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Temi dell'attività Parlamentare

Il riordino della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Premessa

L'art. 64, co. 4, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nell’ambito della revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, ha previsto la rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria.

Immediatamente dopo, l’art. 4 del D.L. 137/2008 ha previsto, a partire dall'a.s. 2009/2010 per le prime classi, la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti su 24 ore settimanali, tenendo comunque conto delle esigenze delle famiglie di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

Si tratta della principale novità che ha interessato la scuola primaria.

 Su tali basi, è stato emanato il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, concernente la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, che ha fatto salve, fra le altre, le disposizioni recate dai d.lgs. 59/2004 (che, sulla base della delega conferita dalla L. 53/2003, ha dettato le norme generali relative a tali ordini di scuole).

Le Indicazioni nazionali per il primo ciclo

 L’art. 1 del D.P.R. 89/2009 ha disposto che, per un periodo non superiore a tre a.s., a partire dall'a.s. 2009-2010, si applicavano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati da A a D del d.lgs. 59/2004, come aggiornate dalle Indicazioni per il curriculo di cui al DM 31 luglio 2007.

Tali Indicazioni stabiliscono conoscenze, abilità e competenze che gli studenti devono acquisire a conclusione di ogni fase d’istruzione.

Sulla base di un monitoraggio delle attività delle istituzioni scolastiche, previsto dallo stesso D.P.R. 89/2009, il regolamento ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 ha sostituito le precedenti Indicazioni. Ad esse le scuole devono fare riferimento dall’a.s. 2012/2013, mentre l’editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo a partire dalle adozioni per l’a.s. 2014-2015.

Con riferimento alle discipline di insegnamento nel primo ciclo, il regolamento fa riferimento a italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia. Nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale è assicurato l’insegnamento di Cittadinanza e costituzione (introdotto dall’art. 1 del D.L. 137/2008).

Con decreto ministeriale sarà costituito un Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento.

 

Scuola dell'infanzia

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 89/2009, la scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento. A questi si possono aggiungere, su richiesta delle famiglie e a determinate condizioni - riguardanti, fra l’altro, la possibilità materiale di accoglienza e la valutazione pedagogica e didattica da parte dei docenti - i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dello stesso a.s. (c.d. anticipi).

Agli anticipi si aggiungono, per i bambini dai due ai tre anni di età, gli interventi delle sezioni primavera, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

Si ricorda che l’anticipo nell’iscrizione alla scuola dell’infanzia era previsto dall’art. 2, co. 1, lett. e), della L. 53/2003 e dall’art. 2 del d.lgs. n. 59/2004.

L’art. 2 del d.lgs. n. 59/2004 è stato, poi, abrogato dall’art. 1, co. 630, della L. 296/2006, che ha previsto l’attivazione di sezioni sperimentali (c.d. classi primavera) destinate ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

Il D.P.R. 89/2009 ha, dunque, confermato la possibilità di attivare sezioni primavera e ha ripristinato l’istituto degli anticipi.

L'orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione sino a 50 ore. È possibile il tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per 25 ore settimanali.

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 59/2004, l'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

 Con sentenza n. 92/2011, la Corte Costituzionale ha annullato i co. 4 e 6 dell'art. 2 del DPR n. 89/2009, i quali disponevano, rispettivamente:

  • che l'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni di scuole dell’infanzia avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso;
  • che le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, piccole isole e piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale D.I. sulla formazione dell'organico.

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che non spettava allo Stato intervenire, perché la materia attiene in maniera diretta al dimensionamento della rete scolastica sul territorio, che rientra nelle competenze concorrenti tra Stato e regioni.

Primo ciclo di istruzione

 Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 anni. La frequenza di questi percorsi è obbligatoria per tutti i bambini italiani e stranieri.

La riforma del primo ciclo ha avuto inizio, a seguito del d.lgs. 59/2004, con l’a.s. 2004-2005. Tra gli elementi innovativi introdotti va ricordata la previsione di apprendimento di una seconda lingua dell’UE nella scuola secondaria di primo grado. Il percorso si conclude con un esame di Stato che dà titolo all’accesso al secondo ciclo (art. 4 d.lgs. 59/2004).

In base all’art. 3 del D.P.R. n. 89/2009, l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del primo ciclo è affidata a collaborazioni tra l’amministrazione scolastica e i comuni interessati, anche riuniti in consorzi.

Scuola primaria

 Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 89/2009, sono iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento e possono esservi iscritti, su richiesta, anche quelli che compiono 6 anni entro il 30 aprile dello stesso anno. 

Il tempo scuola è articolato, nei limiti delle risorse di organico assegnate, in un orario scolastico settimanale di 24, 27 e 30 ore (nel caso delle 27 ore sono escluse le attività opzionali e gratuite che le scuole possono organizzare per complessive 99 ore annue; esse sono, invece, incluse nel caso delle 30 ore), secondo il modello dell'insegnante unico, che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze.

Se il docente non è in possesso di specifici titoli per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, possono essere previsti ulteriori docenti.

Rimane affidato all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche adeguare i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e dei piani di studio.

E’ previsto, altresì, il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno (reintrodotto dall’art. 1, co. 1, del D.L. 147/2007L. 176/2007). In tal caso, sono previsti due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di inglese e di religione cattolica. Per il potenziamento del tempo pieno è prevista l’attivazione di piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo-quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.

Sulla base dell'orario da soddisfare, è determinata la dotazione organica di ciascun istituto: in particolare, per le classi funzionanti secondo il modello del maestro unico, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. In aggiunta, devono essere considerati il fabbisogno per l'integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, co. 10, del D.P.R. 89/2009, con il decreto ministeriale 31 gennaio 2011 n. 8 sono stati individuati i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.

Scuola secondaria di primo grado

 L'orario annuale obbligatorio è fissato in 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento delle materie letterarie. 

E’, peraltro, previsto il tempo prolungato, mediamente per 36 ore settimanali, elevabili fino a 40 in presenza di una richiesta della maggioranza delle famiglie. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei.

E' definito, poi, il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso, distinguendo tra orario normale e tempo prolungato.

L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell'area disciplinare storico-geografica. I corsi a indirizzo musicale si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni.

E' previsto il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, ovvero della lingua italiana per gli alunni stranieri, utilizzando le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza di esuberi della seconda lingua comunitaria.

Documenti e risorse web