Il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) è stato istituito dal D.Lgs. n. 322 del 1989 al fine di razionalizzare la produzione e la diffusione dell’informazione statistica ufficiale mediante un disegno di coordinamento organizzativo e funzionale che coinvolge l’intera organizzazione pubblica.
Una posizione centrale del SISTAN è riservata all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) che si pone quale punto di riferimento di tutta l’attività, e al quale sono innanzitutto affidate le tradizionali attribuzioni in materia di elaborazione statistica, dall’esecuzione dei censimenti e di altre importanti rilevazioni (ad esempio, le indagini campionarie sulle famiglie e sulle imprese), alla pubblicazione e diffusione delle ricerche e degli studi effettuati da esso o da altri uffici del SISTAN che non possono provvedervi direttamente. In particolare, gli uffici di statistica presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono posti alle dipendenze funzionali dell’ISTAT, il quale esercita poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici statistici regionali e delle province autonome.
In particolare, l'ISTAT è un ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, di recente oggetto di riordino ad opera del D.P.R. n. 166 del 7 settembre 2010 che, all’art. 2, ne disegna i compiti, prevedendo che, quelli di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 322/1989 vengano esercitati anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee; nel regolamento (CE) n. 177/2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e ai principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità della autorità statistiche nazionali e comunitarie. Nell’ambito di tale contesto, l’ISTAT, ai sensi del citato art. 2, provvede inoltre:
Si fa presente che il quadro normativo europeo di riferimento comprende, oltre a quelli sopra riportati, svariati altri regolamenti e direttive comunitarie, relativi alla produzione statistica ufficiale nei diversi settori della vita economica e sociale, quali le statistiche economiche congiunturali e strutturali, nonché di conti nazionali, prezzi al consumo, occupazione e disoccupazione.
In aggiunta a quanto sopra riportato, è opportuno aver presente che l’Istat fornisce anche dati e prodotti dell’Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione Europea) tramite l'ESDS (European Statistical Data Support). L'Eurostat è una Direzione Generale della Commissione Europea che raccoglie ed elabora dati dagli Stati membri a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati membri e fornendo all'Unione Europea un servizio informativo statistico basato sui dati comparabili tra Paesi e regioni.
In materia è intervenuto l’art. 3 del D.L. 179/2012, che, al comma 4,demanda a un regolamento governativo di delegificazione, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riforma dell’organizzazione del Sistema statistico nazionale, dettando i relativi principi.
Il provvedimento deve essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
I principi e criteri direttivi indicati tendono a implementare il funzionamento dell’apparato statistico al fine di perseguire le seguenti specifiche finalità:
Parallelamente, il D.L. 179/2012 (art. 3, co. 6) prevede la reistituzione della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, riscrivendo l’art. 12 del D.Lgs. n. 322/1989, recante la relativa disciplina. Tale Commissione, infatti, avrebbe dovuto essere soppressa alla scadenza, in base alle disposizioni del decreto-legge sulla cd. spending review (art. 12, comma 20, D.L. 95/2012). In particolare: