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Temi dell'attività Parlamentare

L. 247/2012 - Riforma professione forense

Dopo numerosi tentativi di riforma avviati nelle precedenti legislature, ad ottant'anni dalla legge professionale forense del 1933, con la legge 247/2012 è stata approvata una organica normativa che ridisegna la professione di avvocato. In controtendenza con l’orientamento degli ultimi anni del Legislatore che appariva orientato a regolare le professioni ordinistiche tramite una legge quadro, i 67 articoli del provvedimento disciplinano i molteplici aspetti dell'attività forense. La legge si compone di "Disposizioni generali" (Titolo I, artt. 1-14), norme su "Albi, elenchi e registri" (Titolo II, artt. 15-23), disposizioni relative a "Organi e funzioni degli ordini forensi" (Titolo III, artt. 24-39), e sull'accesso alla professione (Titolo IV, artt. 40-49), norme in materia di procedimento disciplinare (artt. 50-63); gli artt. 64 e ss. prevedono una delega al Governo per l'adozione di un testo unico sulla professione forense nonchè le norme transitorie e finali.

La normativa introdotta dalla legge 247 "supera" quella contenuta nel DPR 137/2012, il regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali, che risulta quindi inapplicabile alla professione forense. La disciplina di quest'ultima risulta, dunque, rilegificata.

Va, inoltre, rilevato come l'attuazione di gran parte della riforma sia demandata a numerosi regolamenti del Ministro della giustizia da adottare entro 2 anni, previo parere del Consiglio nazionale forense (e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense).

Disposizioni generali sulla professione

Il Titolo I (articoli 1-14) reca disposizioni generali.

Gli articoli 1 e 2 delineano in termini generali la disciplina dell'ordinamento forense e della professione di avvocato.

In base all'art. 1, all'ordinamento forense, stante la specificità delle funzione difensiva, è affidata la regolamentazione dell'organizzazione ed esercizio della professione; la garanzia dell'indipendenza ed autonomia degli avvocati; la tutela ed affidamento del cliente. Spetta poi allo stesso ordinamento favorire l'accesso alla professione delle giovani generazioni di avvocato sulla base di criteri meritocratici. Come accennato, l'art. 1 demanda l'attuazione della legge a regolamenti del Ministro della giustizia da adottare, previo parere del Consiglio Nazionale Forense (CNF), entro due anni (disposizioni integrative o correttive dovranno essere adottate entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di attuazione).   

  • Attività riservate

L’articolo 2 individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati - oltre alla rappresentanza e difesa in giudizio - le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale; tale assistenza stragiudiziale è ascritta alla competenza degli avvocati "ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato".

  •  Doveri dell'avvocato

L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico che dovrà essere emanato dal Consiglio nazionale forense ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli 35 e 65, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo. L’articolo 6 impone all’avvocato e ai suoi collaboratori l’osservanza del segreto professionale. la norma impone l'obbligo di riservatezza "nell'interesse della parte assistita".

La dottrina prevalente sostiene, tuttavia, che il segreto professionale non è stabilito nell’interesse dei professionisti nè dei clienti, ma nell’interesse pubblico perchè la riservatezza dei rapporti consente l’esplicazione di un’attività potenzialmente diretta ad evitare o rimuovere un gran numero di situazioni illegali. Non a caso il codice deontologico europeo considera l’obbligo del segreto al servizio non solo del cliente ma dell’intera amministrazione della giustizia.

  • Associazioni professionali e società tra avvocati

L’articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata. Esso, tra l'altro, ammette le associazioni multidisciplinari tra professionisti cui, oltre agli avvocati, possono partecipare altri professionisti appartenenti a categorie da individuaare con regolamento del ministro della giustizia. Le associazioni tra avvocati sono iscritte ad uno speciale elenco presso il consiglio dell'ordine; l'avvocato non può partecipare a più di un'associazione.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria (attualmente disciplinato dal D.Lgs 96/2001), mediante l'emanazione di un decreto legislativo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i numerosi principi e criteri direttivi della delega si ricordano, tra gli altri, la previsione secondo la quale l'esercizio della professione forense in forma societaria deve essere consentito esclusivamente a società di persone, di capitali o cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo; quella secondo cui la responsabilità della società e dei soci non escludono quella del professionista responsabile della prestazione; la previsione di responsabilità disciplinare della società; la previsione dell'iscrizione della società tra avvocati in apposita sezione speciale dell'albo territoriale; la non assoggettabilità delle società al fallimento e alle altre procedure concorsuali (l'attività forense in forma societaria non è considerata attività d'impresa) ad esclusione delle procedura di cui alla legge 3/2012, di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Uno dei principi di delega prevede, in ogni caso, che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del citato D.Lgs. 96/2001.

Nonostante l'art. 5 precisi che la delega debba tenere conto delle previsioni dell'art. 10 della legge 183/2011 (L. stabilità 2012), la disciplina dello stesso art. 5 sottrae le società tra avvocati all'applicazione della normativa generale sulle società tra professionisti dettata dal citato art. 10. Detta norma (come novellata dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto "decreto liberalizzazioni") prevede la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. E’ dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali e di società cooperative.

Per quanto riguarda la definizione dei principi e criteri direttivi di delega di cui al medesimo articolo 5 della legge 247, si rileva che il rinvio all'articolo 10 della legge n. 183 citata debba, quindi, presumibilmente intendersi come residuale, considerato che alcuni dei predetti principi e criteri direttivi sono incompatibili con i contenuti del medesimo articolo 10. Ciò vale in particolare per la disciplina della compagine sociale. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 247, anche ammettendo che le società tra avvocati possano assumere la forma di società di capitali, prevede infatti che i soci non possano che essere avvocati iscritti all'albo (sono, quindi esclusi i soci di solo capitale). L'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge n. 183, ammette invece, seppur in misura minoritaria, la partecipazione di soci non professionisti per prestazioni tecniche e finalità di investimento.

  •  Domicilio professionale

L’articolo 7 dispone in ordine al domicilio professionale dell’avvocato (determinante per individuare l’albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell’elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti. L'iscrizione all'albo consegue ad attestazione scritta in cui l'avvocato, oltre al domicilio, dichiara anche gli eventuali rapporti matrimoniali, di parentela, affinità o convivenza con magistrati (analoga disposizione, per i magistrati, è contenuta nell'art. 18 del RD 12/1941, ai fini dell'incompatibilità di sede). La norma contiene una previsione relativa alla permanenza dell'obbligo del versamento del contributo annuale per l’iscrizione all’albo da parte degli avvocati italiani che risiedono e esercitano all'estero.

Sul domicilio professionale dell'avvocato si ricorda lo scarno contenuto dell'art. 9 del DPR 137/2012, regolamento di delegificazione delle professioni regolamentate (ora superato dalla nuova e più ampia normativa), che prevede l'obbligo per il legale di avere il domicilio nel circondario di competenza territoriale dell'ordine cui è iscritto, fatta salva la possibilità di avere ulteriori sedi in altre località del territorio nazionale. 

  • Giuramento

 L’articolo 8 modifica la formula del giuramento ("impegno solenne") da parte dell’avvocato, prevedendo altresì che esso sia prestato innanzi al Consiglio dell’ordine, piuttosto che agli organi giudiziari.

  • L'avvocato specialista

L’articolo 9 introduce le specializzazioni, demandando la definizione della relativa disciplina ad un regolamento del Ministro della giustizia, nel rispetto di quanto previsto dalla stessa disposizione. L’avvocato potrà indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto all’esito positivo di percorsi formativi (di almeno 2 anni) o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai percorsi formativi e dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale, spetta in via esclusiva al CNF. 

  •  Pubblicità professionale

 L'articolo 10 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale. Si consente all'avvocato la pubblicità informativa sull'attività, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli posseduti. Le informazioni trasmesse al pubblico debbono, tuttavia, essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. L'inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità costituisce illecito disciplinare.

  • Obblighi di formazione

L’articolo 11 introduce per gli avvocati l’obbligo di formazione continua ovvero di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. Sono esentati da tali obblighi alcune categorie di avvocati ovvero gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo del loro mandato (in quanto parlamentari, membri di governo, della Corte costituzionale, presidenti di giunta regionale, ecc.); gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o ultresessantenni; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

L'art. 11 prevede il superamento dell'attuale sistema dei crediti formativi stabilendo la predisposizione, a cura del CNF, dei criteri e delle modalità dell'aggiornamento stesso.

  • Obblighi assicurativi

L'articolo 12 introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Analogo obbligo sussiste per la stipula, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, anche al di fuori dei locali dello studio legale. Gli estremi delle polizze vanno comunicati al consiglio dell'ordine; le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

  • Compenso professionale

 L'articolo 13 interviene sulla materia del compenso del professionista (definizione utilizzata in luogo di "tariffe professionali" ) e del conferimento dell'incarico. Abrogato il tradizionale sistema tariffario (v. da ultimo l'art. 9 del DL 1/2012 che contiene ulteriori disposizioni sul compenso professionale), l’articolo 13 della legge 247 trasforma l’obbligo di pattuire preventivamente il compenso in una norma generale che stabilisce che "di regola", il compenso è pattuito per iscritto; prevede le possibili modalità di pattuizione, inserendo quella a percentuale sul valore dell’affare; ma proibisce, ripristinando il divieto del patto di quota lite, il compenso legato al risultato. Si conferma poi l’obbligo di una chiara informazione sui costi prevedibili ma rendendo obbligatorio il preventivo (in cui distinguere oneri, spese e compenso) solo a richiesta del cliente; però in ogni diversa ipotesi (e quindi nel tradizionale caso in cui il cliente versi un acconto firmando il mandato, senza altra pattuizione) il compenso sarà determinato in base ai parametri da determinare con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, con un sostanziale ritorno al regime tariffario (si tratta, per chiarezza, di un nuovo D.M., relativo ai soli parametri tariffari degli avvocati, che dovrebbe superare l'attuale D.M. 140/2012 (artt. 2-14) che, evidentemente, rimarrà applicabile in attesa dell'adozione del nuovo decreto) L'art. 13 prevede poi, in caso di disaccordo avvocato-cliente, una sorta di tentativo obbligatorio di conciliazione nonchè un parere di congruità del compenso da parte del Consiglio dell’Ordine. La solidarietà tra le parti in caso di transazione si estende a tutte le ipotesi in cui la lite sia conciliata con accordi presi in qualsiasi forma, a differenza del più restrittivo testo previgente (art. 68 R.d. L. 27 novembre 1933 n. 1578). Infine, si prevede che, oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie; il limite massimo del rimborso forfetario è determinato con il DM giustizia che determina i parametri tariffari.

  • Mandato professionale

L’articolo 14 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell’incarico e della responsabilità dell’avvocato, anche nel caso di sostituzione o di società o associazione professionale.

Albi, elenchi e registri

Il Titolo II (articoli 15-23) reca la disciplina della documentazione istituita ed aggiornata presso ogni consiglio dell'ordine territoriale

  • Albi degli avvocati, elenchi e registri.

L’articolo 15 indica gli albi, elenchi e registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le modalità applicative per la tenuta e l’aggiornamento dei medesimi; sulla base di tali albi ed elenchi il CNF annualmente redige l’elenco nazionale degli avvocati. Tra i nuovi elenchi da tenere, in relazione alle novità della riforma, si segnalano - tra gli altri - quello degli avvocati specialisti, degli avvocati sospesi dalla professione e che hanno subito provvedimento disciplinare importante la radiazione, l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci. Tutti gli albi elenchi e registri sono pubblici e vanno pubblicati sul sito Internet dell'ordine.

L’articolo 17 disciplina l’iscrizione all’albo degli avvocati e al registro dei praticanti, dettando procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri dell’UE o di avvocati extra-comunitari. La disposizione disciplina anche la procedura per l’eventuale cancellazione e reiscrizione. Rispetto alla disciplina previgente, si segnala l'ampliamento delle condizioni d'incompatibilità (v. art. 18), l'inserimento dell'ulteriore requisito del non aver subito condanne, oltre che per i gravi reati di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (strage, associazione mafiosa, ecc.), anche per specifici delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 374-bis e 377-bis c.p.), particolarmente riprovevoli ove commessi da avvocati. Tra gli aumentati motivi di cancellazione dall'albo (a cura del consiglio dell'ordine territoriale) si segnala, per rilievo, l'accertamento della mancanza dell'effettivo, continuativo, abituale e prevalente svolgimento della professione (cfr. art. 21). L'art. 17 norma prevede il raddoppio (da 30 a 60 giorni) del termine entro cui presentare ricorso contro la cancellazione dall'albo. La cancellazione dal registro dei praticanti, oltre che nei casi previsti per quella dall'albo, è deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica (massimo entro 6 anni dall'inizio) nonchè per l'interruzione senza giustificato motivo, del tirocinio per più di sei mesi.

  • Difesa d'ufficio

L'articolo 16 dispone una delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d’ufficio. In particolare, devono essere previsti criteri e modalità di accesso ad una lista unica dei difensori d'ufficio, con indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa d'ufficio. Sullo schema di decreto sono previsti i pareri delle Camere.

  • Incompatibilità

L’articolo 18 disciplina il regime delle incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all’albo anche nel caso di attività part-time. E' confermata l'incompatibilità con l'attività di notaio, mentre è consentita l'iscrizione all’albo dei commercialisti, nel registro dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro. L’articolo 19, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione forense con l’insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università - con i limiti stabiliti dall’ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno - e con l'insegnamento o la ricerca nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

  • Sospensione, a richiesta, dall’esercizio della professione

L’articolo 20 disciplina la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale su richiesta dell’avvocato o per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica. Si tratta delle seguenti cariche: Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti. L'art. 20 ha poi previsto che l’avvocato iscritto all’albo possa sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale.

  • Requisiti necessari della professione forense

L’articolo 21  costituisce una delle disposizioni maggiormente innovative della legge di riforma. L’iscrizione e la permanenza nell’albo non saranno più consentite a tutti gli abilitati, ma soltanto a chi dimostri di esercitare la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Le modalità di accertamento della sussistenza dei citati requisiti sono demandare ad un regolamento ministeriale, che non potrà far alcun riferimento al reddito professionale
Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti è affidata (ogni 3 anni) al consiglio dell'ordine anche mediante richiesta di informazioni alla Cassa forense (il comma 8 dell'art. 21 prevede, infatti, la contestualità tra iscrizione nell’albo e alla cassa di previdenza). Il CNF interviene in proprio in caso di mancanza di verifiche od omissioni nelle stesse da parte dei consigli territoriali. La mancanza dei citati requisiti, senza giustificati motivi, comporta la cancellazione dell'avvocato dall'albo (la procedura prevede, tuttavia, un contraddittorio con l'interessato). Specifiche deroghe a tale disciplina sono previste per le donne avvocato in maternità (e nei primi 2 anni di vita del bambino o di adozione) nonchè in caso di gravi malattie dell'avvocato o, ancora, in caso che questi debbano assistere continuativamente prossimi congiunti affetti da gravi patologie. Sono poi determinati, con regolamento, dalla Cassa forense nuovi minimi contributivi, ovviamente inferiori a quelli attuali, e che si applicheranno a chi non raggiunge gli attuali parametri reddituali.

  • Patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori

L’articolo 22 rende meno severi i requisiti di accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo l’iscrizione al relativo albo a seguito del superamento l'apposito esame da parte di avvocati con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo territoriale. (la disciplina previgente prevedeva l'esercizio per 12 anni della professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali). L'art. 22 prevede, inoltre, che l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. E' dettata, poi, una norma transitoria secondo la quale possono chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

  • Avvocati degli enti pubblici

L’articolo 23 prevede l'iscrizione obbligatoria in un elenco speciale per gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici; a tali soggetti deve essere assicurata la piena autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio nella trattazione degli affari legali dell’ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Organi e funzioni degli ordini forensi

Il Titolo III della legge 247 (articoli 24-39) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.

L'articolo 24 disciplina l'ordine forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali, definiti "enti pubblici non economici".

  • Gli ordini circondariali

L’articolo 25 dispone in ordine agli ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini degli avvocati hanno sede presso ciascun tribunale. E' previsto, presso ogni consiglio dell'ordine, la costituzione di un collegio dei revisori e di un comitato pari opportunità.

L’articolo 26 individua gli organi degli ordini circondariali: a) l'assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente (che rappresenta l'ordine); d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori.

In base all’articolo 27, gli avvocati iscritti all’albo circondariale ed agli elenchi speciali costituiscono l’assemblea degli iscritti, organo al quale spettano, oltre che funzioni consultive, anche l’elezione dei componenti del consiglio e l’approvazione dei bilanci. La disciplina dell'assemblea è demandata ad apposito regolamento (con DM giustizia), previo parere del CNF.

L’articolo 28 interviene in materia di consigli dell’ordine, individuandone il numero di componenti, fissandone in 4 anni la durata in carica, rinviando ad un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio delle modalità di elezione e stabilendone l’articolazione interna. Rispetto alla disciplina previgente  le modifiche di maggiori rilievo sono quelle tese a favorire la parità di rappresentanza di genere e, in materia di rieleggibilità dei componenti, il limite del doppio mandato; la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato)

L’articolo 29 interviene in materia di funzioni dei consigli dell’ordine. Le novità più rilevanti riguardano l’attribuzione ai medesimi di compiti ulteriori, legati in particolare agli obblighi di formazione continua degli avvocati e ai requisiti dell’esercizio dell’attività professionale (controllo, ex art. 21, della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale).

L'articolo 30 prevede che ciascun consiglio dell'ordine istituisca lo sportello per il cittadino, il cui accesso è gratuito ed è regolato con regolamento del CNF, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.

L’articolo 31 disciplina il collegio dei revisori, composto da avvocati iscritti al registro dei revisori contabili ( nominati dal presidente del Tribunale) con compiti di controllo della regolarità della gestione patrimoniale del consiglio dell'ordine. I revisori, che durano in carica 4 anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive; riferiscono annualmente in sede di approvazione del bilancio. L’articolo 32 prevede che i consigli dell’ordine con almeno 9 componenti possano anche funzionare per commissioni (composte da almeno 3 membri). L’articolo 33 prevede lo scioglimento del consiglio (con DM giustizia, su proposta del CNF e previa diffida): se non è in grado di funzionare regolarmente; se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.  In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre 20 anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro 120 giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

  • Consiglio nazionale forense

L’articolo 34 interviene in materia di Consiglio nazionale forense, aumentandone la durata a 4 anni, incidendo sul numero dei componenti e disciplinandone le modalità di elezione. Il numero dei componenti è individuato in base al numero degli iscritti negli albi forensi, eletti tra gli avvocati ammessi al patrocinio avanti le magistrature superiori. In particolare, si prevede che ogni distretto di corte d'appello nomini uno o due componenti (secondo che gli iscritti agli albi sia inferiore ovvero pari o superiore a 10.000 unità), che il numero dei voti esprimibili dai consigli dell'ordine aumenta in proporzione al numero degli iscritti (un voto ogni 100 fino a 200 iscritti; un voto per i successivi 300 fino a 800, e così via). A regime, è vietata una terza elezione consecutiva all'appartenente allo stesso ordine circondariale. Anche in tal caso, è previsto l'equilibrio della rappresentanza tra i generi.

L’articolo 35 elenca le funzioni di rappresentanza e di vertice dell’avvocatura, di natura normativa, consultive, di proposta e giurisdizionali attribuite al Consiglio nazionale forense. Oltre all'attribuzione, in esclusiva, dei poteri normativi deontologici, tra le numerose funzioni attribuite al CNF si segnalano quelle inerente la funzione normativa regolamentare in materie attinenti la professione; il giudizio sui ricorsi in materia disciplinare, di tenuta degli albi e di reclami elettorali; la tenuta dell’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi le magistrature superiori; la funzione consultiva sui progetti di legge e di regolamento, che riguardano la professione forense e l’amministrazione della giustizia; l'istituzione e disciplina dell’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione (novità della riforma) che elabora proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; la regolamentazione delle associazioni specialistiche più rappresentative; il parere sullo scioglimento dei Consigli degli Ordini; la designazione degli avvocati quali componenti le Commissioni di esame di abilitazione; l'approvazione dei programmi delle scuole forensi; la proposta al ministero della giustizia dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

L’articolo 36 disciplina l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del CNF, delineando sommariamente il procedimento e rinviando alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo della legge professionale (Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

L’articolo 37 detta ulteriori disposizioni in materia di competenza giurisdizionale del CNF, affida il controllo contabile e di gestione al collegio dei revisori e prevede lo svolgimento dell’attività non giurisdizionale del CNF anche attraverso l’istituzione di commissioni di lavoro.

L’articolo 38 prevede l’eleggibilità al CNF degli avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano subito, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento, e disciplina infine le cause di incompatibilità (con consigliere dell'ordine territoriale, membro del consiglio distrettuale di disciplina e con la carica di membro del consiglio d'amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa forense). 

L'articolo 39 disciplina un nuovo organo, il Congresso Nazionale Forense, massima assise dell'avvocatura italiana, al quale spetta la formulazione di proposte in tema di giustizia, diritti fondamentali dei cittadini e professione forense. La sua convocazione, spetta, ogni 3 anni, al CNF.

Accesso alla professione: tirocinio ed esame di Stato

Il Titolo IV reca norme sull'accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale e l’esame di Stato (artt. 40-49). Come buona parte della riforma, la nuova disciplina su tirocinio ed esame non è immediatamente applicabile, entrando in vigore a due anni dall'entrata in vigore dalla legge (cioè dal 2 febbraio 2015). Nulla cambia dunque per i primi due anni, salva l'abbreviazione del periodo di tirocinio da 24 a 18 mesi.

  • Tirocinio

 Norme sul tirocinio forense sono dettate dall'art. 10 del regolamento di delegificazionedegli ordinamenti professionali (D.P.R. 137/2012). La norma ha stabilito che, dei 18 mesi di tirocinio, non più di 12 possano essere svolti presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario. Almeno 6 mesi di pratica debbono essere svolti presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

 L'articolo 40, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni con le facoltà stesse da parte dei consigli circondariali e del CNF.

L'articolo 41 disciplina i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio. Tra i profili di maggiore novità si segnalano le norme sull'incompatibilità con la previsione che il tirocinio possa essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato non solo privato ma anche pubblico, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Il tirocinio va svolto in forma continuativa per diciotto mesi e la sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione (previa verifica dei nuovi requisiti). Il tirocinio forense può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi (manca, rispetto al DPR 137 , il riferimento al possibile tirocinio presso un ente privato autorizzato); c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione; d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza (nel caso di accordi tra università e ordini forensi, v. art. 40).  

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (il DPR 137 aggiungeva l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia).   Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato un anno ai fini del compimento del tirocinio. Ogni avvocato non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine.

L'art. 41 precisa che il tirocinio non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.Nei soli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.  Confermate le attuali norme sulla sostituzione dell'avvocato da parte del praticante nella trattazione degli afari civili e penali, l'art. 41 demanda ad un decreto del ministro della giustizia , sentito il CNF, l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. Il trasferimento dell'iscrizione del praticante ad altro ordine locale necessita di giustificato motivo e deve essere autorizzato dal consiglio dell'ordine di prima iscrizione, che rilascia attestato per il periodo di pratica compiuto. 

L’articolo 42 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell’ordine. L’articolo 43 dispone che il tirocinio debba essere accompagnato da un approfondimento teorico concluso con profitto da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria di diciotto mesi di appositi corsi di formazione (di almeno 160 ore di corso), che spetta al Ministro della giustizia regolamentare, sentito il CNF. L’articolo 44 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato presso gli uffici giudiziari. L’articolo 45 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e stabilisce che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

  • Esame di Stato.

L'articolo 46 delinea la nuova articolazione dell’esame di Stato. Tra le novità più significative si segnalano: le le prove scritte rimangono tre, ossia la redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile il primo e in materia regolata dal codice penale il secondo, ma da scegliere tra due questioni; inoltre la terza prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo, in materia pure scelta dal candidato. 

La novità principale consiste nel fatto che le prove scritte dovranno essere svolte con il solo ausilio dei testi di legge senza codici commentati. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto (reclusione fino a tre anni); gli stessi candidati destinatari dei testi sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza; e va tenuto conto che nel caso di condanna disciplinare irrogata durante il periodo di pratica (Sezioni Unite, Cassazione 9 Aprile 2008 n. 9166 ) la pena va scontata anche una volta superato l'esame ed ottenuta l'iscrizione all'albo degli avvocati. 

Per la prova orale (la disciplina previgente indicava 5 materie a scelta tra 12, di cui almeno una processuale), oltre alle materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) aumentano le materie tra cui scegliere le ulteriori due da portare all'orale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario). Novità rilevante appare l'obbligo, per la commissione d'esame, di motivazione del voto assegnato alle prove scritte (osservazioni scritte, positive e negative, su specifici punti degli elaborati). Ad un regolamento del ministro della giustizia, sentito il CNF, è demandata la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato e della valutazione delle prove, sulla base di specifici parametri.

L'articolo 47 disciplina la Commissione d'esame. E' prevista una commissione centrale, nominata, con decreto dal ministro della giustizia, composta da 5 membri effettivi e 5 supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Cnf tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un membro effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. Lo stesso DM nomina una sottocommissione, in identica composizione, per ogni distretto di corte d'appello. Onde evitare ogni commistione, gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Cnf nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto. L'art. 47 prevede il potere ispettivo - anche su richiesta del CNF - del Ministro della giustizia sulla regolarità dello svolgimento delle prove, il quale può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. Conclusi positivamente gli esami di abilitazione, la Commissione rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Come accennato, sia la disciplina del tirocinio che quella dell'esame non entrano immediatamente in vigore. L'articolo 48 stabilisce che, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resti disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio. L’articolo 49 prevede un’applicazione graduale della nuova disciplina sull’esame di Stato, stabilendo che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. Nulla cambia dunque per i primi due anni, salva l'abbreviazione del periodo di tirocinio.

Procedimento disciplinare

Il Titolo V (artt. 50-63) reca disposizioni sul procedimento disciplinare.

Si ricorda che l'art. 8 del regolamento di delegificazione (D.P.R. 137/2012) reca norme sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate (diverse da quelle sanitarie). Il regolamento ha previsto che presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Accanto a quelli territoriali, presso i consigli nazionali degli irdini o collegi sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, previo parere favorevole del ministro vigilante. L'art. 8 prevede il possibile commissariamento dei consigli di disciplina nazionale in caso di gravi e ripetute violazioni di legge ovvero quando non siano in grado di funzionare regolarmente. In deroga alla disciplina del regolamento, rimangono ferme le disposizioni in materia disciplinare relative alla professione notarile.

 L'articolo 50 reca una delle principali novità della nuova disciplina ovvero la sottrazione della competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla ai consigli distrettuali di disciplina. Mentre il DPR conserva, dunque, il potere disciplinare in primo grado a livello di consiglio dell'ordine, la legge di riforma forense lo accentra a livello di distretto di corte d'appello. Tali consigli distrettuali, eletti con rispetto della rappresentanza di genere, svolgono il loro compito operando in sezioni composta da 5 titolari e 3 supplenti. la disciplina procedurale è affidata, anche in tal caso, ad un futuro regolamento del CNF; rimane fermo tuttavia che solo una primissima fase disciplinare rimane presso l'ordine forense locale: quest'ultimo, ricevuta notizia di un illecito disciplinare avvisa l'interessato invitandolo a presentare le sue deduzioni entro 20 gg.; esaurita tale fase, gli atti vanno trasmessi al consiglio distrettuale, competente per tutta l'ulteriore procedura.

L'articolo 51 detta norme sul procedimento disciplinare e sulla notizia del fatto, e sottopone le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia al giudizio dei suddetti consigli distrettuali di disciplina. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare infatti è comunque acquisita e l’autorità giudiziaria è tenuta a darne immediata notizia al consiglio dell’ordine competente, quando nei confronti di un iscritto è esercitata l’azione penale, ovvero quando è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero quando sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

L’articolo 52 dispone sul contenuto della decisione che conclude il procedimento disciplinare e individua le possibili sanzioni disciplinari: per crescente gravità, avvertimento, censura, sospensione, radiazione. Ulteriore misura, sia pur privo di natura disciplinare, è il richiamo verbale.

L'articolo 53 elenca le sanzioni e collega la loro applicazione alle diverse fattispecie di infrazione: l'avvertimento può essere deliberato per fatti non gravi, per i quali l'ncolpato va informato della sua condotta non conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione; la sospensione consiste nell'esclusione temporanea (da 2 a 5 anni) dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura; la radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

L'articolo 54 disciplina il rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale, sancendone in generale l’autonomia quando hanno ad oggetto gli stessi fatti, anche se il successivo articolo prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in relazione agli esiti del processo penale. In questa sede si dispone che se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per un periodo che non può superare complessivamente i due anni.

L'articolo 55 prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in conseguenza agli esiti del processo penale alla conclusione del quale l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione ovvero di condanna. Per la riapertura, che avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio, è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione; il giudizio è emesso da una sezione disciplinare diversa da quella che ha deciso il primo procedimento. L'articolo 56 reca norme sulla prescrizione dell’azione disciplinare (6 anni dal fatto) e le cause della sua eventuale interruzione (comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito; notizia della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della entenza pronunciata dal CNF sul ricorso). L'articolo 57 vieta la cancellazione dall'albo durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina. L'articolo 58 reca disposizioni relative alla notizia di illecito disciplinare e alla fase istruttoria pre-procedimentale, che può durare al massimo sei mesi e - esaurita una fase di contraddittorio scritto con l'incolpato - concludersi con l’archiviazione, nel caso di manifesta infondatezza della notizia, o con l’apertura del procedimento susseguente all'approvazione del capo di incolpazione. Ricevuti gli atti relativi all'illecito disciplinare il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento stesso.

Il procedimento disciplinare è regolato dall'articolo 59, che disciplina il dibattimento e la decisione di accertamento della responsabilità disciplinare. Sono qui indicati i principi cui deve essere improntato il procedimento (obblighi di comunicazioni all'incolpato, diritto di accesso ai documenti del fascicolo, termini per le notifiche, presentazione di testimoni, diritto di difesa e di presentazione e interrogazione di testimoni, termini per il deposito della motivazione).

L'articolo 60 individua i casi e disciplina il procedimento per la possibile sospensione cautelare del professionista o del praticante dall’esercizio della professione; la sospensione ad opera del consiglio distrettuale, previa audizione dell'interessato, in ogni caso non può avere durata superiore a un anno e perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi la sanzione; la sospensione è ricorribile al CNF entro 20 giorni. L’articolo 61 disciplina, nel caso di affermazione di responsabilità (entro 30 gg. dal deposito della sentenza), l’impugnazione, da parte dell’incolpato, delle decisioni disciplinari del consiglio distrettuale innanzi ad apposita sezione disciplinare del CNF; per ogni decisione, può ricorrere il consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale del distretto della corte d’appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. L'articolo 62 disciplina l’esecutorietà delle decisioni emesse in sede disciplinare dal consiglio distrettuale, attribuendo la competenza per l’esecuzione della sentenza al consiglio dell’ordine nel quale è iscritto il professionista incolpato. In caso di radiazione, il professionista può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine. L'articolo 63 attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell’ordine di appartenenza per la previsione transitoria (per l'esame di Stato) di cui all’articolo 49.

Delega al Governo e disposizioni finali

l Titolo VI (artt. 64-67) contiene una disposizione di delega al governo e le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 64 delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, secondo alcuni criteri e principi direttivi (accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate; procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo).

L’articolo 65 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l’emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge.

L'articolo 66 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'articolo 67 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Documenti e risorse web
  • Consiglio Nazionale Forense, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense Dossier n. 1/2013