La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit è stata istituita exarticolo 13del decreto legislativo 150/2009 con la funzione di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione delle amministrazioni; di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. A tali attribuzioni si affianca il compito di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l’accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento.
L’art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), attuando le Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, ha inoltre individuato l’Autorità nazionale competente a coordinare l’attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Civit, modificando la distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopriva secondo la normativa previgente.
La Commissione esercita le proprie attribuzioni «in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia», in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Poteri
Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione è, innanzitutto, dotata di poteri di indirizzo, monitoraggio e controllo dell’operato delle amministrazioni nei settori della valutazione e della trasparenza. Tra questi, in particolare, la Commissione:a) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance mediante il quale le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, nonché definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance;
b) adotta le linee guida per la redazione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione a cura delle singole amministrazioni, nonché per la definizione degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
c) definisce i requisiti dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, che sostituiscono all’interno delle amministrazioni i servizi di controllo interno;
d) fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
e) verifica la corretta redazione Piano della performance e della Relazione sulla performance da parte delle amministrazioni centrali e analizza quelle degli enti territoriali secondo un meccanismo a campione, formulando osservazioni e specifici rilievi;
f) redige la graduatoria di perfomance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che deve essere fornita, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ai fini della ripartizione delle risorse della contrattazione decentrata;
g) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione.
Nell’esercizio delle competenze concernenti la salvaguardia della trasparenza, la Commissione: predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza che deve essere adottato da ciascuna amministrazione, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione; realizza e gestisce il portale della trasparenza che contiene i dati relativi alle amministrazioni pubbliche, in collaborazione con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (ora DigitPA).
In quanto opera come Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 190/2012 la CIVIT:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica,
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Infine, la Commissione è titolare di poteri e rapporti istituzionali: oltre a quelli già citati, essa definisce protocolli di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’Anci e l’Upi per lo svolgimento delle relative attività nei confronti delle autonomie territoriali. Inoltre, la Commissione ha un potere di proposta al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della emanazione delle direttive sugli standard qualitativi dei servizi pubblici. Da ultimo, è previsto che la Commissione trasmetta una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, nonché sviluppi ed intrattenga rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale.
Composizione
La Commissione è organo collegiale composto da tre componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale.
Si segnala che il numero dei componenti è stato ridotto a tre, secondo quando previsto dal D.L. n. 201 del 2011, in particolare dall’articolo 32, comma 1, lett.h) recante disposizioni in merito alla riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province.
I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta.
I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. A seguito di modifica introdotta dal D.L. 225/2010 (art. 2, co. 12-decies), i componenti della Commissione che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati sono collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta.
Il comma 1 dell’articolo 34-bis della legge 179/2012 ha modificato le modalità di elezione del presidente della Civit, quale autorità nazionale anticorruzione, il quale dovrà essere nominato, con le forme e le modalità già previste ex lege, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione.
I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto ex art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
L'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 214 del 2011) prevede la definizione del trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni attraverso, l’emanazione di un DPCM, previo parere delle Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’art. 23-ter, tale definizione va effettuata adottando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione che assume, quindi, la funzione di indice di riferimento costante per la definizione del trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato.
In attuazione di quanto sopra disposto è stato emanato il DPCM 23 marzo 2012 che fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali in euro 293.658,95, cifra equivalente a quella spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011. Va segnalato che tale ammontare sconta un effetto riduttivo derivante da disposizioni contenute nel D.L. 78/2012 - che hanno inciso il trattamento dei magistrati - che dovrebbe essere annullato in conseguenza della declatoria di illegittimità di tali disposizioni contenuta nella sentenza 233/2012 della Corte costituzionale.
Organizzazione
La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il funzionamento, nonché la disciplina dell'autonoma gestione finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (v. D.M. 12 marzo 2010 e D.M. 1° luglio 2010).
La Commissione determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità, da coprire con il ricorso al comando o fuori ruolo ovvero mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma.
La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della stessa Commissione. La struttura operativa si articola nell’ufficio amministrativo-contabile e per la gestione del personale e nell’ufficio per il supporto all'attività della Commissione. Nell’ambito della Commissione, inoltre, è istituita la Sezione per l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni, a cui sono assegnati, con delibera della Commissione, personale della struttura ed esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione (a valere sul contingente di esperti complessivo, di cui sopra). La Sezione ha il compito di favorire la diffusione della legalità e della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.
Per il finanziamento della Commissione è previsto uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
L’art. 5, co. 12. del D.L. 95/2012 (c.d. spendig review) ha previso la destinazione al funzionamento della CIVIT le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi.