Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - Quadro normativo

Introduzione

In materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri.

Partendo da tali principi costituzionali la giurisprudenza ha stabilito che la tutela del diritto alla salute del lavoratore si configura sia come diritto all’incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente salubre.

Il quadro normativo che disciplina la materia della sicurezza sul lavoro è articolato e complesso. Più specificamente, tale quadro normativo è costituito:

  • da disposizioni del codice civile (articolo 2087);
  • dalla disciplina-quadro, attualmente contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come modificato dal D.L.gs. 3 agosto 2009, n. 106, che ha provveduto contestualmente ad abrogare il D.Lgs. 626/1994;
  • dallo Statuto dei lavoratori, per quanto attiene agli aspetti legati al controllo dell’applicazione delle misure antinfortunistiche;
  • dalla contrattazione collettiva.

Come detto, una rilevante novità è costituita dal D.Lgs. 81/2008 emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale decreto legislativo, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in realtà nella sostanza opera il riassetto e il coordinamento in un unico testo normativo della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto vengono abrogati i previgenti provvedimenti le cui disposizioni sono “confluite” nel decreto legislativo in questione. Come accennato in precedenza, n in attuazione della medesima legge di delega è stato successivamente emanato il D.Lgs. 106/2009, correttivo del D.Lgs. 81/2008.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Tra le nuove disposizioni introdotte dallo schema, si segnalano, in particolare:

  • la modifica della disciplina relativa all’appalto;
  • una complessiva riforma dell’apparato sanzionatorio;
  • la modifica delle disposizioni concernenti la sospensione dell’attività imprenditoriale in seguito a violazioni nell’impiego di personale;
  • il potenziamento del ruolo degli organismi paritetici.
Il sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

La disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro definita dal D.Lgs. 626/1994 e “confluita”, con alcune modifiche, nel menzionato D.Lgs. 81/2008, ha introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale basato sulla partecipazione attiva di una serie di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la protezione dei lavoratori.

Le misure principali sono costituite da una serie di linee di intervento, riconducibili:

  • al monitoraggio dei rischi nonché all’attuazione di azioni volte alla riduzione degli stessi;
  • agli interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;
  • alla protezione individuale o collettiva dei lavoratori;
  • alle procedure di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Ambito soggettivo

L’applicazione della disciplina riguarda tutti i settori di attività, sia privati sia pubblici, e tutte le tipologie di rischio.

Soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla disciplina sono:

  • datori di lavoro: essi sono i principali destinatari degli obblighi di sicurezza;
  • dirigenti e preposti: sono coloro che dirigono o sovrintendono le attività alle quali si applica la normativa in oggetto. Nei loro confronti vige l’obbligo, nell’ambito delle proprie competenze, di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Essi, inoltre, possono essere delegati dal datore di lavoro all’adempimento degli obblighi posti dalla legge a carico di quest’ultimo, ad eccezione degli adempimenti non delegabili (ad esempio gli obblighi connessi agli accordi di riallineamento contributivo). Si ricorda, infine, che obblighi identici sussistono anche nei confronti del consulente esterno (cioè non facente parte del sistema aziendale) nel caso in cui tale soggetto abbia assunto mansioni corrispondenti a quelle di un dirigente di fatto.

Soggetti destinatari delle tutele previste dalla disciplina sono – a seguito dell’estensione disposta dal menzionato D.Lgs. 81/2008 -, in linea generale, tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati.

Per alcune tipologie di lavoratori si prevedono tuttavia alcune peculiarità applicative, talvolta prevedendo che la disciplina si applichi solamente in parte.

Ambito oggettivo

Obblighi del datore di lavoro

Oltre ad una serie di obblighi di carattere generale, consistenti nell’adozione di tutte le misure, anche se non espressamente previste da norme di legge, necessarie o anche solamente utili ed opportune al fine della prevenzione degli infortuni e della garanzia della massima sicurezza possibile sulla base della tecnologia disponibile, la normativa individua obblighi specifici a carico del datore di lavoro, concernenti:

 

  • la prevenzione.

Ai fini della prevenzione l’attività fondamentale risiede nella valutazione del rischio, effettuata dal datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività dell’azienda, e che si concretizza nella redazione di un apposito documento al termine della valutazione, contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione utilizzate, nonché un programma delle misure al fine di garantire il miglioramento della prevenzione nel tempo. La valutazione ed il relativo documento devono comunque essere rielaborati in occasione di significative modifiche del processo produttivo. Inoltre, in ciascuna azienda deve essere presente un Servizio di prevenzione e protezione, formato all’interno della medesima azienda e costituito da dipendenti oppure affidato obbligatoriamente a persone od enti esterni qualificati, qualora le capacità interne siano insufficienti. Il datore di lavoro, infine, in funzione della situazione di fatto e dei rischi ipotizzati, ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori adibiti alla gestione di possibili emergenze quali incendi, evacuazione del personale, pronto soccorso;

  • l’informazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Essa consiste nel portare a conoscenza dei lavoratori sia i pericoli derivanti dai rischi connessi alle lavorazioni o agli impianti, sia l’esistenza ed il corretto utilizzo dei mezzi di protezione. In particolare, il datore di lavoro deve predisporre un’adeguata segnaletica sui luoghi di lavoro, in relazione ad oggetti, attività o situazioni, fornendo al contempo un’adeguata indicazione sulla sicurezza, utilizzando anche cartelli, colori, segnali luminosi ecc. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a garantire un’adeguata formazione al lavoratore in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni. Infine, nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro almeno una volta l’anno deve indire una riunione, al fine di esaminare il documento di valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di protezione individuali e i programmi di informazione e formazione, alla quale partecipano i rappresentanti del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente qualora tale figura sia obbligatoria, ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La riunione è comunque obbligatoria nel caso in cui siano avvenute variazioni che modifichino le condizioni di esposizione al rischio. In quest’ultima ipotesi è consentito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di indire la riunione anche nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Si ricorda, infine, che tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori è prevista la costituzione di organismi paritetici a livello territoriale, rappresentanti il primo riferimento sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;

  • la fornitura di mezzi di protezione.

Il sistema di prevenzione è prioritariamente indirizzato alla prevenzione tecnico-organizzativa rispetto a quella personale. I dispositivi di protezione individuale debbano essere impiegati qualora non sia possibile evitare o ridurre significativamente i rischi utilizzando mezzi di protezione collettiva. In particolare, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti sono obbligati ad esigere dai singoli lavoratori l’utilizzo dei mezzi di protezione individuale. Tale obbligo non può essere derogato né con il consenso del lavoratore né con quello delle organizzazioni sindacali. In relazione a specifiche tipologie di lavorazioni o macchine utilizzate, sono inoltre previste particolari protezioni;

  • i luoghi e le attrezzature di lavoro.

Principalmente gli obblighi concernono la regolare manutenzione dei luoghi e degli impianti, al fine della verifica del loro funzionamento. Per quanto attiene agli aspetti igienici, i principali doveri concernono il rispetto dei limiti minimi dello spazio di lavoro ed il divieto di lavoro in locali sotterranei. Inoltre, specifiche disposizioni riguardano le vie di circolazione, le vie ed uscite di emergenza, l’illuminazione dei locali e la costruzione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici. Per quanto attiene alle attrezzature, si ricorda l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire ai lavoratori attrezzature adeguate e idonee ai fini della sicurezza e salute, prevedendo, inoltre, appositi dispositivi di sicurezza nel caso in cui gli elementi delle macchine rappresentino un pericolo;

 

  • le sostanze pericolose e nocive.

Il trattamento di tali sostanze prevede appositi procedimenti al fine della tutela dei lavoratori. Ad esempio, si prevede la lavorazione in spazi separati delle sostanze particolarmente pericolose o insalubri, nonché particolari forme di raccolta degli scarti e rifiuti generati dalle materie in questione. Il datore di lavoro, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di contenere lo sviluppo e la diffusione di gas, vapori, polveri, fumi e odori nocivi;

  • la sorveglianza sanitaria.

Nell’ambito di specifiche lavorazioni (indicate nell’allegato al D.P.R. 303 del 1956), che espongono il lavoratore a sostanze tossiche o nocive, i lavoratori devono essere obbligatoriamente visitati da un medico competente, sia prima dell’ammissione al lavoro, ai fini della valutazione di idoneità, sia periodicamente, secondo apposite tabelle di lavorazione. Per tali accertamenti il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un medico competente, che può essere dipendente di una struttura esterna – pubblica o privata – convenzionata con lo stesso datore di lavoro, un libero professionista oppure un dipendente del datore di lavoro; comunque il medico competente deve essere in possesso di determinati requisiti professionali. Infine, nelle aziende con più di 25 dipendenti è richiesta la presenza dei presidi sanitari, indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori interessati da incidenti o colti da malore;

  • il controllo e la vigilanza.

E’ obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti far osservare ai lavoratori le norme di igiene e sicurezza. Da tale obbligo discende anche il dovere di vigilare sul rispetto nei luoghi di lavoro delle richiamate norme.

E’ opportuno ricordare, infine, in relazione agli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, che la normativa vigente prevede anche discipline specifiche, di origine comunitaria, per le attività produttive nelle quali i lavoratori sono esposti a rumore, piombo, amianto, agenti cancerogeni (o mutageni), chimici o biologici, atmosfere esplosive, oppure dove i lavoratori sono addetti ai video terminali o alla movimentazione manuale di carichi. Tali discipline, precedentemente contenute non solamente nel D.Lgs. 626/1994, ma anche in altri provvedimenti, come il D.Lgs. 277/1991, che avevano provveduto a recepire la corrispondente normativa comunitaria, sono attualmente “confluite” nel menzionato D.Lgs. 81/2008 emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obblighi del lavoratore

Oltre agli obblighi derivanti da specifici ruoli (quali il rappresentante della sicurezza per i lavoratori, i componenti del Servizio i prevenzione e protezione e gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso) il lavoratore è coinvolto nel sistema di sicurezza, in una posizione di garanzia attiva rispetto alla tutela della propria e dell’altrui sicurezza e salute.

In particolare, ogni lavoratore ha il dovere, direttamente riconducibile all’obbligo di diligenza, di:

  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti,
  • utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di protezione;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto eventuali deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione nonché le condizioni di pericolo ad esse legate;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
  • contribuire, con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti all’adempimento degli obblighi imposti dalle autorità competenti.

Oltre a ciò, sono previsti anche obblighi negativi, quali il divieto di rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, oppure di compiere di propria iniziativa azioni non di competenza potenzialmente compromettenti la propria sicurezza o quella di altri lavoratori.

Va infine ricordato che la legge riconosce al lavoratore alcuni specifici strumenti di tutela, derivanti anche dalle norme civilistiche. In particolare, si ricorda: il diritto di resistenza (consistente nella legittimazione del rifiuto della prestazione lavorativa svolta in condizioni non sicure); il diritto del lavoratore ad ottenere un altro posto nell’ambito della stessa azienda in seguito all’allontanamento temporaneo del lavoratore per motivi sanitari inerenti alla sua persona connessi all’esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici; la possibilità di ricorso al giudice in via cautelare (nel caso in cui il lavoratore ritenga che non sia sufficiente ad evitare situazioni pregiudizievoli far valere i suoi diritti in via ordinaria); il diritto al mutamento di mansioni a causa dell’insorgenza di eventi morbosi; la tutela del lavoratore in caso di malattia causata dall’inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi relativi alla sicurezza, che potrebbe comportare per il datore di lavoro l’impossibilità di recedere dal rapporto per superamento del periodo di comporto.

 Responsabilità

L’apparato normativo in materia di igiene e sicurezza individua quali soggetti penalmente responsabili della violazione delle norme oltre ai datori di lavoro, anche i dirigenti ed i preposti con compiti di direzione e sorveglianza delle lavorazioni, nonché gli stessi lavoratori beneficiari delle tutele in materia.

Tra i soggetti attivi della sicurezza sono compresi anche i costruttori e i commercianti, la cui responsabilità si concretizza nel divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso macchinari, parti di essi, attrezzature, e apparecchi in genere destinati al mercato interno nonché di installare impianti non rispondenti alla normativa in materia. Specifiche responsabilità sono inoltre previste nel caso in cui il datore di lavoro affidi i lavori all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

La legge inoltre prevede che l’esercizio dei poteri-doveri del datore di lavoro possa essere delegato ad altri soggetti, a condizione che non siano gli stessi lavoratori beneficiari della tutela.

Spettano invece esclusivamente al datore di lavoro, e quindi non possono essere delegati, gli obblighi relativi:

  • all’effettuazione della valutazione del rischio;
  • all’elaborazione del documento di valutazione;
  • alla designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
  • all’autocertificazione, per le aziende familiari e per quelle che occupano fino a 10 addetti, dell’avvenuta valutazione dei rischi e degli adempimenti collegati.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2008 (TU sicurezza sul lavoro) emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 123/2007, l’apparato sanzionatorio che tende a colpire la violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza del lavoratore è basato sulla contravvenzione. La disciplina del D.lgs 81 è stata recentemente integrata e corretta ad opera del decreto D.Lgs 106/2009.

Il nuovo decreto correttivo ha rivisitato il precedente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro rimodulando gli obblighi (e le conseguenti sanzioni in caso di violazione ) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti del sistema aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari.

Controlli

I controlli in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni ed igiene sono attribuiti in via generale alle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Di alcune specifiche attribuzioni sono invece titolari i Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro e le rappresentanze sindacali.

Per la tutela della salute dei lavoratori, le ASL sono dotate di particolari poteri, tra i quali rientrano la prescrizione ad adempiere in caso di accertamento di contravvenzioni e il potere di accesso e di disposizione (cioè il potere, rispettivamente, di visitare in ogni parte e in qualunque ora del giorno cantieri, opifici laboratori nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti, e di imporre al datore di lavoro un determinato comportamento, al fine di colmare eventuali vuoti normativi).

Anche i lavoratori, attraverso le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.


Il Decreto Legislativo 81/2008

In attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è stato appunto emanato il D.Lgs. 81/2008.

Il provvedimento, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in realtà nella sostanza opera il riassetto e la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il riordino e il coordinamento della medesima disciplina in un unico testo normativo (come posto in rilievo dall’articolo 1).

 

Disposizioni generali

Il Titolo I (articoli 1-61) contiene le principali novità rispetto alla normativa vigente, che consistono soprattutto nell’ampliamento del campo di applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e nel potenziamento e maggior coordinamento dell’azione pubblica.

L’articolo 1 definisce la finalità del provvedimento, individuata nel riassetto e nel riordino in un unico testo normativo della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si precisa che tale finalità viene perseguita nel rispetto dell’ordinamento comunitario e delle convenzioni internazionali oltre che dell’assetto della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, assicurando comunque una uniforme tutela dei lavoratori sull’intero territorio nazionale.

L’articolo 2 reca alcune definizioni, di massima corrispondenti a quelle già contenute nel D.Lgs. 626/1994. Particolarmente importante risulta l’aggiunta, rispetto alla disciplina previgente, delle definizioni di dirigente e di preposto, figure che assumono un ruolo centrale nel porre in essere le misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della definizione di salute, corrispondente alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché delle definizioni dei concetti di norma tecnica, di buone prassi e di responsabilità sociale delle imprese, considerati elementi fondamentali per orientare i comportamenti dei datori di lavoro e migliorare i livelli di tutela definiti legislativamente.

L’articolo 3 amplia il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, riferibile ora a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (c.d. principio di effettività della tutela, che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda).

Tuttavia, lo stesso articolo reca alcune precisazioni riguardo all’applicazione della disciplina per alcune tipologie di rapporti di lavoro o per specifici settori di attività.

L’articolo 4 introduce la regolamentazione del computo dei lavoratori, ove rilevante a fini dell’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Al riguardo, si dispone che non sono computati, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il provvedimento fa discendere particolari obblighi, i lavoratori legati al datore di lavoro da particolari tipologie di rapporti di lavoro espressamente indicati dalla norma, cioè i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis c.c., i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, i lavoratori a domicilio nel caso in cui la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente, i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile, i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

Lo stesso articolo reca ulteriori disposizioni sulle modalità di computo di altre specifiche categorie di lavoratori.

Il D.Lgs. 106/2009 ha apportato alcune significative modifiche all’articolo in oggetto. In particolare, si aggiunge la categoria dei lavoratori in prova tra quelle non computate ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il provvedimento fa discendere particolari obblighi.

Allo stesso tempo, si stabilisce il computo degli operai a tempo determinato, anche stagionali (in luogo dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di specifiche attività stagionali), viene effettuato per frazioni di unità-lavorative-anno (ULA, che esprime il numero di ore annue corrispondenti ad un'occupazione esercitata a tempo pieno, anche da più lavoratori) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Gli articoli 5 e 6, al fine di attuare quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, lettere i) della legge di delega, istituiscono specifici organismi deputati al coordinamento delle attività e delle politiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro. Essi sono il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (presso il Ministero della salute) e la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Si segnala che il D.Lgs. 106/2009 ha attribuito a quest’ultimo organismo il compito di individuare criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di elaborare procedure standard per la redazione del documento di valutazione dei rischi

L’articolo 7, sempre con la finalità di un più efficace coordinamento degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dispone che in ogni regione operi un Comitato regionale di coordinamento.

L’articolo 8, attuando l’articolo 1, comma 2, lettere n) ed o), della L. 123/2007, istituisce il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, con lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate (comma 1). Il SINP è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del CNEL (comma 2).

Sempre in riferimento alla razionalizzazione dell’attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro, l’articolo 9, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera q), definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di INAIL, IPSEMA ed ISPESL, inquadrandole in un’ottica di sistema.

L’articolo 10 riprende, con modifiche marginali, il contenuto del D.Lgs. 626/1994, relativo all’informazione e all’assistenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

L’articolo 11, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge di delega, individua una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza. In particolare, il comma 1 prevede la definizione, nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, delle attività promozionali della cultura e delle attività di prevenzione, con particolare riguardo al finanziamento degli investimenti per la sicurezza sul lavoro delle piccole e medie imprese, al finanziamento di progetti formativi dedicati alle medesime tipologie di imprese nonché al finanziamento delle attività formative degli istituti scolastici e delle università volti a promuovere la conoscenza del tema della salute e sicurezza sul lavoro (comma 1). Gli oneri per i richiamati finanziamenti sono a carico delle risorse di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della L. 123/2007, che ha stanziato per le menzionate finalità 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008 (comma 2). Inoltre, si attribuisce alle amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, la promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici (comma 6).

L’articolo 12, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera v), della L. 123/2007, disciplina la possibilità di inoltrare alla Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli interpelli inerenti quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza.

L’articolo 13 effettua una ricognizione delle competenze in materia di vigilanza trovando corrispondenza nell’articolo 23 del D.Lgs. 626/1994, mentre l’articolo 14 riprende le disposizioni di cui alla L. 123/2007 per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale ultima disposizione è stata interessata da successivi interventi normativi. Da ultimo, il D.Lgs. 106/2009 ha previsto che l’ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale oltre che nel trovare conferma nel caso in cui si riscontri un impiego di manodopera irregolare in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, operi anche in caso di gravi (oltreché reiterate) violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con apposito decreto (che non risulta essere stato emanato). Tra le ulteriori modifiche introdotte dal D.Lgs. 81, si segnalano la limitare l’arresto dell’imprenditore alle sole ipotesi in cui non rispetti il provvedimento di sospensione disposto per violazioni gravi (oltreché reiterate); l’attribuzione al Comando provinciale dei vigili del fuoco dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi; l’esclusione della sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti dell’impresa che occupi un solo lavoratore.

Per quanto concerne le misure di prevenzione e tutela, gli articoli 15-26, nel definire la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, introducono alcune innovazioni.

In primo luogo, per quanto attiene alle funzioni proprie del datore di lavoro, l’articolo 16 prevede la possibilità della delega di funzioni sottoposta a specifiche limitazioni e condizioni.

I successivi articoli da 17 a 19 identificano in maniera più precisa, rispetto alla normativa previgente, gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Più specificamente, ai sensi dell’articolo 17, non sono delegabili dal datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il successivo articolo 18, comma 1, identifica gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, tra i quali rientrano: la nomina del medico competente; la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione del rischio; elaborare il documento di valutazione dei rischi connesso con gli obblighi relativi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e consegnarne copia, su richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il D.Lgs. 106/2009 ha recato alcune modifiche all’articolo in oggetto, in ordina ai compiti a carico del datore di lavoro e del dirigente. Le modifiche previste specificano dettagliatamente determinate competenze, tra le quali rilevano l’inserimento dell’obbligo di inviare i lavoratori a visita medica nelle scadenze previste e della comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro 48 ore dei dati relativi agli infortuni sul lavoro

L’articolo 19 individua gli obblighi del preposto. Tra tali obblighi rientrano: la vigilanza e la sovrintendenza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; la verifica inerente al fatto che solamente i lavoratori con adeguate istruzioni possano accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; la tempestiva informazione dei lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le misure prese o da prendere in materia di protezione; la tempestiva segnalazione al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

L’articolo 20 individua gli obblighi dei lavoratori, i quali devono in primo luogo prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella degli altri soggetti che si trovano sul luogo di lavoro, su cui possono produrre conseguenze le loro azioni od omissioni. Inoltre, i lavoratori sono tenuti ad una serie di adempimenti specifici indicati dalla norma, tra cui rientrano i seguenti: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, al rispetto degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, per la protezione collettiva ed individuale; utilizzare in modo corretto le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, nonché i dispositivi di protezione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; sottoporsi ai previsti controlli sanitari. Per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, è previsto altresì l’obbligo di esporre la tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L’articolo 21 identifica gli obblighi e le facoltà dei componenti delle imprese familiari, dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi, mentre gli articoli 22, 23 e 24 disciplinano rispettivamente gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori e degli installatori.

L’articolo 25 definisce il ruolo del medico competente, potenziandolo, e individuandone gli obblighi. In particolare, il medico competente, oltre a collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, riveste importanza per una serie di funzioni. In particolare:

  • è il responsabile della sorveglianza sanitaria, di cui al successivo articolo 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  • aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio, consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso, la medesima documentazione sanitaria è inoltre consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l’azienda;
  • invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio, al fine di consentire un efficace monitoraggio delle attività dei medici competenti ed, al contempo, di evitare che notizie fondamentali in ordine alla sicurezza dei lavoratori vadano perse,
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);
  • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

L’articolo 26, individua, ai fini del potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), n. 1, della legge di delega, gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto. In particolare, vengono riprese le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 123/2007, relativamente al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (comma 3) ed alla indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (comma 5). Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente inoltre (comma 4) è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA.

Il D.Lgs. 106/2009 ha apportato importanti modifiche all’articolo 26.

In particolare, è stato stabilito:

  • che il documento di valutazione dei rischi da interferenze, che è allegato al contratto di appalto o di opera, debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori;
  • che nel campo di applicazione dei contratti pubblici per servizi e forniture il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve essere redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;
  • che gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre, come già previsto, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a 2 giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive;
  • che sussiste l’obbligo di redigere il richiamato documento di valutazione dei rischi da interferenze, per il soggetto che affida il contratto, nei casi in cui il contratto sia affidato ad una centrale di committenza o in tutti i casi in cui datore di lavoro e committente non coincidano. Tale documento deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto stesso;
  • che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi, non soggetti a ribassi, delle misure volte ad eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

L’articolo 27, attuando l’articolo 1, comma 2, lettera m), della L. 123/2007, attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, precisando altresì (comma 2) che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione delle imprese costituisce elemento vincolante per la partecipazione a gare relative agli appalti e subappalti pubblici, nonché per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti i subappalti.

Gli articoli da 28 a 30 recano disposizioni in merito alla regolamentazione della valutazione dei rischi, individuando, rispettivamente, l’obbligo per il datore di lavoro di considerare tutti i potenziali rischi riferibili alla salute e sicurezza dei lavoratori, le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, le caratteristiche che debbono possedere i modelli di organizzazione e gestione.

Il richiamato D.Lgs. 106/2009 ha apportato alcune modifiche all’articolo 28 del D.Lgs. 81. Il nuovo testo prevede, in merito alla regolamentazione della valutazione dei rischi,

  • l’introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro debba considerare anche i rischi derivanti dall’utilizzo di una specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • che la valutazione dello stress lavoro-correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e che il relativo obbligo decorra dall’elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010;
  • nella facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione - per presa visione – del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o del medico competente;
  • nella facoltà, per il datore di lavoro, di scelta dei criteri di redazione del citato documento. In ogni caso, il datore di lavoro deve seguire criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, al fine di garantire l’idoneità e la completezza del documento stesso quale strumento idoneo alla prevenzione e alla pianificazione degli interventi aziendali;
  • nella reintroduzione del termine di 90 giorni, previsto dal D.Lgs. 626/1994, dall’inizio attività entro il quale le imprese di nuova costituzione sono obbligate ad elaborare il documento di valutazione dei rischi.

Gli articoli da 31 a 35 disciplinano il servizio di prevenzione e protezione. Al riguardo, si segnala che l’articolo 31, comma 7, prevede la costituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione nelle aziende con più unità produttive e nei gruppi di imprese.

Gli articoli 36 e 37 concernono la formazione e l’informazione dei lavoratori. Si segnala, al riguardo, che il comma 4 dell’articolo 36 prevede il principio della facile comprensione del contenuto della informazione da parte dei lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze. Lo stesso articolo dispone altresì l’obbligo di informare i lavoratori immigrati previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Il successivo articolo 37 provvede a potenziare la formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/1994.

La Sezione V (articoli da 38 a 42) concerne la sorveglianza sanitaria.

L’articolo 38 definisce i titoli ed i requisiti del medico competente. Per lo svolgimento di tali funzioni è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione rilasciata ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Per i medici in possesso di tale specializzazione, è obbligatoria la frequenza di percorsi formativi universitari da definirsi con decreto ministeriale. Inoltre, i medici in possesso dei suddetti titoli, che esercitano le attività di medico competente o dimostrino di averle svolte per almeno un anno nei tre anni anteriori, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.

In generale, per assolvere alle funzioni di medico competente occorre partecipare al programma di educazione continua in medicina.

Infine, si prevede l’istituzione di un albo dei medici competenti presso il Ministero della salute.

Ai sensi dell’articolo 39, l’attività di medico competente deve essere ispirata ai principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICHO). Il medico, come già attualmente previsto, può operare come dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, come libero professionista o come dipendente del datore di lavoro. Per gli accertamenti diagnostici, il professionista può avvalersi della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro (il D.Lgs. 626/1994 statuiva invece che la scelta dei collaboratori del medico competente è di competenza del datore di lavoro). Nelle aziende con più unità produttive e negli altri casi in cui risulti necessario, il datore di lavoro può nominare più medici competenti e designarne uno con funzioni di coordinamento.

L’articolo 40 disciplina le modalità ed i tempi con i quali il medico competente deve trasmettere ai servizi interessati i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le regioni trasmettono poi tali informazioni all’ISPESL.

L’articolo 41 reca norme in materia di sorveglianza sanitaria, prevedendo che essa sia svolta, oltre che nei casi in cui è prescritta dalla normativa vigente (analogamente a quanto stabilito dal decreto legislativo 626/1994), anche nelle ipotesi in cui ne faccia richiesta il lavoratore e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi. Innovando la disciplina previgente (che prevedeva solo accertamenti preventivi e periodici), il decreto in esame stabilisce che la sorveglianza sanitaria include la visita medica preventiva intesa a valutare l’idoneità alla mansione specifica, la visita medica periodica, la visita medica richiesta dal lavoratore alle condizioni sopraindicate, la visita medica svolta in occasione del cambio della mansione e la visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Le visite mediche comprendono, a cura e a spese del datore di lavoro, i necessari esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche, anche la fine di verificare, nei casi indicati dall’ordinamento, stati di alcol dipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il medico competente allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio secondo modelli e criteri predefiniti.

All’esito della visita, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Lo stesso medico informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei suddetti giudizi, che possono essere impugnati – come già attualmente previsto – mediante ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente.

Anche quest’articolo ha subito modifiche in seguito all’emanazione del D.Lgs. 106/2009. In sostanza le modifiche previste riguardano:

  • la previsione della sorveglianza sanitaria qualora ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi;
  • l’introduzione di una visita medica in fase pre-assuntiva – di cui in generale viene riconosciuta la liceità - e alla ripresa del lavoro dopo un’assenza continuativa per malattia superiore ai sessanta giorni;
  • la previsione di un giudizio scritto del medico competente – consegnato in copia al lavoratore – nel caso di ritenuta inidoneità, permanente, temporanea o parziale alle mansioni.

L’articolo 42, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, stabilisce che, in caso di accertata inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro applica le misure indicate dal medico competente e adibisce il lavoratore ove possibile a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo comunque il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Vengono invece abrogate le disposizioni concernenti i casi in cui invece il lavoratore sia adibito a mansioni equivalenti o superiori, per le quali erono richiamate le disposizioni dettate in materia dal codice civile[14] e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Sezione VI (articoli da 43 a 46) riguarda la gestione delle emergenze.

L’articolo 43, che riproduce sostanzialmente l’articolo 12 del D.Lgs. 626/1994, individua alcune disposizioni di carattere generale, con particolare riferimento agli adempimenti a carico del datore di lavoro. In particolare, spetta al datore di lavoro l’organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, di salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell’emergenza, la designazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e alle procedure di esodo, l’informazione dei lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, la programmazione e l’adozione degli interventi finalizzati all’evacuazione del luogo di lavoro, l’assunzione dei provvedimenti volti a garantire che qualsiasi lavoratore, in caso d’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, possa prendere le misure atte ad evitare il pericolo.

L’articolo 44 ripropone le previsioni dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 626 del 1994, ribadendo i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. In particolare si esclude qualsiasi pregiudizio ove il lavoratore si allontani dal posto di lavoro in presenza di un pericolo grave ed immediato e che non è possibile evitare.

L’articolo 45 reca norme in materia di primo soccorso, in linea con le previsioni contenute nelle direttive di riferimento (first aid). Nel sancire l’obbligo del datore di lavoro di organizzare il primo soccorso e l’assistenza medica di emergenza secondo la natura dell’attività e le dimensioni dell’azienda, la disposizione rinvia al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, al fine di identificare le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

L’articolo 46 regolamenta la prevenzione incendi, che è definita come funzione di preminente interesse pubblico e di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. E’ altresì esplicitamente affermato l’obbligo di adottare nei luoghi di lavoro idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. I Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale sono chiamati ad adottare uno o più decreti finalizzati a definire, oltre alle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, anche i criteri per l’individuazione delle misure antincendio, delle misure precauzionali di esercizio, dei metodi di controllo degli impianti e delle attrezzature e dei provvedimenti di gestione delle emergenze.

Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio, si demanda ad un decreto del Ministro dell’interno l’istituzione, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, di nuclei specialistici per l’effettuazione di attività di assistenza alle aziende.

La norma precisa altresì che le maggiori risorse derivanti dall’espletamento delle funzioni di controllo sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Infine, si prevede che le funzioni relative alla prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, devono essere riferite agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

La Sezione VII (articoli da 47 a 52) riguarda la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.

In primo luogo, gli articoli 47 e 48 recano rispettivamente disposizioni in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Si consideri che, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera g), della L. 123/2007, l’articolo 48 rafforza le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Il successivo articolo 49 istituisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 48, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al successivo articolo 50 con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al fine di favorire la sua attività, il successivo comma 3 prevede che tutte le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza debbano partecipare al Fondo di sostegno ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, costituito presso l’INAIL ai sensi del successivo articolo 52. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei quali esplica la propria attività (comma 4), ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (comma 7) e non può svolgere altre funzioni sindacali operative (comma 8).

La nuova figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo è individuato (articolo 49, comma 1), in specifici contesti produttivi, caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e specificamente:

a)     i porti classificati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della L. 84/1994 (porti, o specifiche aree portuali, rispettivamente, di rilevanza economica internazionale, di rilevanza economica nazionale e di rilevanza economica regionale e interregionale) sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con appositi decreti;

b)     centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c)     impianti siderurgici;

d)     cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e)     contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

In tali contesti, la richiamata figura è individuata su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende che operino nel sito produttivo interessato (comma 2).

Le modalità di individuazione richiamate nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le proprie attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza sono stabilite dalla contrattazione collettiva, la quale altresì realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito (comma 3).

L’articolo 51 dispone in materia di compiti e prerogative degli organismi paritetici, il cui ruolo di supporto alle imprese, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, risulta notevolmente valorizzato.

Il successivo articolo 52 prevede, come accennato in precedenza, l’istituzione, presso l’INAIL, del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa cui partecipano finanziariamente le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza (comma 1).

Il Fondo opera a favore delle realtà in cui non sono previsti sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.

Tra gli obiettivi del Fondo rientrano:

  • il sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al 50% delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
  • il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
  • il sostegno delle attività degli organismi paritetici.

Il Fondo è finanziato (comma 2):

  • da un contributo delle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore;
  • dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal provvedimento in esame per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, successivamente abrogata dal medesimo provvedimento, nel corso dell’anno 2007, incrementato del 10%;
  • con una quota parte delle risorse relative alle attività di consulenza di cui al precedente articolo 9, comma 3;
  • relativamente all’attività formative per le piccole e medie imprese richiamate in precedenza, anche dalle risorse di cui all’articolo 11, comma 2.

Il comma 3 demanda ad un decreto interministeriale la individuazione delle regole di funzionamento del fondo nonché quelle di elezione o designazione dei rappresentanti della sicurezza territoriali, nell’ipotesi in cui tale regole non vengano individuate tramite la contrattazione collettiva, mentre il comma 4 prevede l’obbligo, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di informare il Fondo, tramite una relazione annuale, sulle attività svolte.

Gli articoli 53 e 54 concernono la documentazione tecnico-aministrativa e le statistiche inerenti gli infortuni e le malattie professionali. In particolare, l’articolo 53 prevede espressamente che ogni documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere tenuta tramite sistemi di elaborazione automatica di dati, mentre l’articolo 54 prevede che ogni trasmissione di documentazione o comunicazione a enti o amministrazioni pubbliche possa avvenire tramite sistemi informatizzati, secondo le procedure di volta in volta individuate dalla strutture riceventi.

L’apparato sanzionatorio (articoli 55-61)

Infine, per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, si consideri, come accennato in precedenza, che, in base ai criteri direttivi indicati dalla legge delega n. 123 del 2007, il sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 81/2008 è basato sulla contravvenzione. La disciplina del D.lgs 81 è stata recentemente integrata e corretta ad opera del decreto D.Lgs 106/2009.

Il nuovo decreto correttivo ha rivisitato il precedente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro rimodulando gli obblighi (e le conseguenti sanzioni in caso di violazione) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti del sistema aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari.

In via generale ed in estrema sintesi, con particolare riferimento al datore di lavoro, si prevede la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori; la sanzione è più grave (arresto da quattro a otto mesi) se la mancata valutazione riguarda aziende che svolgano attività con elevata pericolosità.

Nella maggior parte dei casi, però, è stabilito che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o la sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.

Risulta confermata dal D.lgs. 106 del 2009 la disciplina della revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dei competenti organi di vigilanza a seguito di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tali ipotesi, infatti, il datore di lavoro assolte le sanzioni previste dalla legge e ripristinate le regolari condizioni di lavoro, dovrà pagare per la ripresa dell’attività d’impresa, una somma aggiuntiva di 2.500 euro.

Al contrario, il correttivo 2009 ha abrogato la disposizione che prevedeva la riduzione fino ad un terzo degli illeciti in materia di lavoro puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, ove il contravventore, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si fosse adoperato concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

Discipline specifiche

I Titoli da II a XI sono dedicati invece all’attuazione delle specifiche direttive “particolari” in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alla direttiva “madre” 89/391/CEE.

In particolare, le disposizioni del Titolo II (articoli 62-68) corrispondono a quelle del Titolo II del D.Lgs. 626/1994, che recepiscono la direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro[17] oltre a riprendere alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 303/1956 (recante norme generali per l’igiene del lavoro).

In particolare, si segnala tra le novità introdotte quella riguardante la definizione di luogo di lavoro in cui sono compresi anche “i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale” i quali prima venivano esclusi dall’applicazione della disciplina recata dal titolo II se situati fuori dall’area edificata dell’azienda (articolo 62).

Inoltre, si precisa l’esigenza di strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto dell’eventuale presenza di lavoratori disabili (articolo 63).

Il successivo Titolo III (articoli da 69 a 87), suddiviso in tre Capi, reca disposizioni in materia di “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”.

Il Capo I, recante “Uso delle attrezzature di lavoro (articoli da 69 a 73), corrisponde al Titolo III del D.Lgs 626/1994, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro oltre a riprendere alcune disposizioni normative di cui al D.P.R. 547/1955 recante norme per la prevenzione degli infortuni.

In particolare, nel testo dello schema di decreto si segnala l’articolo 71, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, il quale riprende sostanzialmente la norma attualmente vigente all’articolo 35 del D.Lgs. 626/1994.

Il D.Lgs. 106/2009 è intervenuto su tale disciplina, in primo luogo prevedendo che il datore di lavoro sia obbligato a prendere le necessarie misure necessarie, tra gli altri, al fine di aggiornare i requisiti minimi di sicurezza, in special modo prevedendo un’adeguata informazione, formazione e addestramento per i lavoratori che utilizzano attrezzature a rischio. Lo stesso datore, inoltre, deve provvedere affinché le attrezzature siano sottoposte ad un controllo iniziale e a successivi controlli periodici secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o in assenza, secondo le pertinenti norme tecniche, buone prassi o linee guida.

Infine, si dispone che le verifiche di valutazione, condotte dall’ISPESL e dalle ASL, siano sottoposte ad un termine - rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla data della richiesta da parte dei soggetti interessati - trascorso il quale possano essere condotte dai soggetti pubblici e privati all’uopo abilitati.

Inoltre, con riferimento alla norma che impone degli obblighi di informazione del datore di lavoro verso il lavoratore affinché disponga di ogni necessaria informazione e istruzione (articolo 73, così come sostituito dal D.Lgs. 106/2009), si segnala che, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo a provvedere ad una informazione, formazione ed addestramento adeguati e specifici dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (di cui al precedente articolo 71, comma 7). A tal riguardo, si attribuisce alla competenza della Conferenza Stato-regioni l’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con il necessario riconoscimento di tale abilitazione, soggetti formatori e requisiti per la validità di formazione.

Il Capo II, recante “Uso dei dispositivi di protezione individuale” (articoli da 74 a 79), riporta in maniera sostanziale le norme contenute nel Titolo IV del D.Lgs 626/1994, di recepimento della direttiva 89/656/CEE.

Il Capo III, infine, in materia di “impianti ed apparecchiature elettriche” (articoli da 80 a 87), prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Le previsioni in esso contenute derivano dal D.P.R. 547/1955, nonché dalle normative di buona tecnica esistenti.

Il Titolo IV (articoli 88-160) reca norme in materia di “Cantieri temporanei e mobili” ed è articolato in tre Capi.

Il Capo I recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili“ (articoli da 88 a 104), riprende le norme del D.Lgs 494/1996 di recepimento della direttiva 92/57/CEE ed è costituito inoltre da una serie di allegati derivanti dal citato decreto legislativo e dal D.P.R. 222/2003.

Nel testo dello schema di decreto si segnala all’articolo 89 tra le definizioni in esso riportate quella di impresa affidataria (articolo 89, comma 1, lettera i)), definita come l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici e o di lavoratori autonomi.

Si evidenzia inoltre che l’articolo 97, in materia di obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, reca una disposizione non presente nel testo attualmente vigente del D.Lgs 494/1996. Tale disposizione, tra l’altro, pone a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria gli obblighi indicati all’articolo 26 del provvedimento in esame, in materia di “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Il D.Lgs. 106/2009 è intervenuto in maniera significativa su tale disciplina.

In primo luogo, è stata prevista la non applicazione delle disposizioni dell’articolo 88 del D.Lgs. 81/2008 alle attività concernenti operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.

Inoltre, modificando l’articolo 89 del D.Lgs. 81, si individua l’impresa affidataria, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, nell’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto, individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori stessi. Lo stesso articolo provvede all’individuazione dell’impresa affidataria anche nei casi di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori.

Si segnala altresì il trasferimento, attraverso la modifica dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs. 81, della piena responsabilità in materia di verifica degli adempimenti al responsabile dei lavori al momento della nomina da parte del committente.

Il Capo II recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota“ (articoli da 105 a 160), contiene disposizioni derivanti dal D.P.R. 547/1955, dal DPR 164/1956, dal D.Lgs. 494/1996, dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 235/2003 . Questo insieme di norme è corredato da una serie di allegati derivanti:

  • dai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968 sul riconoscimento di efficacia, del 23 marzo 1990, n. 115 sul riconoscimento di efficacia, del 27 marzo 1998 sui trabattelli, del 23 marzo 2000 sulle scale portatili e del 6 agosto 2004 in materia di laboratori di certificazione;
  • dagli accordi Stato-regioni del 26 gennaio 2006 sui lavori in quota e del 16 marzo 2006 sulle bevande alcoliche;
  • dalle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 46 del 2000 e n. 25 del 2006.

In particolare, oltre a disposizioni di carattere generale, l’articolato contiene norme riguardanti scavi e fondazioni, ponteggi e impalcature in legname, ponteggi fissi e movibili, costruzioni edilizie e demolizioni.

Va sottolineato come l’articolo 111 dello schema di decreto riporta la norma dell’articolo 36-bis del D.Lgs 626/1994 in materia di “ Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota” e l’articolo 116 dello schema riprende l’articolo 36-quinquies del D.lgs 626/1994 che disciplina gli “Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”. 

Il capo III (articoli da 157 a 160), infine, reca disposizioni in materia di sanzioni per le quali si rinvia all’apposita scheda.

Il Titolo V (articoli da 161 a 166), suddiviso in due Capi (relativi rispettivamente alle disposizioni generali e alle sanzioni), reca disposizioni in materia di “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”. In sostanza, in esso vengono riprese le norme del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 di attuazione della direttiva 92/58/CE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Le disposizioni del Titolo VI (articoli 167-171) corrispondenti a quelle del Titolo V del D.Lgs. 626/1994, che ha recepito la direttiva 90/269CEE, si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Il Titolo VII (articoli 172-179) reca disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminale, ribadendo il dettato del Titolo VI del D.Lgs. 626/1994 che ha recepito la direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

Il Titolo VIII (articoli 180-220) reca disposizioni in materia di agenti fisici ed è suddiviso i 5 Capi, concernenti, rispettivamente, le disposizioni generali (Capo I), il rumore (Capo II), le vibrazioni (Capo III), i campi elettromagnetici (Capo IV) e le radiazioni ottiche (Capo V).

Più specificamente, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, il Capo I (articoli 180-186) contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, tra gli altri, di valutazione dei rischi, di informazione e formazione dei lavoratori, di sorveglianza sanitaria.

Il successivo Capo II (articoli 187- 198), corrispondente al Titolo V-bis del D.Lgs. 626/1994, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/10/CE, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l’udito.

Il Capo III (articoli 199-205) introduce le disposizioni relative al D.Lgs. 187/2005 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/44/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Con il Capo IV (articoli 206-212) sono state mutuate le disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Il Capo V (articoli 213-220), infine, prevede l’attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali di cui alla direttiva 2006/25/CE. Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa evidenzia la trasfusione, nel provvedimento in esame, delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla direttiva 2006/25/CE (che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali), approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti (atto n. 228).

Il Titolo IX (articoli 221-265) reca disposizioni concernenti le sostanze pericolose ed è suddiviso in 3 Capi, concernenti la protezione da agenti chimici (Capo I), la protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Capo II) e la protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto (Capo III).

In particolare, il Capo I reca disposizioni corrispondenti al Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/1994, introdotto dal D.Lgs. 25/2002, di attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Con il Capo II sono ribadite le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. 626/1994, così come sostituito dal D.Lgs. 66/2000, emanato in attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Capo III, infine, riconduce nel provvedimento in esame le disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2006, di attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto dei lavoratori durante il lavoro. 

Il Titolo X (articoli 266-286) contiene le disposizioni del Titolo VIII del D.Lgs. 626/1994, con il quale è stata attuata la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.

Infine, il Titolo XI (articoli 287-297) corrisponde al Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/1994, introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs. 233/2003, che ha recepito la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive.

Per quanto riguarda il Titolo XII (articoli 298-303), recante “Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale”, si rinvia all’apposita sezione dedicata all’apparato sanzionatorio.

Disposizioni finali

Il Titolo XIII (articoli 304-306), recante “Norme transitorie e finali”, dispone all’articolo 304 in merito alle abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del decreto in esame, mentre all’articolo 305 stabilisce che, salvo quanto previsto dall’articolo 11 in materia di attività volte a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dal decreto in esame non devono discendere nuovi oneri per la finanza pubblica. Infine l’articolo 306 reca disposizioni finali che intervengono su svariati profili, tra cui l’entrata in vigore di specifiche parti del decreto che viene differita rispetto all’entrata in vigore del complesso del medesimo decreto.