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Meccanismo di prevenzione della tortura

Il nostro Paese non si è ancora dotato dell’organo nazionale indipendente di controllo e prevenzione della tortura previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

L’articolo 17 del Protocollo prevede che entro un anno dall’entrata in vigore del Protocollo o dalla sua ratifica ogni Stato Parte che non ne sia dotato, costituisca o crei uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura e degli altri trattamenti sanzionati.

In riferimento a tale scadenza si rammenta che il nostro paese ha firmato il Protocollo opzionale il 20 agosto 2003; il Protocollo è in vigore dal 22 giugno 2006 (come previsto dall’articolo 28 del medesimo Protocollo, un mese dopo il deposito della ventesima ratifica): la legge di ratifica del Protocollo contro la tortura, L. 195/2012, è entrata in vigore il 20 novembre 2012 (ai sensi dell’articolo 4 della legge medesima, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Alla data del 20 febbraio 2013 lo strumento di ratifica dell’Italia non risulta essere stato ancora depositato presso le Nazioni Unite.

Quanto alla tortura, il diritto penale italiano non prevede tale reato, nonostante i ripetuti tentativi del Parlamento, a partire dalle ultime due legislature, di approvare in tal senso una novella al codice penale.