Le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) hanno ad oggetto i beni culturali.
Tra le disposizioni di tutela sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l’altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché norme relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le disposizioni concernenti i beni inalienabili.
L’articolo 10, comma 2, del Codice considera beni culturali, ex lege,qualora appartenenti a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico):
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;
b) gli archivi e i singoli documenti;
c) le raccolte librarie delle biblioteche (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all’art. 47, co. 2, D.P.R. 616/1977).
Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2, Codice).
Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 10 del Codice sono, altresì, beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici indicati al comma 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico: si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell’interesse culturale (di cui all’art. 12 del Codice: v. infra).
In particolare, possono essere riconosciuti quali beni culturali (art. 10, co. 4, Codice):
a) cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
j) architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
L’articolo 10, comma 3, del Codice individua, a sua volta, altri beni, i quali, a chiunque appartenenti, sono considerati beni culturali quando sia intervenuta la dichiarazione diinteresse culturale (art. 13 ss. del Codice: v. infra).
Si tratta, in particolare, di:
a) cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall’art. 10, co. 4, del Codice: v. ante) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante;
b) archivi e singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) raccolte librarie di eccezionale interesse culturale;
d) cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
Ai sensi dell’art. 12 del Codice – come modificato, da ultimo, dall’art. 4, co. 16, lett. b), del D.L. 70/2011 – la verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), richiesto ai fini della definizione di bene culturale, è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali.
In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale ( decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall’applicazione della disciplina richiamata.
Le cose indicate all’art. 10, co. 1, del Codice, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale adoltre cinquanta anni, se mobili, o adoltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
Per completezza si evidenzia che non sono soggette alle disposizioni di tutela le cose indicate all’art. 10, co. 1, opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga, se mobili, a meno di 50 anni o, se immobili, a meno di 70 anni, nonché le cose indicate al co. 3, lett. a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni (art. 10, co. 5, del Codice, come modificato dall’art. 4, co. 16, lett. a), del D.L. 70/2011).
In base all’art. 13 del Codice, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3, ai fini della definizione dei “beni culturali”, sottoponendo così il bene privato ai "vincoli" di tutela dettati dalla normativa.
La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (art. 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).