Con riferimento al personale degli enti locali si fa presente in primo luogo che le disposizioni di contenimento della spesa per le assunzioni si pongono come strumentali rispetto all’obiettivo del rispetto del Patto di stabilita' interno , incentrato sul controllo dei saldi finanziari.
Nel corso della XVI Legislatura, quindi, si è assistito ad una serie di interventi volti sia a confermare quanto già disposto, sotto questo profilo, nella Legislatura precedente, sia ad introdurre ulteriori modifiche alla normativa in materia.
I provvedimenti “cardine” in materia sono il D.L. 112/2008 (articolo 76) ed il D.L. 78/2010 (articolo 14), mentre gli altri interventi possono sostanzialmente ricondursi a modifiche od integrazioni della disciplina recata da tali provvedimenti.
L’articolo 76 del D.L. 112/2008 oltre ad imporre la sospensione delle deroghe al divieto di assunzioni di personale da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno (di cui all’articolo 3, comma 121, della L. 244/2007), ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni di personale per regioni e enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell’esercizio precedente, nonché l’obbligo, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, di ridurre l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.
Con apposito D.P.C.M. si dispone, in primo luogo, la definizione dei parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, individuati tenendo conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell’andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. Lo stesso provvedimento inoltre definisce anche i criteri e le modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, nonché quelli per la riduzione dell’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’ente, e dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
Fino all’emanazione del suddetto D.P.C.M. (che non risulta ancora pubblicato sulla G.U.) è vietato agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
L’articolo 14, commi da 7 a 10, del D.L. 78/2010, oltre ad indicare i principi sui quali modulare le azioni volte al contenimento dei costi per Regioni ed enti locali (riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali, contenimento della crescita della contrattazione integrativa) ha ridotto dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale, rapportate a quelle correnti, oltre la quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale. Inoltre, è stato consentito ai “restanti enti”, che non eccedono il parametro di spesa per il personale, di procedere ad assunzioni di personale solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente relativamente ai costi del personale di enti locali e camere di commercio (a decorrere dal 2011 con riferimento alle cessazioni 2010).
Un ulteriore restringimento della disciplina in materia si è avuto con l’abrogazione della disposizione che, in deroga alla normativa vigente, consentiva agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno di effettuare le assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente, stabilendo che le spese di personale non dovessero superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
Una specifica deroga alla disciplina generale per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno e per le camere di commercio è stata inoltre prevista dall’articolo 1, comma 118, della L. 220/2010, in base al quale tali enti, a condizione che l’incidenza della spesa per il personale sia pari o inferiore al 35% della spesa corrente, possono effettuare assunzioni in deroga al limite del 20% (della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente) al fine di consentire l'esercizio delle funzioni in materia di federalismo fiscale. Peraltro, nel caso in cui il patto di stabilità relativo al triennio 2011-2013 non sia rispettato, il successivo comma 147 ha disposto il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale.
L’articolo 20, comma 9, del D.L. 98/2011 ha esteso la disciplina di contenimento delle assunzioni degli enti anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo con specifiche caratteristiche (ad esclusione delle società quotate su mercati regolamentati).
I commi 102 e 103 dell’articolo 4 della L. 183/2011 hanno esteso agli enti locali ed alle camere di commercio la disciplina del D.L. 78/2010 relativa alla riduzione del 50% (rispetto al 2008) della spesa delle pubbliche amministrazioni relativa alpersonale (a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro e ulteriori rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio) disponendo che gli enti locali i quali siano legittimati ad assumere nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (in quanto hanno contenuto le spese di personale al di sotto del limite del 40%), possano assumere personale unicamente con contratti a tempo indeterminato.
Si fa presente che sul punto è intervenuta la delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 46/CONTR/2011 del 29 agosto 2011, la quale ha stabilito che il suddetto limite di spesa deve “essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.
Ulteriori modifiche all’articolo 76 del D.L. 112/2008 sono state apportate dall’articolo 28, comma 11, del D.L. 201/2011, il quale ha riportato al 50% (dal 40%) la percentuale dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, al raggiungimento (nonché superamento) della quale scatta il divieto di assunzioni.
Lo stesso comma ha disposto altresì che i restanti enti possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della richiamata percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.
Infine, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti vengono ammesse, in deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio di specifiche funzioni.
Sulla stessa materia è inoltre intervenuto l’articolo 4-ter, commi 10-14, del D.L. 16/2012 che ha elevato dal 20% al 40% il limite delle facoltà assunzionali per gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti. La norma ha inoltre concesso agli stessi enti maggiori possibilità di assunzioni nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali e della polizia locale, fermo restando il criterio di calcolo delle spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei parametri di virtuosità, disponendo altresì che per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti siano ammesse, in deroga al limite del 40% (in luogo del 20%) e nel rispetto del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali. In tal caso, le disposizioni concernenti il calcolo dell’onere nella misura ridotta del 50%, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, trovano applicazione solamente in riferimento alle assunzioni di personale destinato allo svolgimento di funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. Per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità interno si dispone l’obbligo di avere spese di personale non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in luogo del 2004).
Intervenendo anche sulla disciplina del D.L. 78/2010, si consente agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite del 50% oltre il quale vige il divieto di assumere personale per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non possa comunque superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Infine, l’articolo 16, commi 8 e 9, del D.L. 95/2012 ha previsto che con D.P.C.M. da emanare entro il 31 dicembre 2012 (che non risulta ancora essere stato pubblicato sulla G.U.) siano stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo conto prioritariamente del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è stata determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, prevedendo il blocco delle assunzioni per le amministrazioni collocate oltre il 20% e l’applicazione delle misure sul soprannumero (regolato dallo stesso provvedimento all’articolo 2, comma 11) per le amministrazioni collocate oltre il 40%. Inoltre, si prevede che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.