- Indagine conoscitiva su lavoro nero e caporalato
- Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - Quadro normativo
La tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, la cui istituzione risale al 1889, è una forma di assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori prevista dalla Costituzione (articolo 38, comma 2) e disciplinata da un apposito Testo Unico, approvato con il D.P.R. 1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), modificato successivamente dal D.Lgs. 38/2000, provvedimento emanato in base alla delega di cui all’articolo 55, comma 1, della L. 144/1999, che ha operato un’ampia riforma del sistema assicurativo previgente.
L’assicurazione ha la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, nonché di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto. Il costo dell’assicurazione grava esclusivamente sul datore di lavoro mediante il pagamento di appositi premi.
Il rapporto assicurativo intercorre tra i seguenti soggetti:
• l’assicuratore, la cui funzione è svolta per legge in regime di monopolio dall’INAIL (Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), eccetto che per limitate categorie di lavoratori assicurate presso altri istituti;
• gli assicuranti, ovvero i datori di lavoro;
• gli assicurati, ovvero i lavoratori.
Le attività soggette ad assicurazione possono essere divise in due principali categorie:
Sono soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle attività in precedenza richiamate, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria. Datore di lavoro può essere pertanto una persona fisica o una persona giuridica, ente sia privato sia pubblico, compreso lo Stato e gli enti locali.
Sono inoltre considerati datori di lavoro le società cooperative o anche altre società costituite totalmente o in parte da prestatori d’opera, le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, gli armatori di navi e propri equiparati, le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, le scuole o gli istituti di istruzione, le case di cura, gli istituti e stabilimenti di prevenzione e di pena, gli appaltatori e concessionari di lavori, gli esercenti dei cosiddetti lavori in economia.
L’articolo 4 del D.P.R. 1124/1965, in via generale, dispone che siano obbligatoriamente assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita; sono espressamente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione e talvolta anche di vera e propria retribuzione, per la loro posizione sociale sono considerati meritevoli di tutela (a titolo esemplificativo: artigiani, familiari che lavorino alle dipendenze di un datore di lavoro, partecipanti all’impresa familiare, gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale, ecc.).
Non sono assicurati presso l’INAIL:
In primo luogo, il datore di lavoro è tenuto, contestualmente all’inizio dell’attività, a presentare all’INAIL la denuncia dei lavori che intende svolgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile a causa della natura dei lavori o per necessità legate all’inizio dell’attività, il datore di lavoro deve provvedere entro i 5 giorni successivi all’inizio dei lavori.
Contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.
Inoltre, il datore di lavoro deve far vidimare il libro matricola e il libro paga.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, inoltre, il datore di lavoro è tenuto:
Si ricorda che il premio assicurativo si calcola applicando alle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori uno specifico tasso. Sul premio, inoltre, è dovuta un’addizionale pari all’1 per cento.
Nell’ambito della complessiva “gestione industria” di cui al Titolo I del D.P.R. 1124/1965, i datori di lavoro sono inquadrati, ai fini tariffari, in una delle seguenti quattro gestioni separate a seconda dell’attività produttiva esercitata (possono coesistere inquadramenti plurimi):
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas e acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla relativa legge-quadro (L. 443/1985);
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti tra quelle di cui alle precedenti tre lettere: a titolo esemplificativo vengono indicate le attività svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’art. 49, comma 1, lettera e), della L. 88/1989, cioè le attività bancarie e di credito, assicurative, esattoriali, e relative ai servizi tributari appaltati;
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dal loro verificarsi, deve comunicare all’INAIL notizie sulle variazioni (totali o parziali) riguardanti lo scorporo o la cessazione di una o più lavorazioni, l’estensione e natura del rischio, il domicilio e residenza del titolare della sede e del rappresentante legale dell’azienda, il monte retributivo per effetto di consistenti incrementi o riduzioni di organico;
Il datore di lavoro è inoltre tenuto alla comunicazione all’INAIL delle generalità, le qualifiche e il codice fiscale dei lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro sia cessato od iniziato nel precedente periodo assicurativo.
Il datore di lavoro è obbligato, infine, a consentire all’INAIL l’accertamento diretto in azienda tramite ispezioni.
Gli eventi tutelati sono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale.
L’infortunio sul lavoro è definito come l’evento avvenuto per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui derivi la morte del lavoratore, l’inabilità permanente (assoluta o parziale) al lavoro, l’inabilità temporanea assoluta che determina l’astensione al lavoro per più di 3 giorni.
La causa violenta consiste in un fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo. Caratteri fondamentali per la causa violenta sono quindi l’esteriorità e la rapidità nel suo manifestarsi, aspetto questo che differenzia l’infortunio dalla malattia professionale.
L’evento avviene in occasione di lavoro quando è il lavoro che determina il rischio, anche al di fuori dell’orario di lavoro. Quindi per occasione di lavoro si intendono tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui si svolge l’attività produttiva e nella quale è sensibile il rischio di danno per il lavoratore, nonché ogni altra condizione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’assicurazione, inoltre, tutela anche il cd. infortunio in itinere, cioè quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro, il percorso che collega due luoghi di lavoro nel caso in cui il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro, ed il percorso di andata e ritorno tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti (se non è previsto il servizio di mensa aziendale).
In caso di infortunio occorso al lavoratore con prognosi medica superiore a 3 giorni il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, indipendentemente da ogni valutazione sulla possibile indennizzabilità.
Il datore di lavoro, inoltre, entro 2 giorni deve dare notizia dell’infortunio alle autorità di pubblica sicurezza del comune in cui si è verificato l’evento. Il datore, infine, deve anche provvedere ai soccorsi, deve annotare sull’apposito registro l’infortunio che comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e deve consentire l’accesso degli ispettori in azienda.
A carico del lavoratore, invece, sussiste l’obbligo di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio al proprio datore di lavoro.
Nel caso in cui ci sia violazione di tale obbligo, il lavoratore perde il diritto all’indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Il lavoratore, inoltre, deve sottoporsi alle visite mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall’INAIL.
In caso di simulazione d’infortunio o di aggravamento doloso delle conseguenze il lavoratore perde il diritto alle prestazioni, ferme restando le sanzioni previste dalla legge.
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell’obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate).
In sostanza, il quadro normativo prevede che per le malattie tabellate viga il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l’onere di provarne l’origine professionale.
Si ricorda che secondo la giurisprudenza l’elenco delle malattie tabellate è tassativo per cui non può ricorrersi all’interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919). L’indennizzo delle malattie professioni segue specifiche procedure a seconda se la malattia sia o meno tabellata.
In presenza di una malattia professionale, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciarla entro i 5 giorni successivi al giorno in cui il lavoratore gliene ha comunicato la manifestazione. La denuncia deve essere corredata da un certificato medico e deve essere presentata all’INAIL.
Il lavoratore ha l’obbligo di denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione. In caso di omissione o ritardo di tale adempimento il lavoratore perde il diritto all’indennizzo per tutto il periodo precedente alla denuncia.
In caso di malattia professionale è coinvolto anche un altro soggetto, il medico, che è tenuto alla compilazione del relativo certificato, indicando una serie di informazioni relative, tra l’altro, alla sintomatologia. Il medico, inoltre, deve comunicare all’INAIL tutte le notizie ritenute necessarie nonché denunciare specifiche malattie professionali contenute in un apposito elenco approvato dai Ministri del lavoro e della salute alla Direzione provinciale del lavoro e alla sede INAIL competente.
In caso di infortunio e malattia professionale, al lavoratore spettano le prestazioni assicurative stabilite dalla legge e consistenti in prestazioni di natura sanitaria (ad es. visite mediche, fornitura di apparecchi di protesi) e prestazioni di natura economica, cioè un trattamento economico erogato dall’INAIL e collegato direttamente alle conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale.
Nel caso in cui l’infortunio abbia determinato uno stato di inabilità temporanea assoluta, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione per i primi quattro giorni (il 100% della retribuzione il primo giorno e il 60% i tre giorni successivi) mentre l’INAIL provvede per il periodo successivo (60% della retribuzione per i primi 90 giorni e il 75% per i giorni successivi).
Oltre all’indennità per l’inabilità temporanea assoluta, l’INAIL eroga prestazioni per inabilità permanente (cd. rendita diretta), sia assoluta (si ha quando a seguito di infortunio o malattia professionale il lavoratore perde completamente la capacità per tutta la vita) sia parziale (nel caso in cui l’attitudine al lavoro diminuisca in parte, sempre per tutta la vita). In quest’ultimo caso, l’indennità erogata a favore del soggetto interessato varia in relazione alla percentuale di inabilità ottenuta.
Si consideri tuttavia che il D.Lgs. 38 del 2000, recante la riforma dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ha introdotto l’indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, qualora l’infortunio abbia causato un’invalidità di carattere permanente. Per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Pertanto tale nuova disciplina, prendendo in considerazione, ai fini dell’indennizzabilità, il danno alla sfera personale del soggetto nel suo complesso, ha comportato il superamento della precedente disciplina basata sull’erogazione di una rendita diretta per la perdita totale o parziale della sola capacità lavorativa.
Conseguentemente, la disciplina relativa alla rendita diretta si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate fino alla data del 25 luglio 2000 (entrata in vigore del D.Lgs. 38 del 2000), mentre dopo la medesima data si applica la nuova disciplina del risarcimento del danno biologico.
Le principali novità introdotte con il D.Lgs. 38/2000 possono ricondursi:
L’indennizzo del danno biologico viene erogato: in forma capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; sotto forma di rendita per gradi di invalidità superiori al 16%.
Le prestazioni per danno biologico sono calcolate sulla base di 3 specifiche tabelle (tabella delle menomazioni, tabella dell’indennizzo e tabella dei coefficienti) contenute nel D.M. 12 luglio 2000.
Una volta accertata l’indennizzabilità della malattia professionale, l’INAIL provvede al massimo entro 20 giorni dall’evento a liquidare all’infortunato l’indennità per inabilità temporanea assoluta. Nel caso in cui, dopo la guarigione, residuino postumi che determinano un’inabilità permanente indennizzabile, l’INAIL comunica il diritto alle relative prestazioni.
La normativa prevede anche ulteriori prestazioni, quali:
Infine, si ricorda che l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale possono essere causati, oltre che dal caso fortuito o dalla forza maggiore, dal comportamento del lavoratore, del datore di lavoro o di un soggetto terzo.
Nel caso in cui tali eventi siano imputabili ad un comportamento (anche omissivo) del datore di lavoro o di un terzo, fermo restando il diritto del lavoratore all’indennizzo dell’infortunio sul lavoro e della malattia professionale, tali comportamenti possono dar luogo all’azione di risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 2043 e 2087 del codice civile, da parte del lavoratore o dei suoi superstiti nei confronti del datore di lavoro o del terzo, nonché all’azione dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro o del terzo ai fini del recupero, parziale o totale, dell’importo delle prestazioni erogate (cd. azione surrogatoria dell’INAIL).
Le sanzioni si distinguono in:
Si ricorda, infine, che, ferme restando le sanzioni penali, non si applicano sanzioni amministrative in caso di violazione di obblighi (classico esempio è la mancata denuncia dei lavori) da cui derivi l’omissione totale o parziale del versamento dei premi assicurativi; in tali casi si applicano infatti le sanzioni civili previste per omissione dei versamenti.