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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

L'organismo di regolazione

L'Autorità dei trasporti

L’articolo 37 del D.L. n. 201/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 1/2012 ha da ultimo affidato le funzioni di organismo di regolazione indipendente nel settore ferroviario all’Autorità dei trasporti. L’Autorità, una volta costituita, svolgerà le funzioni di:

  • verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie;
  • definire gli ambiti del servizio pubblico e le modalità di finanziamento nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni e gli enti locali interessati;
  • svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria.

L’articolo 37 del decreto-legge n. 1/2012 ha poi attribuito all’Autorità il compito di redigere, entro il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento su “l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria”.   

L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF): istituzione e procedura di infrazione

Precedentemente all’istituzione dell’Autorità, l’organismo nazionale italiano di regolazione del settore ferroviario era stato individuato nell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari – URSF(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vd&lm=3&id=17 ), istituito con il D.P.R. n. 184/2004, in attuazione dell’articolo 40 della direttiva 2001/14/CE, e regolato dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 188/2003. L’Ufficio, che opera nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vigila sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario, con particolare riferimento all’attività del gestore dell’infrastruttura, e provvede alla risoluzione del relativo contenzioso.

L’originaria regolamentazione dell’Ufficio è stata oggetto della procedura di infrazione n. 2008/2097, avviata dalla Commissione europea, per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE. Le questioni sollevate dalla Commissione riguardavano, in particolare, i requisiti di indipendenza dell’organismo di regolazione da ogni impresa ferroviaria nell'esercizio delle funzioni essenziali, il sistema di regolazione tariffaria dell'accesso ferroviario e le funzioni attribuite all'organismo di regolazione.

L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF): le modifiche nella XVI Legislatura

In conseguenza dei rilievi della Commissione europea l'rticolo 37 del D.Lgs. n. 188/2003, relativo all'URSF, è stato novellato dall’articolo 2 del D.L. n. 135/2009 con le seguenti previsioni:

  • l’Ufficio è funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico;
  • all’Ufficio sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nell’ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • all’Ufficio è attribuito il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni espressamente indicate dalla norma.

 Ulteriori modifiche, sempre dirette a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea, sono state introdotte dall’articolo 21, comma 4, lettera b), del D.L. n. 98/2011. La norma è intervenuta sui seguenti punti:

  • riconoscimento dell’autonomia organizzativa e contabile dell’Ufficio, nei limiti delle risorse economico-finanziarie ad esso assegnate;
  • obbligo per l’Ufficio di riferire annualmente al Parlamento sull’attività svolta;
  • individuazione delle caratteristiche del soggetto preposto all’Ufficio, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il soggetto preposto dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica è incompatibile con incarichi politici elettivi. Non può essere nominato chi è portatore di interessi, di qualunque natura, in conflitto con le funzioni dell’ufficio. In precedenza a capo dell’Ufficio era posto un dirigente di livello dirigenziale generale.