L’articolo 24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero) ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 6), disponendo l’innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:
Inoltre, è stato stabilito (comma 9) un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS. In particolare, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.
Il successivo comma 10 ha innalzato, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica (c.d. “quarantesimi”).
Sulla base delle nuove disposizioni, l’accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata un’anzianità contributiva di:
In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dalla L. 247/2007, con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.
Inoltre, è stata prevista l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni (pari all’1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni).
L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 ha previsto l’adozione di un regolamento, da emanare entro il 31 ottobre 2012[1], su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[2], per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi ai:
Attualmente, le disposizioni in materia previdenziale per le richiamate categorie sono contenute, principalmente, nel D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165[8], emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 23 della L. 335/1995, che ha disposto appunto una specifica delega, relativa alle età di pensionamento ed ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico per particolari categorie di lavoratori che, in relazione alla natura dell'attività svolta, non possono ricomprendersi nella disciplina pensionistica generale. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/1997, i limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale in precedenza richiamato sono stati elevati a 60 anni.
Varie discipline speciali (di seguito riportate) derogano alla normativa generale (di cui al sopraindicato d.lgs.165/1997) per quanto attiene all’età di pensionamento dei gradi apicali delle diverse carriere.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1840, comma 1, il personale militare è collocato a riposo al compimento del 60° anno di età, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dagli articoli da 925 a 928 e, per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, dal D.Lgs. 69/2001.
Ai sensi del successivo comma 2, il personale menzionato è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni.
L’articolo 925 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali dell’Esercito, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.
Tabella - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell’Esercito
Marina militare
L’articolo 926 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.
Aeronautica militare
L’articolo 927 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.
Guardia di Finanza
Ai sensi dell’articolo 1840, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, gli ufficiali della Guardia di Finanza seguono le disposizioni di cui alla Tabella n. 5 allegata all’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 69/2001, di seguito riportata.
Arma dei carabinieri
Ai sensi dell’articolo 928 del D.Lgs. 66/2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) generale di corpo d’armata: 65 anni;
b) generale di divisione: 65 anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni
Polizia di Stato
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), ilimiti per il collocamento a riposo del personale della polizia di stato che espleta funzioni di polizia sono individuati nella Tabella B allegata al provvedimento, così sostituita dalla tabella 2 allegata all’articolo 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334[9].
Inoltre, ai sensi dell’articolo 28 del richiamato D.Lgs. 334/2000, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.
Le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 334/2000 si applicano al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici (articolo 37 del medesimo D.Lgs. 334) nonché al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari (articolo 53 del medesimo D.Lgs. 334)
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (recante l’”Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”), i limiti di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della L. 850/1973[10], dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del D.Lgs. 165/1997, nonché dall'articolo 5 della L. 252/2004.
Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 165/1997 e dell’articolo 59, commi 1-2, della L. 449/1997, per il personale operativo (Vigili, Capi Squadra e Capi reparto) il limite di cessazione è di 60 anni, mentre per il personale Direttivo e Dirigente il limite è di 65 anni (in pratica tale personale segue la normativa generale).
L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha disposto che il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della L. 335/1995.
Si ricorda che:
Anni mancanti a 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Penalizzazioni | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% |
In via transitoria, le decorrenze erano indicate nell’allegata Tabella E.
Il successivo comma 2, ha altresì previsto, introducendo specifici regimi di deroga - per determinate carriere all’interno dei vari Corpi e in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività - che il diritto alla pensione di anzianità si consegua al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della L. 724/1994[11], senza le riduzioni percentuali previste dalla citata L. 335/1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al medesimo D.Lgs. 165/1997, di seguito riportata (in sostanza, c’era la possibilità di andare in pensione a 53 anni a regime con l’80% dell’aliquota di rendimento maturata).
Anno | Età anagrafica |
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 | 50 |
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 | 51 |
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 | 52 |
dal 1° luglio 2002 | 53 |