La prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell’editoria è stata dettata con la L. 416/1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi – tra i quali, principalmente, la L. 67/1987, la L. 250/1990, e la L. 62/2001 – che hanno dato luogo a un sistema normativo frammentario.
A causa di ciò, negli anni più recenti – pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni – sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione.
In particolare, in attuazione dell’art. 44 del D.L. 112/2008, è stato emanato il DPR 223/2010 – la cui vigenza è decorsa dal bilancio di esercizio 2011 delle imprese beneficiarie – che ha disposto la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione degli stessi, ha incluso fra i requisiti per l’accesso ai contributi una percentuale minima di copie vendute (su quelle distribuite) e ha previsto nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite all’effettiva distribuzione della testata (invece che al previo criterio della tiratura). Con riferimento all’occupazione professionale, essa rileva nel regolamento sia come requisito per l’accesso ai contributi, sia come parametro ai fini del calcolo degli stessi.
Inoltre, il DPR ha stabilito che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per l’editoria costituiscono limite massimo di spesa e che sono destinate prioritariamente ai contributi diretti. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto (ai sensi di quanto già disposto dalla L. 191/2009).
L’art. 2, co. 62, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010), infatti, ha limitato l’erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria all’effettivo stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (capp. 465-Contributi alle imprese radiofoniche ed alle imprese televisive e 466-Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici), procedendo, ove necessario, al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa. Successivamente, diverse disposizioni hanno escluso – relativamente ai contributi 2009 e 2010 – determinate categorie di beneficiari dall’applicazione del "tetto" introdotto dalla L. 191/2009, nell’ambito del quale erano comunque fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili.
Nel bilancio dello Stato le spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria sono collocate per la gran parte nello stato di previsione del MEF, all’interno della missione Comunicazioni, programma Sostegno all’editoria. Ulteriori stanziamenti per interventi nel settore dell’informazione insistono nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, nell’ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
L’intervento dello Stato nel settore dell’editoria si esplica in misure di sostegno economico di tipo diretto o indiretto.
In particolare, gli aiuti economici diretti consistono nell’erogazione, alle imprese editrici che presentino i requisiti richiesti, di un contributo calcolato in ragione dei parametri di volta in volta indicati (vendite, distribuzione, tiratura, costi o altro), mentre gli aiuti economici indiretti sono costituti da riduzioni tariffarie, agevolazioni fiscali e credito agevolato.
Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine del 2013, l’art. 29, co. 3, del D.L. 201/2011 ha disposto la cessazione del sistema di contribuzione diretta all’editoria di cui alla L. 250/1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013.
Ha altresì previsto, al fine di conseguire risparmi di spesa mediante la riduzione della contribuzione pubblica e allo scopo di stabilire una più rigorosa selezione per l'accesso alle risorse, che il Governo provvedesse alla revisione del regolamento di cui al DPR 223/2010. Ha, altresì, previsto che, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, i risparmi sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.
Nel contesto appena descritto, le modifiche al DPR 223/2010 sono state, in realtà, introdotte con il D.L. 63/2012 e costituiscono una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale.
Le disposizioni decorrono a partire dai contributi relativi all’anno 2012 o, in alcuni casi, 2013 (nel prosieguo, ove non diversamente indicato, si intende quale anno di decorrenza il 2012).
Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il D.L. opera su più fronti e, in particolare, su:
Per tutte le imprese editrici, i dati relativi a tiratura, distribuzione e vendita devono essere attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal legale rappresentante dell’impresa e devono essere comprovati da certificazione analitica resa da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB (art. 1, co. 4, lett. c), D.L.).
Per le imprese di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (art. 3, co. 2-ter, terzo e quarto periodo, L. 250/1990), l’obbligo della relazione di certificazione dei bilanci (art. 6, co. 3, DPR 525/1997) è esteso anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita (art. 1, co. 5, D.L.).
L’obbligo di avere adottato il divieto di distribuzione degli utili (di cui all’art. 3, co. 2, lett. d), L. 250/1990) si estende a tutte le imprese che percepiscono contributi diretti (art. 1, co. 6, D.L.).
Con riguardo a determinate categorie di beneficiari, il D.L. dispone che – fermi restando tutti gli altri requisiti di legge – i contributi possono essere richiesti a condizione che la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25% e il 35% delle copie distribuite.
Sono testate nazionali quelle che, oltre ad essere distribuite in almeno 3 regioni, in ciascuna regione raggiungono una percentuale di distribuzione non inferiore al 5% della propria distribuzione totale. Disposizioni specifiche riguardano poi il calcolo delle copie distribuite (art. 1, co. 2 e 3, D.L.).
Tali requisiti si applicano a: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (art. 3, co. 2 e 2-quater, L. 250/1990); quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis, L. 250/1990); quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (art. 3, co. 2-ter, primo periodo, L. 250/1990); quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1° dicembre 2001 (art. 153, co. 4, L. 388/2000).
Per avere accesso ai contributi, le medesime imprese tenute al rispetto delle disposizioni circa le percentuali minime di vendita, nonché le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche (art. 153, co. 2, L. 388/2000 e art. 20, co. 3-ter, D.L. 223/2006) devono avere impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (non necessariamente a tempo pieno), pari a 5 o 3, rispettivamente nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici (art. 1, co. 4, lett. b, D.L.)).
Per ottenere i contributi non è più previsto alcun limite alle entrate pubblicitarie (art. 6, co. 1, lett. c, D.L.)).
Le norme abrogate dal D.L. (art. 3, co. 2, lett. c), e co. 3, lett. a), L. 250/1990) prevedevano che per l’accesso ai contributi era necessario non avere acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30% (40% nel caso di imprese editrici di periodici senza scopo di lucro) dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo.
Tale requisito era richiesto per: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (art. 3, co. 2 e 2-quater, L. 250/1990); quotidiani e periodici editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis e 3, L. 250/1990); quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (art. 3, co. 2-ter, primo periodo, L. 250/1990); quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (art. 3, co. 2-ter, terzo e quarto periodo, L. 250/1990); quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1° dicembre 2001 (art. 153, co. 4, L. 388/2000).
Per accedere ai contributi, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici e grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti. La maggioranza dei soci – mantenendo il medesimo criterio di prevalenza di giornalisti – deve risultare dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato (non necessariamente a tempo pieno).
Le cooperative devono altresì essere in possesso del requisito della mutualità prevalente (di cui agli artt. 2512 e ss. c.c.) (art. 1, co. 4, lett. a, D.L.)).
Inoltre, a decorrere dai contributi relativi al 2012, le cooperative che siano subentrate al contratto di cessione in uso o abbiano acquistato una testata di cui sia cessata o sospesa la pubblicazione, la quale abbia avuto accesso ai contributi entro il 31 dicembre 2011, sono esentate dal possedere i requisiti relativi ai tempi minimi di costituzione e di edizione della testata (art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 250/1990) e, nel caso siano subentrate al contratto di cessione in uso, dal requisito di essere proprietarie della testata (art. 1, co. 7-bis, D.L.).
Infine, si estende anche alle cooperative che operano nel settore dell’informazione – tra le quali, dunque, le cooperative giornalistiche – la possibilità di essere sovvenzionate o finanziate dalle fondazioni bancarie (art. 1, co. 7-ter, D.L.).
Per accedere ai contributi, i periodici italiani pubblicati all’estero e le pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero (art. 26, L. 416/1981) devono essere in possesso del requisito minimo di 3 anni di anzianità di pubblicazione o di diffusione.
Tale requisito può essere soddisfatto anche attraverso abbonamenti a titolo oneroso a pubblicazioni on line (art. 1-bis, D.L.).
I nuovi criteri di calcolo introdotti dal D.L. 63/2012 decorrono dai contributi relativi al 2012.
Con riguardo alla liquidazione del contributo, si stabilisce, in particolare, che il termine per la conclusione del procedimento relativo all’erogazione dei contributi diretti alla stampa scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle relative domande.
A tale data il provvedimento deve essere adottato comunque, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Il contributo per le imprese destinatarie dell’art. 2, co. 2, del D.L. è calcolato come somma di:
Ad esempio, nella categoria delle spese per il personale sono ammesse (e fino a determinati importi) solo quelle relative a giornalisti e poligrafici dipendenti.
Sono inoltre fissati differenti limiti massimi ai valori complessivi delle due quote.
Si stabilisce infine che l’importo complessivo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello erogato con riferimento al 2010.
Destinatari delle disposizioni introdotte sono: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (art. 3, co. 2 e 2-quater, L. 250/1990); quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis, L. 250/1990); quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (art. 3, co. 2-ter, primo periodo, L. 250/1990); quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (art. 3, co. 2-ter, terzo e quarto periodo, L. 250/1990); quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1° dicembre 2001 (art. 153, co. 4, L. 388/2000); quotidiani e periodici organi di forze politiche (art. 153, co. 2, L. 388/2000; art. 20, co. 3-ter, DL 223/2006).
I nuovi criteri di calcolo di cui all’art. 2, co. 2, del D.L. non si applicano ai contributi in favore dei periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro (art. 3, co. 3, L. 250/1990), per i quali si stabilisce, invece, che le risorse complessivamente destinabili sono pari al 5% dell’importo stanziato per i contributi diretti alla stampa sul pertinente capitolo del bilancio autonomo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
In caso di insufficienza delle risorse, il contributo è liquidato mediante riparto proporzionale fra gli aventi diritto (art. 2, co. 4, D.L.).
Il contributo annuo alle imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990) è ridotto dal 70% al 40% della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti (art. 2, co. 6, D.L.). Resta fermo il limite massimo già fissato in 4 miliardi di lire (circa € 2,1 milioni).
E’ ridotto invece (dall’80%) al 50% dei costi anche il limite della somma di tutti i contributi percepibili.
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. 250/1990, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25% dei costi di esercizio annuali, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50% del contributo annuo. Tale contributo integrativo è stato poi raddoppiato dall’art. 2, co. 1, L. 278/1991.
Il contributo annuo concesso alle agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti (art. 53, co. 15, L. 449/1997) è (ancora) pari al 30% dei costi, ma questi vengono ora circoscritti alle spese per il personale e per la diffusione. Il limite massimo del contributo è ridotto (da 1 milione) a 800 mila euro (art. 2, co. 5, D.L.).
L’importo complessivo del contributo in favore dei periodici italiani pubblicati all’estero e delle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero (art. 26, L. 416/1991) è fissato, nell’ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, in 2 milioni di euro annui (misura sostanzialmente invariata). Una quota è riservata alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
La definizione di criteri e modalità di concessione dei contributi è demandata ad un DPR, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tenendo conto del numero di uscite annue, delle pagine pubblicate e delle copie vendute, anche in formato digitale (art. 1-bis, D.L.).
L’art. 3 del D.L. reca disposizioni volte a favorire il passaggio all’editoria digitale. In particolare, si stabilisce che le imprese editrici già destinatarie dei contributi per l’anno 2011 possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale.
La testata in formato digitale deve essere accessibile online e produrre (con almeno dieci articoli al giorno) almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e i plurisettimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. Ulteriori caratteristiche tecniche sono richieste a decorrere dai contributi relativi al 2013.
La misura del contributo cui hanno diritto le imprese per la pubblicazione della testata in formato digitale – fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall’art. 2 del D.L. – è articolata in una quota pari (per i primi due anni) al 70% dei costi sostenuti (tra le tipologie ammissibili, da definire con DPCM) e una quota di 0,10 euro corrisposta per ciascuna copia digitale venduta in abbonamento (tale importo non può essere comunque superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale).
In caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, si ribadisce il massimale fissato per la quota di contributo rapportata ai costi, cui concorrono in tal caso i costi di produzione dell’edizione cartacea e quelli relativi alla edizione in formato digitale.
Possibili destinatari delle disposizioni introdotte sono: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti (art. 3, co. 2 e 2-quater, L. 250/1990); quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis, L. 250/1990); quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (art. 3, co. 2-ter, primo periodo, L. 250/1990); quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (art. 3, co. 2-ter, terzo e quarto periodo, L. 250/1990); quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1° dicembre 2001 (art. 153, co. 4, L. 388/2000); quotidiani e periodici organi di forze politiche (art. 153, co. 2, L. 388/2000; art. 20, co. 3-ter, DL 223/2006).
Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, che non abbiano fatto domanda di accesso ai contributi e conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100 mila euro, sono esentate dall’applicazione di alcune previsioni legislative (obbligo di registrazione presso il tribunale e di iscrizione al ROC; obblighi in materia di titolarità delle imprese editrici) (art. 3-bis, D.L.).
Per favorire la modernizzazione del settore e assicurare un’adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute, l’art. 4 del D.L. dispone l’obbligatorietà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l’utilizzo di opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.
Al fine di sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori, è previsto un credito di imposta per il 2012, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro.
Infine, i rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attività connesse all'erogazione di servizi delle P.A., mediante l’utilizzo di una rete telematica.