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Temi dell'attività Parlamentare

Il contenuto della legge n. 244 del 2012
Articolo 1

Il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2012 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione in senso riduttivo:

  • dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l’Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
  • delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
  • delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 Come precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata all’A.S. 3271, tali settori di intervento sono stati individuati come quelli sui quali è necessario incidere per conseguire uno strumento militare rispondente ai requisiti qualitativi, di operatività e proiettabilità richiesti e nel contempo dimensionato in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate alla Difesa e quindi sostenibili sotto il profilo finanziario.

 “Oggi, infatti, il Paese può destinare alla «Funzione difesa» risorse nel limite dello 0,84 per cento del PIL, a fronte di una percentuale che nel 2004 era dell'1,01 per cento e che attualmente negli altri Paesi europei è mediamente nell'ordine dell'1,61 per cento Di tali risorse, peraltro, il 70 per cento è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, solo, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un evidente sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta l'ottimale ripartizione delle risorse tra i settori di spesa relativi al personale, all'operatività e all'investimento, individuata, rispettivamente, nel 50 per cento per il personale e nel 25 per cento per ciascuno degli altri settori di spesa, che si intende conseguire con il presente disegno di legge delega” (Tali dati, riportati nella richiamata relazione tecnica sono stati, da ultimo, confermati dal Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione del Senato, Cfr.seduta del 31 maggio 2012).

 Con riferimento alle strutture di bilancio dei 27 Paesi dell’Unione, l’European Defense Agency riferisce che la media europea nel 2010 (anno cui viene fatto riferimento) del peso dei bilanci europei rispetto al PIL era dell’1,61 per cento. Il bilancio della funzione Difesa per l’Italia, relativamente allo stesso dato, era esattamente dello 0,9 per cento. L’EDA riporta anche che la media europea della spesa del personale, rispetto al totale del bilancio della Difesa, è del 51 per cento.

 Il comma 2 prevede la possibilità di destinare ad esigenze della Difesa solamente le economie calcolate "al netto" degli effetti prodotti dal decreto legge spending review (decreto legge n. 95 del 2012).

 Per quanto riguarda, poi, le procedure di adozione dei decreti legislativi delegati, il comma 3 dell’articolo 1 prevede che tali provvedimenti vengano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro della salute, per le disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per le disposizioni che presentano profili di interesse con riguardo, in particolare, ai recenti interventi normativi di riforma del sistema pensionistico. È altresì prevista l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata – per le disposizioni in materia di riserve di posti nei concorsi e di transito del personale militare e civile della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni, che interessano competenze delle regioni e degli enti locali – e del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per le materie di competenza, è altresì previsto che siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile.

Il comma 4 prevede la clausola di invarianza della spesa riferita all’attuazione dei decreti legislativi, mentre il successivo comma 5 consente di adottare disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi.

 Il comma 6 dispone che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi dovranno essere realizzati con la tecnica della novellazione operando le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare.

 Il comma 7 dispone l’esclusione del Corpo della capitanerie di porto dall’ambito applicativo della presente legge.

 Al riguardo, si ricorda, che il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa.

Si segnala, inoltre, che nell’ambito del processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, l’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) ha disposto che, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585 del Codice, oggetto di novella dal comma in esame.

In relazione a tale disposizione (articolo 585 del Codice) il comma 54 dell’articolo 3 del disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 (legge 24 dicembre 2012, n.228) ha previsto le seguenti riduzioni:

“Limitatamente all’anno 2013, una riduzione di 10.249.763 euro dell’attuale stanziamento di 74.943.322 euro; limitatamente all’anno 2014, una riduzione di 7.053.093 euro dell’attuale stanziamento di 74.867. 621 euro. A seguito della rimodulazione degli stanziamenti sopra richiamati sono conseguentemente ridefinite le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, in modo da: non arruolare per l’anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a 3.196.670,00); non concedere, a decorrere dall’anno 2013, il periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093.,00). Per quanto riguarda, poi, il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media, il successivo comma 55 del (A.C. 5534) ridetermina tali unità in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall’anno 2014. La disposizione comporta la riduzione del numero massimo di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio di 40 unità per il 2013 e di 50 per l’anno 2014 con un risparmio pari a 2.013.120,00 per l’anno 2013 e 2.516.400,00 per l’anno 2014. Da ultimo, Il comma 56 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall’anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare. Con la disposizione in esame il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 201, di due per l’anno 2014 e, a regime di tre a decorrere dal 2015”.

Articolo 2

L’articolo 2 reca i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.

 L’attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il risultato di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni novanta, che hanno riguardato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa e hanno riguardato, altresì, la riorganizzazione delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del dicastero. Negli stessi anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate (esclusa l’Arma dei carabinieri), da circa 350.000 a 250.000 unità, e, conseguentemente, è stata adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare. Per realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche e il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa è stato previsto un periodo transitorio caratterizzato da una disciplina specifica (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

Successivamente, con l’istituzione del servizio militare professionale e la connessa sospensione del servizio militare di leva obbligatorio (legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226) è stata prevista l’ulteriore riduzione degli organici del personale militare a 190.000 unità a decorrere dal 1º gennaio 2007. Anche in tale circostanza, al fine di conseguire l’assestamento dei ruoli entro il 1º gennaio 2021, è stato previsto un periodo transitorio, tuttora in corso, caratterizzato da una disciplina specifica.

In relazione all’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa si segnala che, da ultimo, in data 8 maggio 2012 il Governo ha presentato alle Camere uno schema di regolamento (atto n. 472) recante ulteriori modifiche al D.P.R. in materia di riorganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, incidendo particolarmente sull'area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa.

 Nello specifico, il criterio direttivo di cui alla lettera a) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice dell’ordinamento militare e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle relative attribuzioni.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata all’A.S. 3271, il criterio in esame “è inteso a rafforzare i poteri di direzione del Capo di Stato maggiore della difesa nei confronti dei Capi di Stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e del Segretario generale della difesa in funzione dell’esigenza di assicurare l’unitarietà del comando per una più efficace conduzione dello strumento militare”.

Il Capo di stato maggiore della difesa, esercita funzioni in campo nazionale e internazionale. Esso dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l’alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell’esecuzione delle direttive ricevute; è gerarchicamente sovraordinato al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma, al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest’ultimo affidate, e ai Capi di stato maggiore di Forza armata (dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare).

I Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all’atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:

a) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

c) nell’ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.

Il Segretario generale della difesa;

a) è ufficiale dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.

A sua volta, il successivo criterio direttivo di cui alla lettera b) prevede l’adozione di interventi di ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento.

Tali interventi sono finalizzati a conseguire una contrazione complessiva delle richiamate strutture, in misura non inferiore al 30 per cento del loro attuale assetto, da realizzare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega in esame ( relativa alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa).

In relazione all’obiettivo in esame, la richiamata relazione illustrativa allegata all’A.S. 3271 mette in evidenza come, con riferimento alla struttura organizzativa delle Forze armate, si rilevi “la necessità dello snellimento della struttura organizzativa di ciascuna Forza armata, attraverso la riduzione dei livelli di responsabilità e dei connessi elementi di organizzazione, e dell’adozione di un modello organizzativo comune, che preveda lo stato maggiore come area di vertice, un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per l’impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni di Forza armata. L’uniformità dell’organizzazione consentirà più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo un più razionale impiego delle risorse umane. L’intervento normativo, “dovrebbe comportare la riduzione di strutture centrali e periferiche e l’accorpamento delle varie filiere che oggi sono separate e distribuite sul territorio (la filiera formativa, la filiera operativa, la filiera addestrativa e quella territoriale)”.

A sua volta la relazione tecnica anch’essa allegata all’A.S. 3271 precisa che tale riduzione strutturale nella misura del 30 per cento risulta coerente con le misure di contrazione delle dotazioni organiche del personale militare e civile di cui all’articolo 3.”Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in un indubbio vantaggio, quantificabile solamente a consuntivo, per l’Amministrazione della difesa, in particolare, e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che il Dicastero dovrà gestire un minore numero di infrastrutture e che quelle ritenute non più utili potranno essere avviate a processi di valorizzazione e di dismissione, con ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità già disciplinate dalla specifica normativa di settore”.

Nello specifico, la lettera in esame individua i seguenti specifici interventi di razionalizzazione, riguardanti:

a)     l’area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, l’area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.

Come precisato dal Governo, “in tale ambito, si rileva, infatti, la necessità dello snellimento della struttura organizzativa di ciascuna Forza armata, attraverso la riduzione dei livelli di responsabilità e dei connessi elementi di organizzazione e dell’adozione di un modello organizzativo comune, che preveda lo stato maggiore come area di vertice, un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per l’impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni di Forza armata. L’uniformità dell’organizzazione consentirà più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo un più razionale impiego delle risorse umane”.

b)     l’assetto organizzativo del Ministero della difesa. L’intervento potrà eventualmente prevedere una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra l’area tecnico-operativa e l’area tecnico-amministrativa.

L’area tecnico-operativa del Ministero della difesa è disciplinata nel Capo III del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli articoli 24-39 del Codice. Ai sensi di tali disposizioni fanno parte dell’area tecnico operativa del Ministero della Difesa: il Capo di stato maggiore della Difesa; gli organismi interforze di cui agli articoli 28-31del Codice; i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero.

L’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa è, invece, disciplinata nel Capo IV del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli articoli 40-44 del Codice.

Ai sensi di tali disposizioni l’area tecnico operativa del Ministero della Difesa fa capo al Segretariato Generale della Difesa. In tale area operano, altresì, anche due Uffici Centrali (Bilancio e Affari Finanziari e Ispezioni Amministrative), alla dipendenza diretta dal Ministro. Le competenze dei due Uffici attengono, rispettivamente, al processo di formazione e di gestione del bilancio della Difesa e all'effettuazione di ispezioni amministrative e contabili sugli Enti e Distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere le azioni idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

c)     il comando operativo di vertice interforze (COI). In tale ambito dovranno essere definite le forme di collegamento con i comandi operativi di componente.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la previsione risponde all’esigenza di rendere più immediati e diretti i flussi comunicativi fra il Capo di stato maggiore della difesa, responsabile dell’impiego dello strumento militare, e i comandi responsabili dell’approntamento delle singole Forze armate.

Costituito in seguito all'approvazione delle legge 18 febbraio 1997, n. 25 , che ha ristrutturato i vertici dell'Amministrazione delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa, il Comando operativo di vertice interforze - posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa - svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.

Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

d)     la struttura logistica di sostegno. La ridefinizione dei compiti e delle procedure dovrà essere operata anche in chiave interforze, individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate.

e)     la struttura organizzativa del Servizio sanitario militare. La riorganizzazione dovrà essere improntata a criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, si segnala che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, il criterio direttivo in esame è stato integrato al fine di specificare che la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare contempli l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Nel corso dell’esame al Senato è stata, altresì, prevista la possibilità di esercizio dell’attività intra-muraria.

Il Codice dell'ordinamento militare ("Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare") dispone che il Servizio provvede:

a) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;

b) all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;

c) alla tutela della salute dei militari;

d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;

e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

Riguardo ai rapporti del Servizio sanitario militare con quello pubblico, il Codice dispone che, per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti convenzionati, nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti suddetti.

Ogni Forza Armata dispone di un proprio Servizio sanitario (Corpo sanitario aeronautico, Corpo sanitario militare marittimo, Corpo sanitario dell'Esercito).

Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;

b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;

c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;

d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

Si ricorda che a seguito della soppressione della Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN) per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 22 giugno 2011 previsto dal D.P.R. 15 dicembre 2010 n. 270, molte funzioni sono ora attribuite all'Ufficio generale sanità militare (UGESAN) collocato nello SMD.

In merito, in data 28 marzo 2012, in risposta all'interrogazione n. 5-06447 svolta innanzi alla IV Commissione della Camera, è stato precisato che: "Nell'ambito della revisione dello strumento militare, il Ministro ha dato precise disposizioni affinché la Sanità Militare venga ulteriormente riorganizzata in senso interforze attraverso un Ispettorato Sanitario di vertice interforze unico, l'Ispettorato della Sanità Militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa".

Sulla sanità militare, lo schema di regolamento n. 472, sopra richiamato prevede che l'unitarietà delle funzioni sanitarie, disciplinate all'art. 89 del Testo Unico, possa essere assicurata dal Capo di Stato maggiore della Difesa tramite una struttura unitaria collocata non più nello Stato maggiore, bensì nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero. Nella relazione illustrativa si afferma che sarebbe più conveniente e garantirebbe maggiori risparmi collocarla alle dirette dipendenze dello SMD ovvero presso una delle Forze armate con competenza interforze.

f)       il settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure (numero 6);

In relazione al criterio direttivo in esame, il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale Claudio Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) ha osservato che “per addestrare il personale servono inoltre delle idonee aree addestrative e dei poligoni. È questo un argomento vitale per l’Esercito e particolarmente stringente, dato che l’addestramento manovrato sul campo e quello a fuoco dei reparti non è surrogabile. Attualmente, l’Esercito dispone di soli quattro poligoni principali, a cui si aggiunge l’uso saltuario del poligono interforze di Salto di Quirra. Tali poligoni, pur con differenti limitazioni, consentono lo svolgimento di esercitazioni a fuoco per unità fino ad un massimo del livello battaglione, ma si tratta di capacità appena sufficienti alle esigenze addestrative dei reparti di previsto impiego all’estero, senza considerare, peraltro, l’estensione limitata dei poligoni nazionali se paragonati a quelli in uso dall’Esercito tedesco, francese e spagnolo. (…) Nel citato progetto di razionalizzazione delle infrastrutture, si sta quindi cercando di individuare quei sedimi idonei anche da un punto di vista di vicinanza ai poligoni nazionali. Pertanto, qualunque ipotesi di riduzione dei poligoni comporterebbe, oltre ai sopra indicati problemi addestrativi, anche l’inefficacia del progetto di razionalizzazione delle infrastrutture”.

g)     le procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;

Al riguardo, si ricorda che la tematica inerente al patrimonio alloggiativo della difesa, con particolare riferimento alla vendita degli alloggi e ai criteri di determinazione dei canoni di locazione e di vendita dei richiamati beni immobili, ha costituito oggetto di particolare interesse nel corso della legislatura. Il Governo, in diverse occasioni (si veda, in particolare, la seduta della Camera del 1° dicembre 2011, svolgimento dell’interrogazione a risposta immediata n. 3-01358), ha rilevato che le esigenze abitative delle Forze armate sono salite a dismisura a seguito della trasformazione dell’esercito di leva in esercito volontario ed è sorta quindi la necessità di fornire un’abitazione a tutti i militari i quali, attualmente, con la trasformazione della leva, non sono più in servizio per soli dodici mesi.

Il problema è stato evidenziato in maniera particolare nel corso dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare svolta dalla Commissione difesa del Senato. In quella sede è stato rilevato che “la costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, sta provocando, specie nei grandi centri urbani caratterizzati da elevati costi di acquisto e di locazione degli alloggi, significativi disagi al personale militare in servizio, costringendolo ad un pendolarismo giornaliero con evidenti ripercussioni sia sul rendimento lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei familiari” (Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa, Generale Biagio Abrate, presso la Commissione difesa del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare).

h)     le strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi (numero 8);

Al riguardo, si segnala che il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) ha rilevato che “dopo la formazione e l’addestramento di base le attività formative ed addestrative devono proseguire lungo tutta la carriera del militare, vuoi per la complessità degli attuali equipaggiamenti a sua disposizione, vuoi per la necessità di essere continuativamente allenato, pena il decadimento delle sue capacità operative. Tuttavia, per formare ed addestrare il personale servono fondi adeguati e sufficienti. La progressiva riduzione delle risorse a disposizione e lo sbilanciamento del budget (spesa eccessiva per il personale, a detrimento dei settori esercizio e investimento) hanno determinato l’impossibilità di effettuare l’addestramento secondo gli standard addestrativi della NATO (ad eccezione dei reparti di previsto impiego operativo all’estero), e tale situazione non è perseguibile ulteriormente: si rende pertanto necessario destinare risorse certe alle attività di formazione e di addestramento. Nell’ambito del settore della formazione rientra, inoltre, l’esigenza di sviluppare su larga scala determinate professionalità, di particolare valenza, che si possono ottenere solo con lunghi tempi di preparazione, cioè con una formazione permanente”.

In relazione al criterio direttivo in esame si ricorda che ai sensi dell’articolo 11 del richiamato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. decreto “spending review”) il Ministero della difesa è tenuto ad adottare uno o più regolamenti finalizzati al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

Sinteticamente, in base alla disciplina vigente, agli Istituti scolastici di ciascuna FA compete la formazione di base, la qualificazione e la specializzazione del personale di FA, mentre agli Istituti interforze (delle Telecomunicazioni; dell'Aerocooperazione; della Difesa Nucleare Biologica e Chimica; Centro per la Formazione Logistica Interforze) è devoluta la professionalizzazione con spiccata interoperabilità del personale militare in un ottica di capitalizzazione delle risorse.

Gli iter formativi del personale dei Ruoli Normali prevedono:

  • per gli Ufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie della durata di 4 o 5 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione (Corsi di Stato Maggiore) presso le Scuole di Guerra o Istituti equivalenti della durata di un anno accademico; Corsi di alta formazione presso l'Istituto di Stato Maggiore Interforze e l'Istituto Alti Studi per la Difesa;
  • per i Sottufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie o Scuole equivalenti della durata di 2 o 3 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione presso le Scuole d'Arma o Istituti equivalenti; Corsi di alta specializzazione presso le Scuole Interforze;
  • per i graduati e la truppa: Corsi di formazione e specializzazione presso gli Istituti di formazione di FA e le Unità operative; Corsi di qualificazione, anche a distanza, nei settori delle lingue straniere e dell'informatica

i)                   l’assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà essere ridimensionato con interventi volti a sopprimere o accorpare le richiamate strutture perseguendo sinergie interforze.

Al riguardo, nel corso della sua audizione presso la Commissione difesa del Senato, il Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, ha osservato che il progetto di revisione delle strutture e delle infrastrutture richiede, infatti, una necessaria ottimizzazione dell'impiego e della movimentazione del personale che dovrà essere ridislocato dalle infrastrutture ritenute non più essenziali a quelle che rimarranno in vita, ed in tale ottica rappresenta un obiettivo anche la concentrazione delle attività in poche basi, privilegiando quelle a maggiore ricettività, in migliori condizioni e più vicine ai poligoni, riducendo al minimo l'attuale dispersione sul territorio e quindi la spesa.

Da ultimo, l’articolo in esame prevede:

  • la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, per i servizi resi a titolo oneroso ad altri soggetti pubblici;

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, il criterio direttivo in esame è finalizzato a garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e, in particolare, dall’Aeronautica militare, rispettivamente, per i servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. La disposizione fa, altresì, riferimento anche ad altre ipotesi in cui l’Amministrazione svolge attività, a titolo oneroso, in favore di altri soggetti pubblici o privati. “Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio”.

  • la razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa.

Il criterio direttivo in esame è stato inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato. Al riguardo, è stato posto in rilievo come “l'attività di manutenzione dei mezzi e dei sistemi d'arma svolta da parte degli stabilimenti dell'area industriale della Difesa, può essere determinante per garantire al sistema flessibilità d'impiego e rapidità d'intervento, purché vi sia un piano per assegnare agli stabilimenti e agli arsenali, che costituiscono la struttura fondamentale dell'area industriale della Difesa, chiari obiettivi da raggiungere e le risorse umane e materiali necessarie: quindi, investimenti in capitale umano e in innovazione tecnologica. Infatti, realtà come queste sono messe in crisi sia dalla mancata alimentazione di personale, già previsto dalle attuali dotazioni organiche del personale civile della Difesa, sia dal mancato ripianamento organico di personale civile che lascia il servizio per raggiunti limiti di età, a causa del persistere di un blocco del turnover. i assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio”.

Articolo 3

L’articolo 3, composto da due commi, reca i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare (comma 1) e del personale civile della Difesa (comma 2)

Revisione delle dotazioni organiche del personale militare

     Il comma 1 dell’articolo 3 reca numerosi principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo del personale militare.

    Al riguardo:

    • entro l’anno 2024 dovrà essere effettuata una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare);

    Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 5 tale termine potrà essere annualmente prorogato con apposito D.P.C.M sulla base dell’andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

    • entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 310 unità di ufficiali generali e ammiragli;
    • entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 1.566 unità di colonnelli e di capitani di vascello. 

    In relazione ai richiamati obiettivi, le misure volte a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole, adottato con D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (lettera n), sono:

    il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, sulla base di tabelle di equiparazione di cui all’articolo 4, comma 96 della legge n. 183 del 2011. La disposizione prevede, inoltre, il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione (lettera e)).

      Nel corso dell'audizione svoltasi il 7 giugno scorso presso la IV Commissione difesa del Senato, l'Ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato ha fornito una prima stima dell'onere unitario, per cui, sulla base delle retribuzioni elaborate dal conto annuale 2010, limitatamente alle componenti fisse del trattamento economico, è possibile ad oggi stimare l'ammontare unitario dell'assegno in parola in circa 30.000 euro per un ufficiale omogeneizzato, circa 15.000 euro per un maresciallo e circa 6.000 euro per un sergente (valori annui lordo dipendente). Il relatore ha inoltre precisato che l'onere " dovrà essere disposto, sulla base di principi contenuti nella delega in esame, nell'ambito delle risorse già attribuite al Ministero della difesa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato." Cfr. Resoconto Commissione difesa del Senato, 7 giugno 2012.

      Il comma 96dell'articolo 4 legge n. 183 del 2011prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni.

      Il trasferimento richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione. Il comma 96 puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa). Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.

      • l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale (lettera m));

      Al riguardo, si segnala che il Ministro della Difesa, nel corso della sua audizione linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare, svolta lo scorso 15 febbraio presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, ha precisato che: "l’istituto della aspettativa per riduzione quadri (ARQ) si applica oggi solo agli Ufficiali nei gradi Colonnello/Capitano di Vascello e Generale/Ammiraglio. Estendendo tale istituto anche per gli Ufficiali nel grado di Tenente Colonnello/Capitano di Fregata ed ai Sottufficiali, questa misura consentirebbe un significativo deflusso di personale consentendo di avvicinarsi più rapidamente al livello di regime del personale militare (150.000) già in un decennio”.

      Sul medesimo argomento, l’ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria Generale dello Stato (audizione del 7 giugno 2012) ha riferito che “l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico attualmente previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

      • forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali (lettera m));

      Al riguardo, si ricorda che l’articolo 72, commi 1-6, del D.L. 112/2008 aveva introdotto l’istituto dell’esonero dal servizio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale istituto la cui operatività era stata prevista per il periodo 2009-2014, è stato abrogato (tranne che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso) dall’articolo 24, comma 14, lettera e), del D.L. 201/2011. La richiesta di esonero dal servizio, che era irrevocabile, doveva essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare fosse raggiunto il requisito minimo di età richiesto. Veniva espressamente escluso dalla possibilità di fruire dell’esonero dal servizio il personale della Scuola. Era facoltà delle amministrazioni pubbliche accogliere la richiesta di esonero, sulla base delle proprie esigenze funzionali, con priorità per il personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Specifiche disposizioni concernevano, inoltre, il trattamento economico del personale interessato dall’esonero, il trattamento previdenziale e di quiescenza nonché il regime di incompatibilità con altre attività lavorative.

      • la revisione della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l’applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali, di cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

        Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 1014 del Codice dell’ordinamento militare, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente.

        • La riserva in esame non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        In relazione alle sopra richiamate misure indicate alle lettere e), g), ed m) il criterio direttivo enunciato alla successiva lettera o) precisa che ai fini della predisposizione del richiamato piano di programmazione scorrevole, tali interventi dovranno essere:

        • correlati alle misure di revisione e di razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste dal provvedimento in esame, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;
        • informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell’esonero dal servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri.

        Nell’ambito del richiamato piano, secondo quanto previsto dalla successiva lettera p), dovrà, altresì, essere prevista una disciplina volta a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, sempre che tale assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia possibile con riferimento all’organico e non comprometta il regolare svolgimento del servizio.

        Ulteriori principi e criteri direttivi di per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono previsti alle lettere da c), d), f), h).

        In particolare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)). 

        Con riferimento al reclutamento, il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) ha rilevato rammenta la profonda diversità del sistema italiano rispetto a quello dei maggiori partner. “Gli eserciti europei e quelli nord-americani fanno infatti largo ricorso a contratti d’arruolamento a tempo determinato, anche per le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali. Stante questa premessa, il sistema italiano si basa, per i graduati ed i militari di truppa, su tre categorie ben distinte, due contrattualizzate a tempo determinato (i volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma prefissata di quattro anni) ed una (i Volontari in servizio permanente) a tempo indeterminato. Di vitale importanza, per l’Esercito, è poi la figura del volontario in ferma prefissata. Fin dal principio, è stato introdotto il meccanismo del cosiddetto "patentino", cioè della riserva totale dei posti a concorso per tutte le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare a favore dei VFP1 in servizio (in ferma o rafferma), ovvero già collocati in congedo. In altre parole, il possesso di tale patentino costituisce conditio sine qua non per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alle carriere iniziali degli agenti delle Forze di polizia. Tale meccanismo si rese obbligatorio, all’atto del passaggio al modello professionale, per poter offrire la necessaria attrattiva all’arruolamento nelle Forze armate e, quindi, per garantire i necessari flussi di reclutamento. Di contro, al volontario di truppa verrà assicurata, al termine del servizio, sufficiente possibilità occupazionale attraverso un calibrato accesso alla ferma per ulteriori quattro anni nelle Forze armate, prodromica al successivo transito nel servizio permanente, ovvero alla possibilità di accesso nelle Forze di polizia. E’ stato proprio questo meccanismo (cioè una chiara prospettiva di stabilizzazione lavorativa nelle Forze armate o nelle Forze di polizia) a consentire il conseguimento della necessaria qualità e quantità dei reclutamenti, fondamentale elemento di successo in virtù dei crescenti impegni operativi cui la Difesa ha dovuto, nel corso degli anni, prontamente rispondere, ed è pertanto impensabile rimuovere il patentino, pena il rischio di anemizzare i flussi di reclutamento”

        La lettera f) prevede, invece, che la quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile della Difesa sia versata nell’apposito Fondo unico di amministrazione - FUA, destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale del personale civile.

         La lettera h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, individuando tra l'altro la possibilità di partecipazione a corsi di formazione o apprendistato, nonché altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che ultimato il periodo di rafferma ancorchè idonei, non transitano nel servizio permanente, da realizzare nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È, altresì, previsto, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare.

         La disciplina del contratto di apprendistato è stata ampiamente rivista, da ultimo, dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, il quale ha recepito anche gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell’intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell’apprendistato) e nell’intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le Linee guida per la formazione).

        Il provvedimento definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ribadendo l’articolazione dell’istituto in tre diverse tipologie contrattuali, che vengono peraltro ridenominate (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca). Tra i principali elementi di novità vi è, innanzitutto (articolo 2), l'unificazione della regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto (applicabile a tutti i settori pubblici e privati), attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale. Inoltre, si afferma il coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La disciplina pattizia deve muoversi nel rispetto di una serie di principi, in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte nuovi. In particolare, tra gli elementi di novità si segnala l’estensione della forma scritta al piano formativo individuale, che deve essere definito (anche su appositi formulari elaborati contrattualmente) entro 30 giorni (non più quindi contestualmente) dalla stipulazione del contratto. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, si specifica invece che i due sistemi previsti (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro.

        Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

        Il provvedimento poi disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (articolo 3), che sostituisce l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003. Tale contratto è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, così come definito dal D.Lgs. 226/2005, la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.

        Tra le novità introdotte si segnala la possibilità di essere assunti con tale contratto con un età minima 15 anni (per tale aspetto confermando quanto disposto dalla normativa vigente) ma non oltre il compimento dei 25 anni. Il limite massimo di durata del contratto viene elevato è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale (comma 1).

        L’articolo 4 disciplina l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l’apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003.

        Tra le novità introdotte si segnalano:

        • l’ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell’istituto, che ai sensi del comma 1 si applica ai settori di attività pubblici e privati;
        • la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione;
        • la possibilità per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;
        • l’esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.

        L’articolo 5 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca, che sostituisce l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 276/2003.

        Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) si segnala la rimessione alle Regioni della regolamentazione e della durata dell’istituto, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i soggetti coinvolti nel praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

        Gli standard formativi (articolo 6) sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento), nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi.

        In particolare, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, è stato previsto che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3).

        Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

        Di grande rilievo, infine (articolo 7), sono anche il rafforzamento dell’apparato ispettivo e sanzionatorio vigente (al fine di evitare usi distorti e abusi del contratto di apprendistato); la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità; il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

        Riguardo l’assunzione come apprendisti dei lavoratori in mobilità, il comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che per essi trovino applicazione, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima norma, consistenti, rispettivamente, nella parificazione – per i primi 18 mesi -, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro quella prevista per gli apprendisti, nonché nella concessione, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore-, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

        Da ultimo, la L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (articolo 1, commi 16-19) è intervenuta a modificare la disciplina generale dell'apprendistato. Le modifiche dispongono, in particolare, che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali); con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro), passando dal precedente limite del 100% (ossia un rapporto di 1 a 1), a un rapporto di 3 a 2 nelle imprese con più di 10 dipendenti; per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge).

        I tirocini formativi e di orientamento rappresentano momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, anche al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

        Le iniziative sono promosse, anche in forma associata, da parte di vari soggetti come agenzie per l'impiego, università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale e i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento.

        La durata dei tirocini è di:

        • quattro mesi per gli studenti della scuola secondaria,
        • sei mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati o gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, i studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea;
        • dodici mesi per gli studenti universitari o le persone svantaggiate;
        • ai ventiquattro mesi per i soggetti portatori di handicap.

        Tali norme sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definiti dal D.M. 22 marzo 2006, recante “Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

        Sul tema è intervenuto l'articolo 11 del D.L. 138/2011 stabilendo che i tirocini formativi e di orientamento sono promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti determinati dalle regioni. Inoltre, è previsto che i tirocini formativi e di orientamento "non curriculari" abbiano una durata non superiore a sei mesi (comprese eventuali proroghe) e possono essere promossi esclusivamente a favore neodiplomati e neo-laureati, entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

        Tali norme non si applicano a disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e ai condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

        Infine, viene specificato che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali continua a trovare applicazione, in quanto compatibile, la disciplina statale vigente contenuta all’articolo 18 della L. 196/1997, e del relativo regolamento ministeriale, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142, contenente la definizione dei tirocini formativi e di orientamento.

        Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 13-28 gennaio 2005 ha stabilito la disciplina dei tirocini appartiene alla competenza legislativa delle regioni. In seguito della sentenza della Corte, la direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 2 del 1° agosto 2005, ha precisato che la normativa nazionale (di cui ai citati articolo 18 della L. 196/1997 e al D.M. n. 142 del 1998) “troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale”.

        Da ultimo, l’articolo 1, commi 34-36 della L. 92/2012 (di riforma del mercato del lavoro) ha previsto la stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

        a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

        b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

        c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

        d) il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta (disponendo altresì che la mancata corresponsione dell'indennità comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa).

        Ulteriori criteri direttivi, inseriti nel corso del provvedimento al Senato, riguardano, da ultimo:

        • la previsione, nell’ambito delle risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari all’estero. In relazione a tale nuovo criterio direttivo, la lettera i) precisa che lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica;
        • il riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, (lettera l).

        Revisione delle dotazioni organiche del personale civile

           Il comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2012 pone l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

          La relazione tecnica al ddl A.S. 3271 evidenzia che "l'articolo 3, al comma 2, lettera a), pone l’ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all’articolo 5, comma 2. È possibile stimare che tali nuovi organici potranno essere raggiunti tramite le ordinarie cessazioni per limiti di età del personale civile attualmente in servizio, nonché attraverso misure dirette ad agevolare la mobilità interna, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, l’accesso alla qualifica dirigenziale del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza e l’esonero dal servizio.

          In particolare, per il personale civile, partendo da una consistenza effettiva di 29.525 unità nel 2013 e tenuto conto che in base all’ordinario trend di fuoriuscite per collocamento in congedo o per altre cause si possono stimare 12.445 cessazioni dal servizio in un periodo di dieci anni, risulterebbe sufficiente contenere, nel medesimo periodo, le assunzioni complessive entro un numero inferiore a 2.920 unità, per conseguire l’obiettivo finale della riduzione delle dotazioni organiche del personale in questione a 20.000 unità, ferma restando l’esigenza di adottare le citate specifiche misure per garantire l’equilibrata distribuzione delle professionalità del personale civile, in relazione al nuovo assetto organizzativo della Difesa, necessaria per ottimizzarne la produttività e l’efficienza. Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i dati anagrafici del personale civile e i costi medi unitari medi annuali, distinti per area funzionale di appartenenza".

          In relazione ai citati obiettivi le misure prospettate da Governo (lett. d) sono:

          • la mobilità interna;
          • la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
          • il ricorso a forme di lavoro a distanza;
          • Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

          Alla luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI (in quest'ultimo caso, fino a revisione della disciplina di settore).

          Nell'ambito degli ulteriori principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale civile di cui all'art. 3, comma 2, si prevedono: l’adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale (lett. b); la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (lett. c)).

          Si segnala, da ultimo, che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stata aggiunto al comma in esame la disposizione (lettera e)) che affida al Governo il compito di adottare intervento normativi finalizzati a semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in esame.

           

          Articolo 4

          L’articolo 4 reca:

          • disposizioni di carattere contabile e finanziario, connesse all’attuazione del processo di revisione previsto dal disegno di legge in esame;
          • disposizioni concernenti i programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa;
          • disposizioni in merito ai concorsi a titolo oneroso delle forze armate.

          1. Disposizioni di carattere contabile e finanziario

          In relazione all’attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, il comma 1 dell’articolo 4, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca alcune misure intese a garantire la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie.

          In particolare, la lettera a) del comma 1 prevede che nell’ambito del Documento di economia e finanza (DEF), alla sezione II, siano annualmente riportate, in apposito allegato, informazioni di dettaglio:

          • su risultati conseguiti in attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare;
          • sul conseguente recupero di risorse finanziarie realizzato;
          • sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio della Difesa.

          Come precisato dal Governo nel corso della relazione illustrativa del all’A.S. 3271, “la rilevazione dei descritti elementi in seno al DEF consente, in primo luogo, di fornire al Parlamento informazioni aggiornate sullo stato di attuazione del processo di riorganizzazione e sulle linee di evoluzione programmatica, abbracciando complessivamente un arco temporale pari ad un quinquennio. Inoltre, sul piano tecnico, assicura la possibilità di valutarne gli eventuali impatti tendenziali sui saldi di finanza pubblica per il periodo ricompreso nei successivi provvedimenti legislativi di stabilità e di bilancio”.

          A sua volta la lettera b) dispone che, sulla base dei dati relativi al recupero di risorse finanziarie risultanti dal DEF, nella legge di stabilità si provveda, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente, allo scopo di adeguare gli effetti finanziari recati dall’attuazione della riorganizzazione agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e redistribuzione delle risorse che, come stabilito dalla successiva lettera c), sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa finalizzati al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle capacità operative.

          Ai sensi della successiva lettera c), le risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare dovranno essere destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

          La successiva lettera d) prevede, invece, che, con un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano accertati i risparmi conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario derivanti dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare adottate.

          La medesima disposizione precisa, poi, che le relative risorse, previa verifica dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, dovranno affluire, mediante variazioni di bilancio, ai fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, di cui all’articolo 619 del codice dell’ordinamento militare, destinati:

          • al finanziamento delle spese per la riallocazione di funzioni presenti in immobili da dismettere;
          • al funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate.

          Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare le risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvederà con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

          Si segnala, inoltre, che ai sensi della successiva lettera e) i decreti legislativi, nelle more della approvazione della riforma della struttura del bilancio prevista dalla legge di contabilità, potranno prevedere un periodo di sperimentazione, non superiore ai tre anni, in cui sia consentita all'amministrazione militare della difesa "maggiore flessibilità gestionale", al fine di consentire il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere la necessarie capacità operative, con l'unico limite del divieto di impiego di risorse di parte capitale per il sostenimento di spese.

          Da ultimo, la lettera f) del comma 1 prevede che, nelle more del riordino delle contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate – previsto a salvaguardia dell’operatività dello strumento militare dall’articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196siano attivate procedure volte a:

          • garantire la massima trasparenza della spesa;
          • il monitoraggio della spesa in corso di anno;
          • agevolare l’accertamento dei risparmi di cui alla precedente lettera d);
          • assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

          2. Programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa.

          Il comma 2 dell’articolo 4, alla lettera a), riforma integralmente l'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa.

          La nuova formulazione della disposizione risponde alle conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta nel 2010 dalla IV Commissione della Camera sulla legge Giacchè nella parte in cui viene auspicata un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

          Come precisato dal Ministro della Difesa, nel corso dell’iter parlamentare della legge, l'inserimento delle nuove procedure per l'approvazione dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma, recepiscono le conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta nel 2010 dalla IV Commissione della Camera sulla legge Giacchè. “Queste procedure garantiranno un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti, (…) e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei nostri militari, fondamentali per la loro operatività e per la loro capacità di operare a testa alta insieme con gli alleati europei e NATO. Infatti, sia nel contesto europeo che in quello atlantico, all'Italia, ma non solo all'Italia, vengono richieste capacità operative avanzate e di alta tecnologia, il che riconduce all'importante tema dell'industria italiana per la difesa e ai suoi sviluppi in chiave europea ma anche atlanti specifico, la nuova formulazione della norma in esame prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto venga trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri dovranno espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale della Nota aggiuntiva, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all’adozione del decreto.

          Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la nuova formulazione dell’articolo 536 prevede, inoltre, al comma 1, che annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento, nell’ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548, il piano di impiego pluriennale che riassume:

          • il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
          • l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell’elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

          Nell’ambito della medesima documentazione, dovranno essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

          Ai sensi dell’articolo 12 del Codice dell’ordinamento militare, Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; d) gli altri elementi di cui all’articolo 548. Tale articolo, a sua volta specifica che nell’allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l’esigenza operativa, l’oggetto, la quantità, l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull’attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell’ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.

          1. 3.     Concorsi a titolo oneroso delle forze armate

          La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4, relativa ai concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate, inserisce nel codice dell’ordinamento militare il nuovo articolo 549-bis, il quale prevede che, al fine di garantire il rimborso degli oneri sostenuti dalle Forze armate per i concorsi resi per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, le amministrazioni destinatarie dei concorsi stessi dispongano una o più aperture di credito a favore di funzionari delegati all’uopo individuati dalla Difesa.

          A valere su tali disponibilità essi provvederanno al ripianamento degli oneri relativi alle attività svolte, mediante rimborso di eventuali titoli di spesa presentati dagli enti e reparti coinvolti, ovvero mediante la diretta esecuzione di spese, presentando la necessaria rendicontazione secondo le disposizioni vigenti.

          Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e di rendicontazione è prevista l’applicazione delle misure di semplificazione di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riguardante la predisposizione di programmi comuni fra più amministrazioni. È inoltre prevista, limitatamente alle aperture di credito effettuate nell’ultimo trimestre di ciascun anno, la possibilità di trasporto all’esercizio successivo degli ordini di accreditamento risultanti non estinti alla chiusura dell’esercizio finanziario.

          Il comma 3 dell’articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          Articolo 5

          Il comma 1 dell’articolo 5, prevedendo l’abrogazione dell’articolo 23 del Codice dell’ordinamento militare, dispone la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

          La relazione illustrativa ritiene trattarsi di "materie oggi ampiamente sviluppate nell’ambito dello Stato maggiore della difesa e coordinate nell’ambito del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, nonché trattate dagli uffici di diretta collaborazione e dall’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, direttamente dipendenti dal Ministro. Attraverso tali organi e uffici, le autorità di vertice militare e politico acquisiscono, in tempi più brevi e in modo più diretto, gli elementi di informazione e di valutazione necessari per le decisioni politico militari, sicché l’acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio superiore delle Forze armate si risolve in un superfluo passaggio procedurale".

          Ai sensi dell’articolo 81 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, il Consiglio superiore delle Forze armate è sentito per:

          a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

          b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

          c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

          d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.

           Il comma 2 prevede, data la complessità dell’intervento, la possibilità di prorogare annualmentecon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’Economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, sulla base dell’andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.