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Perequazione dei trattamenti pensionistici

L’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011 ha introdotto, per il periodo 1° agosto 2011-31 dicembre 2014, in ragione dalla eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.

Il contributo veniva originariamente prelevato,per gli importi che superavano i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro lordi, nella misura del 5% della parte eccedente i 90.000 euro (la norma comunque disponeva che, in ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non potesse comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui) e nella misura del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Successivamente, l’articolo 24, comma 31-bis, del D.L. 201/2011, ha modificato l’entità dell’incremento del contributo fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. Il contributo di solidarietà è quindi pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro; al 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro e al 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

E’ utile ricordare che ai richiamati importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, comprese, in sostanza, quelle riferibili al personale della Banca d’Italia, degli enti pubblici creditizi, delle regioni, del c.d. parastato, del personale addetto alle imposte di consumo, delle aziende del gas, delle esattorie e delle ricevitorie.

L’articolo 2, comma 2, del D.L. 138/2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 (con possibilità di prorogare l’efficacia dell’intervento anche successivamente al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio) un contributo di solidarietà sul reddito complessivo determinato a fini IRPEF ai sensi dell’articolo 8 del T.U. (cioè sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni) delle imposte sui redditi di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, di ammontare pari al 3% della parteeccedente il predetto importo.

La norma, in sostanza, ha disposto che il contributo di solidarietà operi anche nei confronti dei dipendenti pubblici e dei pensionati, ove il reddito complessivo superi i 300.000 euro. Ai fini del superamento della predetta soglia, i redditi dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici, già assoggettati a riduzione ai sensi del D.L. 78/2010 e del D.L. 98/2011, saranno valutati nel computo al lordo delle riduzioni.

Tuttavia, le norme in esame precisano che il contributo di solidarietà in commento non colpirà la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da pensione già soggetta alle precedenti riduzioni, ma solo la parte dei redditi avente natura diversa. L’introduzione del contributo, che è deducibile dal reddito complessivo, rientra nella già rilevata considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Con il D.M. 21 novembre 2011 sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, garantendo l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle in materia di riduzione degli emolumenti dei dipendenti pubblici e dei trattamenti pensionistici (contenute nei già citati articoli 9, comma 2, del D.L. 78/2010 e 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011).

Infine, è stata prevista o affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis in esame anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Da ultimo, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 ha previstochela rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, attuata secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, per il biennio 2012-2013, venga riconosciuta, nella misura del 100%, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Allo stesso tempo, è stato abrogato dell'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011, che per il biennio 2012-2013, aveva disposto la limitazione alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti pensionistici la rivalutazione non era concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione era comunque applicata nella misura del 70% (per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato).

L'articolo 24, comma 21, del D.L. 201/2011, inoltre, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti Fondi.

Si ricorda che in generale la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata:

-       nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;

-       nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento;

-       nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Il meccanismo di rivalutazione si applica, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

 

Si ricorda, infine, che analoghi interventi in tema di contributi di solidarietà erano stati previsti anche negli anni passati, dalle seguenti disposizioni:

-       articolo 3, commi 102-103, della L. 350/2003, che aveva previsto un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori della previdenza obbligatoria con importi complessivamente superiori a 25 volte (170.914,25 euro) il trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS (6.836,57 euro) stabilito secondo l’articolo 38, comma 1 della legge L 448/2001;

-       articolo 1, comma 2, lettera u) primo e secondo periodo, della L. 243/2004, che aveva disposto un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni elevate su importi maggiori di 25 volte il trattamento minimo, rivalutabile per gli anni successivi al 2007, in base alle variazioni integrali del costo della vita (cd. pensioni d’oro); secondo i successivi periodi concorrono ai fini del contributo di solidarietà i trattamenti integrativi per i soggetti con prestazioni aggiuntive o integrative (Banca d’Italia, enti pubblici creditizi, dipendenti pubblici, personale imposte consumo aziende gas esattorie e ricevitorie imposte dirette);

-       articolo 1, commi 222-223 della L. 296/2006, che ha previsto un contributo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2007 del 15% sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 milioni di euro (si ricorda che tali contributi confluivano al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità con destinazione al 90% ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate).