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Temi dell'attività Parlamentare

Il trasporto pubblico locale

Affidamento del servizio

Uno dei più rilevanti problemi normativi del trasporto pubblico locale è costituito dalla definizione delle modalità di gestione del servizio. Il servizio può infatti essere svolto direttamente dall’ente locale o essere affidato ad altri soggetti; in quest’ultima ipotesi è necessario individuare le caratteristiche del soggetto affidatario e le procedure per l’affidamento.

Specifiche modalità per l’affidamento del servizio di trasporto sono previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 422/1997, il quale, fermo restando il principio del ricorso a procedure competitive, è stato oggetto di numerose novelle sin dalla sua approvazione. Nella XVI legislatura, con l’articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008, la disciplina dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale è stata invece ricondotta alla disciplina generale dettata per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il contenuto del citato articolo e le complesse vicissitudini successive alla sua ’approvazione, fino all’abrogazione a seguito del referendum del giugno 2011 ed alla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012, sono illustrate nel tema “Servizi pubblici locali” al quale si rinvia.

 Con esclusivo riferimento al servizio di trasporto pubblico locale si segnala che il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1370/2007, che disciplina i servizi pubblici di trasporto nazionali e internazionali di passeggeri, su strada e per ferrovia. La finalità del regolamento è l’individuazione delle modalità con le quali le autorità pubbliche possono intervenire, se lo ritengono opportuno, per garantire la fornitura di migliori servizi di trasporto di interesse generale.

Il regolamento prevede quattro differenti modalità di affidamento del servizio, tre delle quali possono essere vietate dalla legislazione nazionale, mentre una, la procedura mediante gara, deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri. Le tre modalità facoltative sono:

  •  gestione diretta;
  •  gestione in house;
  •  aggiudicazione diretta, ammessa esclusivamente in caso di contratti di valore limitato, di interruzione o pericolo di interruzione del servizio e per i contratti di trasporto ferroviario.

Il legislatore italiano, con l’articolo 61 della legge n. 99/2009, nel consentire l’utilizzo delle tre modalità facoltative sopra indicate, ha di fatto attenuato l’obbligo di affidamento con procedure concorsuali, attraverso la facoltà, concessa alle autorità competenti, di aggiudicare i contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, avvalendosi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Infatti, tra le disposizioni richiamate, in particolare:

  • l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento prevede che “a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti abbiano facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l’anno”.
  •  l’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento prevede che “a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti abbiano facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram”.
Finanziamento

L’articolo 21 del D.L. n. 98/2011 reca importanti stanziamenti per il finanziamento del trasporto pubblico locale. In particolare il comma 2 ha autorizzato la destinazione di una somma, non superiore a 314 milioni di euro, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile.

Le risorse in oggetto derivano dal recupero degli aiuti di Stato illegittimamente corrisposti in conseguenza dell’applicazione del regime di esenzione fiscale concesso in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali (c.d. ex municipalizzate).

Il comma 3 ha istituito un Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con una dotazione di 400 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011. Successivamente l’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ha incrementato il Fondo di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

 Da ultimo il sistema del finanziamento del trasporto pubblico locale è stato riformato dall’articolo 1, comma 301, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza del servizio.

Servizi automobilistici sostitutivi o integrativi di servizi ferroviari

Con l’articolo 34-octies del D.L. n. 179/2012 sono stati disciplinati l’affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, effettuati in maniera stabile e continuativa, con esclusione di quelli a carattere temporaneo, svolti per far fronte a momentanee interruzioni del trasporto o a picchi di domanda.

La disposizione prevede che le regioni determinino entro il 30 giugno 2013 i bacini territoriali ottimali per lo svolgimento del servizio, in modo tale da massimizzarne l’efficienza e realizzare l’integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale. A decorrere dal 31 dicembre 2013 la gestione dei servizi in oggetto dovrà essere assegnata esclusivamente a favore di imprenditori o società individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Si richiede in particolare che:

a)  i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga;

b)  la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia. La commissione adotterà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c)  i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti, prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;

d)  siano indicati i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio e sia previsto, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, quello relativo all'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e salariali della precedente gestione.

E’ previsto l’esercizio del potere sostituivo del Consiglio dei Ministri nel caso in cui le regioni non provvedano, entro i predetti termini, alla determinazione dei bacini territoriali e all’affidamento del servizio con le prescritte modalità.

Eventuali economie che si dovessero realizzare in conseguenza del riordino dovranno essere destinate alle finalità espressamente indicate dalla norma, tutte relative al trasporto pubblico locale.