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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Le specifiche misure di contenimento della spesa per consumi intermedi

La categoria di spesa per consumi intermedi è quella sulla quale si è concentrata parte preponderante delle misure di contenimento adottate nel corso della XVI legislatura, in quanto essa, oltre a  rappresentare una delle principali voci di uscita relative al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, ha manifestato, nel corso del tempo,  un andamento incrementale.

Le uscite per consumi intermedi della P.A. evidenziano, in termini nominali, nel periodo dal 1990 al 2012 una crescita del 156 per cento. Avendo riguardo ai sottosettori in cui è articolata la pubblica amministrazione, la crescita maggiore è stata quella delle amministrazioni locali, trainata dalla spesa del settore sanitario, che si è quasi triplicata. In termini percentuali sul PIL, i consumi intermedi della P.A. sono passati dal 4,9 per cento nel 1990 al 5,7 per cento nel 2012.

Il legislatore è più volte intervenuto su tale categoria economica, da un lato rendendo più stringenti le misure di contenimento già adottate nelle precedenti legislature, come quelle in materia di studi e relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, auto di servizio e organi collegiali, e dall’altro portando avanti la realizzazione del programma di razionalizzazione degli acquisti della  pubblica  amministrazione e di e-procurement, che vede nella centralizzazione delle procedure di acquisto coordinata dalla Società Consip il suo fulcro essenziale.

Va rammentato che gli effetti dei citati interventi si cumulano a quelli determinati da interventi di portata più generale e trasversale, quali, per il settore statale, i tagli lineari alle dotazioni di bilancio.

Si è poi anche intervenuti con misure ad hoc sugli acquisti di beni e servizi nel settore sanitario .

Con riferimento all’ambito soggettivo delle misure di contenimento, va evidenziato che è stato specificamente sancito all’interno della legge di contabilità (articolo 1, comma 2 della legge n. 196/2009, come sostituito dall’articolo 5, comma 7 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in legge n. 44/2012) un concetto ampio di pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, stabilendosi che dall’anno 2012, per amministrazioni pubbliche - laddove queste siano genericamente citate - si intendono non solo gli enti e i soggetti appartenenti al conto economico della P.A., come individuato annualmente dall’ISTAT con apposito Comunicato, bensì anche le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina del pubblico impiego.

L’ultimo elenco degli enti appartenenti al conto economico della P.A. predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, è quello di cui al Comunicato ISTAT pubblicato in G.U. n. 227 del 28 settembre 2012.

Spese per collaborazioni e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, auto di servizio, formazione

Su tali settori si è intervenuti, inasprendo e meglio implementando i limiti già fissati nelle precedenti legislature, dapprima con l’articolo 61 del D.L. n. 112/2008 e successivamente, con l’articolo 6, commi da 7 a 10 del D.L. n. 78/2010, che ha di fatto superato il primo intervento, nonché con una serie di ulteriori specifici provvedimenti.

L’articolo 61 del D.L. n. 112/2008, aveva previsto significative limitazioni in materia, disponendo a decorrere dal 2009 il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007; il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007; una riduzione del 30 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 delle spese complessive per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni, con esclusione delle autorità amministrative indipendenti, degli enti territoriali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti previdenziali privatizzati. Tali misure sono state di fatto superate dal successivo intervento legislativo contenuto nell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, come di seguito si illustra.

Va precisato, in via preliminare, che le norme di contenimento fissate dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 si applicano agli enti locali, mentre non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Pur tuttavia, per quanto concerne le regioni a statuto ordinario, si è disposto che, a decorrere dall’anno 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali a favore di esse sia accantonata per essere successivamente svincolata a favore di quelle regioni che hanno attuato le misure di contenimento sui costi dei consigli regionali di cui all’articolo 3 del D.L. n. 2/2010 e che hanno aderito volontariamente alle regole di contenimento previste dal citato articolo 6. A tal fine, sono considerate adempienti le regioni a statuto ordinario che registrano un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno e che hanno rispettato il medesimo patto (articolo 6, comma 20, D.L. n. 78/2010). I criteri attuativi della sopra descritta norma sono stati fissati con il D.M. 21 dicembre 2012.

Inoltre, anche le società inserite nel conto economico della pubblica amministrazione sono tenute a conformarsi ai principi vigenti di riduzione della spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché al divieto di sponsorizzazione, sanciti dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010.

Per ciò che concerne le norme di contenimento intervenute successivamente al D.L. n. 78/2010, si osservi che la maggior parte di esse sono esplicitamente rivolte a tutti gli enti e a tutte le amministrazioni del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nel quale dunque sono incluse anche le regioni e gli enti locali, nonché anche alle Autorità indipendenti (delle quali solo alcune sono incluse nel conto della P.A), ivi compresa la Consob. Procedendo all’esame delle diverse misure di contenimento, se ne indicherà comunque di seguito lo specifico ambito soggettivo di applicazione.

Spese per collaborazioni e consulenze

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di riduzione della spesa di cui sopra costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Nel complesso della spesa soggetta a riduzione, non sono ricomprese le spese per gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

 Il limite si applica:

  • alle amministrazioni incluse nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti (comma 7).
  • alle società inserite nel conto economico della P.A. (comma 11).

La riduzione in questione non si applica alle spese dei seguenti soggetti:

  • università;
  • enti e fondazioni di ricerca ed enti equiparati;
  • enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
  • enti di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione (comma 7 e comma 21-bis).

La riduzione non si applica inoltre alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale vigili del fuoco (comma 7).

E’ possibile effettuare variazioni compensative tra le spese oggetto di riduzione, e dunque con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione. Le variazioni devono assicurare l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

A tale previsione generale si sono aggiunti il D.L. n. 95/2012 e la legge di stabilità 2013 con ulteriori precisi vincoli.

In particolare, il D.L. n. 95/2012 (art. 5, comma 9), ha stabilito il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Tale nuovo divieto si applica:

  • alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., in cui sono comprese anche le regioni e gli enti locali. Per gli enti territoriali, in particolare, il divieto in esame costituisce disposizione di coordinamento della finanza pubblica.
  • alle altre pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001.

L’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell’organizzazione del Governo, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

  • alle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Ai sensi della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012, art. 1, commi 146 – 148) è stato introdotto:

  • il divieto di conferire incarichi di consulenza informatica se non nei casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione del divieto comporta la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente.

Il divieto si applica alle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico della P.A. – nel quale sono incluse anche le regioni e agli enti locali –, alle altre amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, alle Autorità indipendenti, nonché alla CONSOB (comma 146).

  • il divieto di rinnovo di incarichi con contratti di lavoro autonomo, conferiti in via temporanea a soggetti esterni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, con limitazione della possibilità di proroga a casi eccezionali e fermo restando il compenso originario (comma 147, che modifica il citato D.Lgs. n. 165/2001).

Tale divieto si applica anche alle società a controllo pubblico diretto o indiretto strumentali (comma 148).

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

Ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità (comma 7).

I limite si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le Autorità indipendenti, nonché alle società inserite nel conto economico della P.A. (comma 11).

Il limite non si applica:

  • ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca;
  • agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari;
  • alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e di Polizia;
  • agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
  • agli enti di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione (art. 6, comma 21-bis).

Per il 2012, il limite non ha trovato applicazione alle mostre autorizzate, entro la spesa complessivo 40 milioni di euro, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia.

A partire dal 1° luglio 2010, l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione ed eventi similari, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle Agenzie e da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

L’autorizzazione è concessa solo nei casi in cui non sia possibile limitarsi all’uso dei mezzi di comunicazione istituzionale via internet. In ogni caso, gli eventi autorizzati non devono comportare aumento delle spese destinate alla predette finalità e si devono svolgere al di fuori dell’orario di ufficio, senza dunque corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

L’autorizzazione è rilasciata per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno; per le autorità indipendenti, dai rispettivi organi di vertice.

Anche tra tali tipologie di spese soggette a riduzione è possibile di effettuare variazioni compensative.

Spese per sponsorizzazioni

Ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 2011, vige il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (comma 9).

La misura si applica:

  • alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A.
  • alle Autorità indipendenti,
  • alle società inserite nel conto economico della P.A. (art. 6, comma 11).

Il divieto non si applica agli:

  • enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
  • enti di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione (art. 6, comma 21-bis).
Spese per missioni

Ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, a decorrere dall’anno 2011 vige il limite di effettuare spese per missioni, anche all'estero. per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Gli atti posti in essere in violazione del suddetto limite costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il limite opera per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le Autorità indipendenti.

Sono escluse dal limite:

  • le missioni internazionali di pace e delle Forze armate,
  • le missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura,
  • le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione italiana a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico (per l’interpretazione di tale esclusione, si veda l’articolo 4 della legge n. 217/2011);
  • le missioni per lo svolgimento di compiti ispettivi
  • le missioni svolte dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati (esclusione introdotta dall’articolo 29, comma 15, legge n. 240/2010).

Il limite non si applica agli:

  • enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
  • enti di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione (art. 6, comma 12 e comma 21-bis).

Il limite può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e di revisione dell'ente.

Non sono inoltre più dovute una serie di diarie per le missioni all'estero (quelle di cui all'art. 28 del D.L. n. 223/2006) tranne quelle per missioni internazionali di pace e a quelle effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E’ stato rimesso ad un decreto del Ministero degli affari esteri (D.M. 23 marzo 2011) la fissazione di misure e limiti al rimborso delle spese di vitto e alloggio.

Infine, con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011, art. 4, comma 98) è stato previsto che il personale delle amministrazioni statali, in missione per ragioni di servizio all’interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria, deve usufruire per il vitto e l’alloggio, delle strutture della amministrazioni di appartenenza, se disponibili (articolo 4, comma 98,

Spese per autovetture e aerei di servizio

Su tale tipologia di spesa sono stati inseriti limiti che man mano sono divenuti più stringenti nel corso della legislatura.

In primo luogo, il D.L. n. 78/2010, all’articolo 6, comma 14, ha stabilito il divieto, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Il divieto è stato disposto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le Autorità indipendenti.

E’ stata consentita una deroga, per il solo 2011, per i contratti allora già in essere.

Sono stati esclusi dal limite le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il divieto non ha trovato applicazione per gli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; gli enti di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti (art. 6, comma 21-bis).

La misura sopra indicata ha operato fino a tutto l’anno 2012, in quanto il D.L. n. 95/2012 ha introdotto un ulteriore inasprimento che opera a decorrere dall’anno 2013.

A decorrere da tale anno, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011.

Il limite opera per:

  • le amministrazioni del conto economico consolidato della P.A., ivi inclusi gli enti territoriali, per i quali il limite costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost..
  • le società dalle stesse amministrazioni controllate,
  • le Autorità indipendenti, inclusa la Consob.

E’ consentita una deroga, per il solo 2013, per i contratti in essere.

Il limite non si applica alle autovetture utilizzate da:

  • l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione per le frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
  • i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
  • i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli esenziali di assistenza
  • i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico operativa della difesa.

A tale proposito, si prevede che i contratti di locazione e noleggio possano essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle forze di Polizia, con il trasferimento delle relative risorse.

E’ disposta anche la revoca delle gare espletate nell’anno 2012 da Consip S.p.a per la prestazione di noleggio a lungo termine, nonché per la fornitura di acquisto di berline con cilindrata inferiore a 1600 cc. (articolo 5, comma 2)

Il medesimo D.L. n. 95/2012 precisa inoltre che l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare (articolo 5, comma 3).

La violazione del limite nonché dell’obbligo di utilizzo per soli fini di servizio delle autovetture è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (articolo 5, comma 4).

Inoltre, il medesimo provvedimento dispone la riassegnazione all’amministrazione di appartenenza del personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, ovvero l’assegnazione a mansioni differenti.

Infine, una ulteriore è più decisa stretta è intervenuta con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), la quale ha sancito – ferme restando le misure di contenimento disposte a regime dalle citate norme – il divieto (articolo 1, comma 143) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 di acquistare autovetture o stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con la revoca delle relative procedure di acquisto.

Tale divieto opera per:

  • le amministrazioni pubbliche del conto economico della P.A., in cui sono incluse anche regioni ed enti locali,

Per le regioni, l'applicazione del limite costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali previsti dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 174/2012. La comunicazione documentata del rispetto del limite deve avvenire da parte delle regioni con le stesse modalità previste per il rispetto delle altre condizioni indicate ai fini dell’erogazione dei trasferimenti regionali dal citato art. 2, comma 3, del D.L. n. 174/2012.

  • le Autorità indipendenti e la CONSOB.

Il divieto non opera per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si ricorda, inoltre, che il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (legge n. 211/2011) ha stabilito che la cilindrata delle auto di servizio non può essere superiore ai 1600 cc..

Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

Le auto in servizio di cilindrata superiore a 1600 cc. possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite (articolo 2).

Per l’applicazione di tale limite si veda il D.P.C.M. 3 agosto 2011 e la Circolare del Ministero dell’economia e finanze – RGS n. 33/2011.

Il medesimo D.L. n. 98/2011 ha inoltre previsto un limite ai voli di Stato al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale, consentendo eccezioni, specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali.

Tali eccezioni devono essere rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto di Stato (articolo 3).

Spese per formazione

Ai sensi dell’articolo 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010, a decorrere dall'anno 2011, è stato introdotto il limite attività esclusivamente di formazione. La spesa per tali attività non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Il limite si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., incluse le Autorità indipendenti.

Il limite non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

Il limite inolte non si applica agli:

  • enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
  • enti di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione (art. 6, comma 20-bis)

Gli atti adottati violativi del limite costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Le amministrazioni soggette al limite devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.

Riduzione dell'uso della carta

L’eliminazione degli sprechi collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea è stata affrontata, in primo luogo, dall'articllo 27 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che ha stabilito, dal 1° gennaio 2009, un limite alla spesa sostenuta dalla amministrazioni pubbliche per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti a distribuzione gratuita presso altre amministrazioni.

Tale spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2007.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’abbonamento da parte di amministrazioni o enti pubblici alla Gazzetta Ufficiale è telematico.

L'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto a decorrere dal 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati con la pubblicazione nei propri siti informatici.

Infine, si ricorda, relativamente agli enti pubblici non territoriali, chel'articolo 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, per conseguire il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi, ha previsto una specifica riduzione alle spese per comunicazioni cartacee verso gli utenti nell'espletamento delle attività istituzionali in ragione delle nuove modalità di erogazione di servizi online: la riduzione, entro l'anno 2013, deve essere pari ad almeno il 50 per cento delle spese sostenute nel 2011

Gli stessi enti devono procedere progressivamente alla dematerializzazione degli atti, in modo tale da generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

Spese per mobili e arredi

L'articolo 1, comma 141 della legge di stabilità 2012 ha introdotto il divieto di effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese per l’acquisto di mobili e arredi in misura superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011.

È fatta salva l’ipotesi che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili: in tale caso, il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale del bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione della norma in esame.

La violazione dell’obbligo è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Il limite opera per :

  • le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, in cui sono incluse regioni ed enti locali.

Per le regioni, l'applicazione del limite costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali previsti dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 174/2012.

La comunicazione documentata del rispetto del limite deve avvenire con le stesse modalità previste per il rispetto delle altre condizioni indicate ai fini dell’erogazione dei trasferimenti regionali dal citato art. 2, comma 3, del D.L. n. 174/2012.

  • le Autorità indipendenti e la CONSOB.

Il limite non opera:

  • per gli enti e gli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali
  • per gli investimenti connessi agli interventi speciali per la coesione economico sociale del Paese, per rimuovere gli squilibri e favorire l’effettivo esercizio della persona, ai sensi dell’articolo 119, quinto comma Cost. e finanziati con risorse aggiuntive.
Spese per organi collegiali e altri organismi

La materia è stata oggetto di più interventi normativi, anche nel corso delle precedenti legislature. Nella XVI legislatura si è dunque intervenuti su un ambito già “tagliato” in precedenza.

In primo luogo, l’articolo 61 del D.L. n. 112/2008 ha disposto che le spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati sono ridotte del 30 per cento rispetto a quelle sostenute nel 2007.

La riduzione opera a decorrere dall’anno 2009 e si applica alle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato della P.A.

Sono escluse esplicitamente:

  • le Autorità indipendenti;
  • gli enti previdenziali privatizzati (commi 1 e 15).

Il limite sopra descritto non si applica in via diretta alle le regioni, alle province autonome, agli enti di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 61 del D.L. n. 112/2008, il 50 per cento dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per l’attività di componente o segretario di collegi arbitrali deve essere versato all’entrata statale.

Successivamente, l’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 ha sancito il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Tale partecipazione può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono essere superiori a 30 euro a seduta giornaliera.

Il carattere onorifico della partecipazione non trova inoltre applicazione per :

  • le Università nonché gli enti e le Fondazioni di ricerca e organismi equiparati;
  • Camere di commercio;
  • enti del servizio sanitario nazionale;
  • enti indicati nella tabella C della legge di stabilità;
  • enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
  • ONLUS e associazioni di promozione sociale,
  • enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante
  • le società.

Inoltre il carattere onorifico della partecipazione ad organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non riguarda i collegi dei revisori dei conti e sindacali e il ruolo di revisori dei conti (art. 35, comma 2-bis, D.L. n. 5/2012).

Spese per hardware e software

L’articolo 1, comma 26-bis, del D.L. n. 95/2012, al fine della “riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato”, ha disposto:

  • per il triennio 2013-2015, la riduzione dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, di almeno il 10 per cento rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati.
    • per il medesimo periodo, la riduzione di almeno il 5 per cento dei costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software.

    L'articolo 1, comma 156 della legge di stabilità 2013 ha demandato l'attuazione delle citate misure di riduzione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale allo stato non risulta adottato.