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Recenti interventi dell'Unione europea nel settore civile

Per i profili di diritto sostanziale si ricorda che è all’esame delle Istituzioni europee la proposta di regolamento relativa a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)635). Tale iniziativa è volta ad armonizzare il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in vigore ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti nell'ambito dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro, identico in tutta l'Unione. L’applicazione di tale corpus normativo è prevista su base facoltativa e per accordo espresso delle parti, e riguarda i contratti transfrontalieri di vendita di beni, fornitura di contenuto digitale e di servizi connessi (come l’installazione e la riparazione), tra imprese e consumatori, oppure tra imprese in cui almeno una delle parti sia una PMI (resta salva la possibilità per gli ordinamenti nazionali di estendere il campo di applicazione della disciplina sotto il profilo soggettivo).

Quanto alla circolazione transfrontaliera delle decisioni di giustizia civile le Istituzioni europee proseguono nella direzione dell’attuazione del principio del reciproco riconoscimento, contemperato dall’adozione di garanzie processuali minime e dall’introduzione di misure di armonizzazione degli ordinamenti nazionali circa le norme che risolvono i conflitti tra leggi. In tal senso, numerose le iniziative legislative che, in attuazione di tale profilo del Programma di Stoccolma, sono dirette ad eliminare le procedure intermedie che filtrano l’efficacia immediata delle decisioni adottate nei fori nazionali. Si segnala, al riguardo, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che prevedendo - tra l’altro - l’abolizione della procedura di exequatur introduce un meccanismo di esecuzione immediata nello Stato membro richiesto delle decisioni emesse in altri Stati membro.

Si ricorda che sulla proposta originaria della Commissione europea il 1 marzo 2011 la Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea) ha adottato un documento di conformità al principio di sussidiarietà.

Nella stessa direzione, si ricorda l’adozione del Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. È attualmente all’esame delle Istituzioni europee una proposta di regolamento (COM(2011)445) volta ad istituire una nuova e autonoma procedura europea per ottenere il sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Mediante tale disciplina si intende: consentire ai creditori di ottenere ordinanze di sequestro conservativo alle stesse condizioni, indipendentemente dal Paese in cui ha sede l’autorità giudiziaria competente; fare in modo che i creditori possano recuperare le informazioni sulla localizzazione dei conti bancari dei debitori; ridurre i costi e i ritardi a carico dei creditori che vogliano ottenere e far eseguire un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari nei casi transfrontalieri. Si ricorda inoltre la proposta di regolamento (COM(2012)744) che modifica l’attuale normativa UE in materia di procedure d’insolvenza a carattere transfrontaliero. Tale proposta mira a: ampliare il campo di applicazione della normativa vigente al fine di includervi le procedure nazionali per la ristrutturazione delle società in fase di preinsolvenza, quelle che mantengono in carica la dirigenza delle società in stato di difficoltà economica (cosiddette procedure ibride), quelle di remissione del debito, ed infine le altre procedure concernenti le persone fisiche che non corrispondono all’attuale definizione di procedura di insolvenza prevista dalla vigente disciplina; chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale; razionalizzare l’attuale quadro giuridico europeo (che prevede accanto all’apertura in uno Stato membro di una procedura di insolvenza principale la possibilità di avviare analoghe procedure in Stati membri ove vi insistano dipendenze del medesimo soggetto in stato di insolvenza) ai fini di un più efficace coordinamento tra le diverse procedure di insolvenza avviate in Stati membri diversi a carico dello stesso soggetto; istituire l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare le decisioni giudiziarie relative a casi di insolvenza transfrontaliera su registri elettronici accessibili al pubblico e reciprocamente interconnessi, nonché introdurre moduli standard per l’insinuazione dei crediti, in modo tale da garantire l’effettiva facoltà di accesso alle procedure di insolvenza ai creditori risiedenti in Stati membri diversi.

Per quanto riguarda il diritto di famiglia con implicazioni transnazionali, merita segnalare che l’Italia ha aderito, insieme ad altri 14 Stati membri UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria) ad una cooperazione rafforzata, nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (decisione del Consiglio 2010/405/CE ).

Dal 21 giugno 2012 si applica pertanto all’Italia il regolamento attuativo della cooperazione (regolamento (UE) n. 1259/2010, cd. regolamento ROMA III), che contiene norme dettagliate sulla scelta della diritto applicabile ai divorzi internazionali. La maggiore innovazione riguarda la facoltà che il regolamento riconosce alle coppie internazionali di convenire in anticipo la legge applicabile al loro caso. I coniugi, in particolare, potranno scegliere tra:

  • la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge del foro.

Il regolamento stabilisce altresì criteri comuni a disposizione delle autorità giurisdizionali per determinare la legge nazionale applicabile in mancanza di accordo delle parti. Si segnala inoltre che è attualmente all’esame delle istituzioni dell’Unione europea un pacchetto legislativo comprendente due proposte di regolamento rispettivamente relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi, (COM(2011)126) e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127). 

Il pacchetto di proposte persegue i seguenti comuni obiettivi: garantire ai coniugi e ai partner la possibilità di scegliere, per quanto opportuno, le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione patrimoniale; evitare procedimenti paralleli e l’applicazione di leggi sostanziali diverse ai beni delle coppie sposate o non sposate, prevenendo la “corsa in tribunale” ad opera della parte più attiva (forum shopping); facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate e non sposate.