- La riforma delle pensioni
- Perequazione dei trattamenti pensionistici
- Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi
Nel corso della XVI Legislatura la XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati è stata impegnata nell’esame di una serie di proposte si legge (C. 945, C. 1158, C. 1847, C. 2140, C. 2767, C. 2782, C. 2837, C. 2988, C. 3166, C. 4010, C. 4011, C. 4016, C. 4150) aventi come denominatore comune alcune modifiche alla disciplina sulla pensione di reversibilità (o indiretta) (istituita dal R.D.L. 636/1939) volte soprattutto a contrastare i cd. matrimoni di comodo.
L’esame ha condotto all’adozione, il 6 aprile 2012 di un testo unificato che, in sintesi, prevedeva la sospensione dell’erogazione della pensione di reversibilità, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a 55 anni, in mancanza di figli, con il coniuge superstite di età anagrafica inferiore a 35 anni e abile al lavoro, fino al compimento da parte del medesimo coniuge superstite di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge defunto al momento del decesso (e comunque fino al compimento dei 60 anni). Al coniuge superstite, se disoccupato o inoccupato, veniva comunque riconosciuto il diritto ad una indennità di reinserimento lavorativo, di importo equivalente alla pensione di reversibilità spettante per il medesimo periodo, fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e, comunque, non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell’assicurato.
L’iter normativo del provvedimento non si è tuttavia concluso, anche in considerazione del fatto che sulla materia è nel frattempo intervenuto l’articolo 18, comma 5, del D.L. 98/2011, che ha ridotto, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, la quota percentuale della pensione spettante ai superstiti dell’assicurato o pensionato deceduto.
La riduzione opera, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, in misura pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.
In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni richiamate non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario (ma l’importo della pensione viene progressivamente ridotto al crescere del reddito).
Si fa presente, infine, che il dibattito parlamentare su questo tema ha dovuto muoversi nel solco dell’ampia giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha in varie occasioni dichiarato illegittime norme volte a limitare i benefici previdenziali del coniuge superstite.
In particolare si ricordano: