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I diritti aeroportuali ed i contratti di programma

I diritti aeroportuali: caratteristiche generali

I diritti aeroportuali sono costituiti dal diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, dal diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili e dal diritto per l’imbarco passeggeri. Essi sono oneri a carico delle compagnie aeree e la loro riscossione consente alle società di gestione degli aeroporti il recupero del costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, che le società stesse mettono a disposizione delle compagnie.

La XVI Legislatura ha visto l’introduzione di alcune significative modifiche nella disciplina dei diritti aeroportuali, culminate nel recepimento della direttiva 2009/12/CE, che ha istituito un quadro comune per la disciplina dei diritti aeroportuali, avvenuta con il decreto-legge n. 1 del 2012.

Per il recepimento della direttiva 2009/12/CE era stato presentato uno schema di decreto legislativo nel mese di luglio 2011. La Commissione trasporti della Camera aveva espresso sullo schema parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 2 agosto 2011, ma il decreto legislativo non è stato emanato.

La direttiva 2009/12/CE

Con la direttiva 2009/12/CE si è introdotto un sistema di diritti aeroportuali armonizzato basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali.

La direttiva prevede l’applicazione obbligatoria della nuova disciplina a tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di passeggeri (in Italia, secondo i dati relativi al 2010: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Venezia, Catania, Napoli e Bologna), mentre è prevista la facoltatività per gli aeroporti con soglie di traffico inferiori. Sono stabiliti criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione delle compagnie aeree qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. La direttiva prevede inoltre la designazione o l’istituzione di un'autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi ai principi sanciti dalla direttiva.

Il recepimento nazionale

La direttiva 2009/12/CE è stata quindi recepita con gli articoli da 71 a 82 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, i quali hanno disposto l'applicazione della nuova normativa a tutti gli aeroporti nazionali, senza distinzioni in relazione al volume di traffico. La nuova normativa non si applica peraltro ai contratti di programma attualmente in essere, come previsto nella clausola di salvaguardia inserita nell’art. 22, co. 3,. del decreto legge n. 5 del 2012: la norma ha infatti fatto salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale che fossero allora in corso e che si concludessero entro il 31 dicembre 2012, nonché la misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente al 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012).  La nuova disciplina dei diritti aeroportuali sarà pertanto applicabile ai nuovi contratti che saranno stipulati alla scadenza di quelli in essere.

Le medesime disposizioni hanno individuato l’autorità di regolazione del settore nell’Autorità dei trasporti e, nelle more della sua costituzione, nell’ENAC.

La misura dei diritti aeroportuali

Nelle more dell’attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1/2012, la misura dei diritti aeroportuali nei vigenti contratti di programma è fissata per ciascun aeroporto, secondo l’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993 - come modificato dall’articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005 - con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e il gestore aeroportuale.

Per i soli aeroporti con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui (in questa categoria rientrano, secondo i dati relativi al 2010, gli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate), l’articolo 17, comma 34-bis, del D.L. n. 78/2009, al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture, ha autorizzato l’ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi.

Le disposizioni dell’articolo 2, commi 190-191, della legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), autorizzano una anticipazione tariffaria in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali a decorrere dal 2010, nel limite massimo di tre euro a passeggero per l'imbarco su voli UE ed extra UE, a condizione che vengano effettuati nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, in autofinanziamento, da parte dei gestori stessi.

Il termine per l’emanazione dei decreti per la determinazione dei diritti aeroportuali, è stato più volte prorogato, da ultimo al 30 giugno 2013 dall’art. 1, comma 388 (Tabella n. 2 allegata, n. 8) della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). Nelle more della loro adozione, si è provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 4 ottobre 2010 all’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per l’anno 2010 e successivamente si è provveduto con il D.M. 274 del 25 luglio 2012 alla revisione dei diritti aeroportuali, di cui al decreto n. 391 dell'11 novembre 2011. L’ultima revisione si è resa necessaria per adeguare i diritti aeroportuali al nuovo tasso d'inflazione programmato (2% invece di 1,5%). Con D.M. 19 novembre 2012 è stato definito il campo di applicazione del decreto n. 274 del 25 luglio 2012 specificando che le tariffe previste in tale decreto si applicano fino alla data di esigibilità delle tariffe previste nei singoli contratti di programma sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed ENAC.

I contratti di programma per la gestione degli aeroporti di Roma Fiumicino e di Venezia

Il 25 e il 26 ottobre 2012 sono stati sottoscritti dall'ENAC due contratti di programma con le società di gestione degli aeroporti rispettivamente di Roma e di Venezia.

Unitamente ai contratti di programma, che disciplinano il rapporto tra lo Stato e le società che gestiscono gli aeroporti, sono state sottoscritte le convenzioni di gestione aeroportuale. L'iter approvativo si è concluso il 27 dicembre 2012 per quanto riguarda gli aeroporti di Roma e il 28 dicembre 2012 per quanto riguarda l'aeroporto di Venezia.

 Il contratto di programma con ADR (Aeroporti di Roma) , relativo agli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, è stato stipulato in deroga alla normativa relativa alla regolazione tariffaria, in quanto si tratta di un sistema aeroportuale con più di 8 milioni di passeggeri annui, sulla base della disposizione di cui all’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78/2009 richiamata nel precedente paragrafo

Si prevede comunque il recepimento del principio generale, sia comunitario che nazionale, di adeguamento delle tariffe ai costi efficientati del gestore. Il contratto di programma definisce i principi per la determinazione delle tariffe per l'intero periodo della concessione (che scade nel 2044) e ne stabilisce l'ammontare per il primo quadriennio. Per questo periodo, per lo scalo di Fiumicino, è stato fissato un incremento medio del diritto d'imbarco, rispetto al costo attuale, di 8,5 euro a passeggero.

Il contratto assicura al gestore la certezza delle entrate necessarie allo sviluppo del piano degli investimenti. L'entità delle opere previste nel piano degli investimenti presentato da ADR per il primo periodo regolatorio (2012 – 2021) è di circa 2,5 miliardi di euro, mentre per l'intero periodo concessorio è di 12 miliardi di euro.

 Il contratto di programma con SAVE, che gestisce l'aeroporto di Venezia, prevede un programma di investimenti, per il periodo 2012-2016, di 328,6 milioni di euro e di 604,6 milioni di euro per l'intero decennio 2012-2021. L'incremento medio delle tariffe, rispetto alla media vigente al 2010, è di circa 5 euro, come media nel quinquennio.

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