Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

La professionalizzazione delle Forze armate

Verso la fine degli anni ’90, con l’evolversi degli scenari socio-politici ed il crescente impiego delle Forze armate in ambito internazionale, è maturata la volontà politica di dotare il Paese di uno strumento militare più flessibile ed altamente specializzato. A tal fine si è dato avvio con la legge n. 331 del 2000, al processo di professionalizzazione delle Forze armate mediante la graduale sostituzione del vecchio modello con uno totalmente professionale, dagli organici più contenuti ma basato esclusivamente su volontari, a partire dal 2005, anno di sospensione della leva.

La legge 14 novembre 2000, n. 331, Norme per l’istituzione del servizio militare professionale, approvata nel corso della XIII legislatura, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

A seguito di tale trasformazione, il ricorso alla coscrizione obbligatoria è stato “sospeso” ed applicato soltanto in casi eccezionali, quali lo stato di guerra deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione o l’insorgere di una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

La legge n. 331 del 2000 traeva origine dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 1999. Il provvedimento era stato presentato alla Camera dei Deputati in data 8 ottobre 1999 quale Disegno di legge n. 6433 “Delega al Governo per la riforma del servizio militare”. Nella Relazione di accompagnamento si faceva presente che: “Le forze militari (.) oltre al tradizionale e perdurante ruolo di difesa della sovranità ed integrità nazionale, sono chiamate ad una funzione più dinamica per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva con operazioni di gestione delle crisi e di supporto della pace. Ciò implica la necessità di trasformare lo strumento militare dalla sua configurazione statica ad una più dinamica di proiezione esterna, con più rapidi tempi di risposta all’insorgere dell’esigenza ed una più completa e complessa preparazione professionale. Il modello interamente volontario è quello che meglio risponde a questa nuova connotazione e funzione dello strumento militare. (.) Non si tratta, peraltro, di abolire la coscrizione obbligatoria, ma solo di prevederla in casi eccezionali, quali quelli di guerra o di crisi di particolare rilevanza, che richiedano interventi organici. Tra l’altro non è possibile sottacere che il rilevante calo demografico in atto in Italia unito all’incremento del fenomeno dell’obiezione di coscienza rende sempre più difficile raggiungere contingenti di leva idonei a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate.

I punti salienti del provvedimento di riforma sono stati:

• la sospensione della coscrizione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2007, dopo un periodo settennale di transizione;

  • l’indicazione della classe 1985 quale ultima classe da chiamare alle armi;
  • il conseguimento nel 2020 di una forza di 190.000 unità complessive per le Forze armate, (con distinti livelli di forza per i Carabinieri ), affiancate da 43.000 civili. La ripartizione del personale tra le tre FF.AA. è effettuata in ragione del 59% per l’Esercito; del 18% per la Marina e del 23% per l’Aeronautica, con un mutamento del rapporto percentuale tra ufficiali, sottufficiali e truppa a vantaggio delle prime due categorie;
  • un arruolamento del personale di truppa articolato su di una ferma quinquennale con due possibili rafferme biennali;
  • l’individuazione di una specifica struttura dotata di personalità giuridica per il collocamento dei volontari nel mercato del lavoro;

In attuazione della delega prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 331/2000 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, è stato approvato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (c.d. “professionale 1”), recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

I principali obiettivi del decreto sono stati i seguenti:

  • disciplinare la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario;
  • ripartire le risorse umane nelle categorie costitutive del personale militare;
  • disciplinare le modalità di reclutamento del personale volontario;
  • dettare la normativa relativa alla sospensione della leva e all’adeguamento della disciplina del servizio militare obbligatorio nel periodo transitorio;
  • configurare la categoria degli ufficiali ausiliari;
  • emanare norme correttive alla disciplina vigente in materia di ufficiali.

Conformemente a quanto già previsto dalla legge n. 331/2000, è stato emanato il D.Lgs. n. 236/2003[3](c.d. “professionale 2”), recante talune modifiche e correzioni al D.Lgs. n. 215/2001, principalmente concernenti lo stato giuridico del personale militare.

Con il decreto in questione si è intervenuto sul collocamento in ausiliaria del personale militare in eccedenza, sono state disciplinate le modalità di sospensione dell’attività dei consigli di leva, in conseguenza della abolizione della chiamata al servizio di leva per i nati successivamente all’anno 1985, e si è disposta la continuazione, da parte dei Comuni e delle Autorità diplomatiche e consolari, delle attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva, anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985, per l’eventualità del ripristino della leva obbligatoria nei casi previsti dalla legge n. 331/2000. E’ stato disciplinato l’impiego in incarichi compatibili dei volontari di truppa in ferma volontaria o in rafferma risultanti permanentemente non idonei in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, in attesa della definizione del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. Si è completata la disciplina relativa ai concorsi per l’immissione nel servizio permanente dei volontari di truppa, per offrire un possibile sbocco professionale a categorie di militari altrimenti escluse. In materia di ufficiali in ferma prefissata, si è disposta: maggiore durata del periodo di ferma; integrazione dei requisiti per il reclutamento; disciplina delle riserve dei posti nei concorsi; possibilità di domandare la cessazione anticipata dal servizio a decorrere dal 18° mese. Sono state quindi previste riserve di posti a favore di tali ufficiali nei concorsi per il reclutamento nell’Arma dei carabinieri, e a favore di questi e degli ufficiali di complemento in ferma biennale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Infine sono state abrogate le disposizioni che determinavano preclusioni al reclutamento o al mantenimento in servizio del personale militare connesse con il matrimonio.

La sospensione anticipata della leva obbligatoria e l’istituzione dei volontari di truppa in ferma prefissata

Nel corso della XIV Legislatura è maturata la volontà di imprimere un’accelerazione al processo di professionalizzazione delle Forze armate, anticipando la data di sospensione della leva obbligatoria.

Originariamente, infatti, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs.n. 215/2001, prevedeva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 2 della legge n. 226/2004 (c.d. “professionale 3”) che ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 La precisazione che ad essere sospese erano le chiamate a svolgere la leva, ma non lo svolgimento della stessa da parte dei soggetti già chiamati, era dettata dal timore di pericolosi vuoti d’organico che avrebbero potuto incidere negativamente sull’efficienza operativa dello strumento militare. Pertanto si era previsto che nel corso del 2005 fosse contestualmente in servizio sia il personale volontario sia quello di leva che stesse completando il servizio obbligatorio.

Con tale provvedimento si è voluto rispondere alla necessità sempre più avvertita di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, che ha portato alla decisione di accelerare i tempi di realizzazione del nuovo modello professionale. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico.

Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale e sono state conseguentemente abrogate le figure del volontario in ferma breve (VFB) e del volontario in ferma annuale (VFA).

Altro elemento fondamentale è stato l’introduzione del cosiddetto patentino, ovvero della riserva totale fino al 2020 dei posti a concorso per tutte le forze di polizia per i VFP1 in servizio o già in congedo.

La figura del volontario in ferma prefissata rientra nei principi e criteri direttivi della delega contenuta nell’articolo 3 della citata legge n. 331/2000, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale. La legge faceva riferimento a periodi di ferma prefissata di uno e di cinque anni. La delega era stata attuata con il D. Lgs. n. 215/2001, che, al titolo IV, recava, tra l’altro, disposizioni riguardanti i volontari di truppa in ferma prefissata di cinque anni e in rafferma, le licenze, i premessi e la licenza straordinaria di detti volontari.

L’articolo 22 della legge ha, inoltre,conferito al Governo la delega a adottare, entro un anno dalla data d’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative del citato D.Lgs. n. 215/2001, per armonizzarne e coordinarne le disposizioni a quanto previsto dalla medesima legge n. 226/2004, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

Nell’esercizio della delega il Governo doveva attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall’articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l’abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 197/2005. Il provvedimento, novellando il D.Lgs n. 215/2001, ha definito la figura e lo status dei volontari in ferma prefissata; disciplinato i volontari in ferma prefissata in servizio, regolandone l’impiego, la libera uscita, i permessi speciali, i giorni festivi, la licenza ordinaria e straordinaria, l’aggiornamento culturale, gli interventi di tutela e sostegno della maternità e paternità; ha regolamentato l’impiego dei volontari che hanno perso la specifica idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, pur mantenendo l’idoneità al servizio militare incondizionato; ha regolato la sospensione precauzionale dal servizio ed il collocamento in congedo degli appartenenti alle citate categorie ed istituisce i ruoli d’onore, riservati ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare a causa di particolari mutilazioni o invalidità.