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Spazio aereo comune europeo

La legge 4 giugno 2010, n. 91 ha autorizzato la ratifica dell'Accordo relativo all’istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, oltre all’Islanda e alla Norvegia, da un lato, e gli Stati dell’area balcanica occidentale (per il Kosovo, la missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite,  UNMIK, dall'altro. L'Accordo costituisce un significativo superamento della precedente dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei e, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, prevede l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

L'intesa è il risultato delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005 e fatte proprie successivamente dal Consiglio dell'Unione europea, con la finalità di adeguare gli accordi bilaterali - vigenti nel settore tra ciascuno Stato UE e paesi terzi - con la normativa comunitaria in vigore, nel contesto di un ampliamento dell’accesso al mercato del trasporto aereo.

L’attuazione dell’Accordo è articolata in tre fasi ed i tempi di transizione dall’una all’altra differiranno a seconda del periodo impiegato dal singolo Paese firmatario a raggiungere gli standard fissati dall'Unione europea (il cd. acquis comunitario). Con l'entrata in possesso, da parte dei Paesi firmatari, dei requisiti necessari per accedere alla prima fase, verrà firmato un protocollo aggiuntivo che diverrà parte integrante dell'accordo ECAA.

L’Accordo è composto di trentaquattro articoli che definiscono il funzionamento generale dell’ECAA e che costituiscono l’Accordo di base, quattro allegati nove Protocolli previsti dall’articolo 27 dell’Accordo di base, ognuno adeguato alle specifiche situazioni della Parte associata (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Romania, Kosovo), con l’indicazione delle condizioni da adempiere per consentire la transizione da una fase all’altra.

Particolare rilievo assumono le previsioni di cui all’articolo 6, che attuano il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità e quelle recate agli artt. 7-10 che vietano qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un partner ECAA nel territorio di ciascuno di essi, con conseguente accesso alle attività non salariate, possibilità di costituzione e gestione di imprese e di società alle condizioni previste dalla legislazione del Paese di stabilimento, nonché di apertura di agenzie. Vengono inoltre abolite le restrizioni quantitative ai trasferimenti di attrezzature, pezzi di ricambio e altri dispositivi, qualora necessari al vettore aereo ECAA al fine di proseguire la propria attività alle condizioni stabilite nell'Accordo.

Restano invece inalterati i divieti e le restrizioni applicati dalle Parti contraenti ad importazione, esportazione e transito per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, sanitari e di protezione della salute umana e animale, nonché di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Per quanto attiene alla sicurezza aerea, le Parti provvedono affinché gli aeromobili di una Parte che atterrino sul territorio di un’altra Parte contraente rispettino le norme di sicurezza internazionali e siano sottoposti ad opportune ispezioni degli equipaggi e delle attrezzature.

Le Parti si impegnano altresì reciprocamente a proteggere l’aviazione civile da qualsiasi atto di pirateria avente lo scopo di minacciare la sicurezza di passeggeri, equipaggi, aeroporti e impianti adibiti al supporto della navigazione aerea. È inoltre fissato un obbligo di cooperazione reciproca nel caso in cui si verifichino atti che possano pregiudicare la sicurezza.

Al fine di agevolare l’applicazione della legislazione relativa al "Cielo unico europeo" in ambito ECAA, le Parti si impegnano ad organizzare specifiche strutture preposte alla gestione del traffico aereo, istituendo in particolare organismi nazionali di controllo che, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, devono essere separati dai soggetti prestatori di servizi di gestione della navigazione aerea.

L’Unione europea s'impegna a coinvolgere le Parti associate nelle iniziative operative connesse al "Cielo unico europeo", in particolare in vista dell'istituzione di "blocchi funzionali" per una più razionale ed efficace gestione dello spazio aereo. L’Unione europea dispone, altresì, che le Parti siano pienamente associate all’elaborazione di un piano per la gestione del traffico aereo (ATM) nell’ambito del Programma di attuazione tecnica del "Cielo unico europeo" (SESAR), che permette di coordinare la ricerca, l’elaborazione e l’introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo.

L’Accordo prevede inoltre la graduale applicazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, di aiuti e monopoli di Stato (richiamati nell’allegato 3) ed istituisce un Comitato misto, formato da rappresentanti delle Parti contraenti (che hanno facoltà di chiederne la convocazione), presieduto a turno da un partner ECAA o dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, che si riunisce almeno una volta all’anno per la verifica dello stato di applicazione dell’Accordo, l’adozione di raccomandazioni e di tutte le decisioni contemplate dall’Accordo stesso