dei capi abbattuti in trofei è oggi sottoposta ad autorizzazione; le nuove norme avrebbero consentito al cacciatore, per i capi da lui abbattuti, di operare come imbalsamatore senza la preventiva autorizzazione (nuovo comma 2-bis dell’art. 6);
    • per gli agricoltori veniva previsto il diritto ad un indennizzo, invece del più ampio risarcimento, per i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni o alle opere (nuovo co. 8 lett. f) dell’art. 10);
    • per contestare la caccia di frodo, oltre a dover cogliere il soggetto in “attitudine di ricerca della fauna”, veniva previsto l'obbligo di constatazione della “espressa volontà di praticare la ricerca della fauna” (nuovo co. 3 dell’art. 12);
    • al 16° anno d’età veniva consentito l'utilizzo del fucile purché la caccia venisse esercitata in compagnia di un cacciatore con licenza da almeno 5 anni (nuovi co. 9 e 10 dell’art. 12);
    • per la caccia alle specie migratorie erano concesse particolari condizioni di mobilità ai cacciatori (nuovo art. 14-bis);
    • veniva modificato l’arco temporale entro il quale può quotidianamente essere esercitata la caccia che è attualmente consentita dal sorgere del sole fino al tramonto (art. 18, co. 7), con il prolungamento di un’ora per la caccia di selezione degli ungulati. Le nuove norme prevedevano che fosse consentita la caccia d’appostamento alla fauna migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto (co. 7-bis dell’art. 18) e che le province potessero autorizzare la caccia a tutte le specie allevate e immesse nelle aziende faunistico-venatorie a tale scopo fino ad un’ora dopo il tramonto (nuovo co. 6 dell’art. 16);
    • con le numerose modifiche all’art. 21 venivano affievoliti taluni divieti o limitazioni, segnatamente il divieto assoluto di cacciare sui terreni innevati o sugli specchi ghiacciati, la limitazione all’uso dei richiami vivi e il divieto di impiegare le civette, nonché l’attuale totale divieto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte migratorie;
    • taluni soggetti, e fra questi anche le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, venivano esclusi dall’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione (nuovo co. 2 dell’art. 27 e abrogazione del co. 3 dell’art. 37 della legge);
    • veniva consentita la caccia anche nelle aree boscate percorse da incendi sulle quali l’attuale legge pone un divieto decennale (lett. a) del nuovo art. 37).
    Proposte di parziale revisione

    All'attenzione del legislatore è stata più volte sottoposta la necessità di affrontare concretamente le problematiche legate ai danni causati all'attività agricola dalla fauna selvatica, la proprietà della quale non è riconosciuta all'imprenditore conduttore del fondo, restando viceversa attribuita allo Stato. Sono state conseguentemente sollecitate iniziative dirette alla prevenzione ed al contenimento dei danni provocati al settore primario dalla fauna - comprese talune specie protette - ed al totale risarcimento dei danni subiti.

    La diffusione di specie ritenute dannose non solo per l'agricoltura, ma anche per una buona gestione del territorio - basti fare riferimento alle nutrie ed ai danni dalle stesse provocati agli argini ed alla rete di canalizzazioni presenti nella pianura padana - ha indotto alla presentazione di talune proposte(non tradotte in legge) di modifica delle legge n. 157/94 allo scopo di consentire il controllo delle specie selvatiche dannose, e non più meritevoli di tutela anche in ragione della ormai larga diffusione.

    Le proposte C.781 e abbinate hanno iniziato il proprio iter parlamentare il 23/4/2009, iter che si è interrotto con la seduta del 18/12/12 della Commissione Agricoltura. Le modifiche apportate alle norme erano - seppure in modo vario - dirette a permettere il contenimento delle popolazioni degli storni, delle nutrie e dei cinghiali, consentendone l'abbattimento, talvolta anche nelle aree protette e nei parchi; venivano contemporaneamente riviste le linee d'intervento regionale per la messa in atto delle misure di contenimento.

    Con la seduta del 4 dicembre 2012 la Commissione è giunta ad adottare un testo unificato piuttosto articolato, elaborato anche sulla base delle informazioni acquisite dai diverso soggetti sentiti nel corso della indagine conoscitiva sui danni causati dalla fauna selvatica.

    Il testo unificato disciplina i seguenti aspetti:

    • attribuisce alle regioni il compito di adottare piani di intervento per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, ma anche alle opere costituite sia sui terreni coltivati che su quelli a pascolo;
    • dispone l'istituzione presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di una banca dati per la raccolta delle informazioni sulla consistenza numerica delle diverse specie e sui danni arrecati;
    • prevede forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli agicoltori per la gestione della fauna selvatica, disponendo che gli enti interessati possano stipulare contratti di collaborazione e convenzioni con gli agricoltori, ma anche convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute;
    • introduce la tracciabilità degli esemplari di fauna selvatica, abbattuti nell'ambito dei piani di intervento regionali;
    • introduce divieti - all'immissione  in natura di esemplari delle specie indicate nei piani regionali di intervento, alla artificiale  alimentazione della fauna selvatica allo stato libero - e quantifica le sanzioni da applicare;
    • assicura il sostegno agli interventi per la prevenzione dei danni;
    • per il risarcimento dei danni - attualmente solo indennizzabili - provocati dalla fauna selvatica, istituisce presso il Mipaaf un fondo destinato ad essere alimentato da un'addizionale sulle licenze di porto di fucile da caccia;
    • assimila i danni causati dalla fauna selvatica a qualli conseguenti a calamità naturali o eventi eccezionali, consentendo l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale sia con forme di indennizzo, che con la partecipazione al pagamento delle polizze assicurative;
    • tra le specie escluse dall'applicazione della legge sulla caccia - attualmente talpe, ratti, topi propriamente detti e alle arvicole - introduce le nutrie.