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Temi dell'attività Parlamentare

Il riordino del Sistema statistico nazionale

Il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) è stato istituito dal D.Lgs. n. 322 del 1989 al fine di razionalizzare la produzione e la diffusione dell’informazione statistica ufficiale mediante un disegno di coordinamento organizzativo e funzionale che coinvolge l’intera organizzazione pubblica.

Una posizione centrale del SISTAN è riservata all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) che si pone quale punto di riferimento di tutta l’attività, e al quale sono innanzitutto affidate le tradizionali attribuzioni in materia di elaborazione statistica, dall’esecuzione dei censimenti e di altre importanti rilevazioni (ad esempio, le indagini campionarie sulle famiglie e sulle imprese), alla pubblicazione e diffusione delle ricerche e degli studi effettuati da esso o da altri uffici del SISTAN che non possono provvedervi direttamente. In particolare, gli uffici di statistica presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono posti alle dipendenze funzionali dell’ISTAT, il quale esercita poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici statistici regionali e delle province autonome.

In particolare, l'ISTAT è un ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, di recente oggetto di riordino ad opera del D.P.R. n. 166 del 7 settembre 2010 che, all’art. 2, ne disegna i compiti, prevedendo che, quelli di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 322/1989 vengano esercitati anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee; nel regolamento (CE) n. 177/2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e ai principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità della autorità statistiche nazionali e comunitarie. Nell’ambito di tale contesto, l’ISTAT, ai sensi del citato art. 2, provvede inoltre:

  • a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche;
  • allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;
  • a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici.

Si fa presente che il quadro normativo europeo di riferimento comprende, oltre a quelli sopra riportati, svariati altri regolamenti e direttive comunitarie, relativi alla produzione statistica ufficiale nei diversi settori della vita economica e sociale, quali le statistiche economiche congiunturali e strutturali, nonché di conti nazionali, prezzi al consumo, occupazione e disoccupazione.

In aggiunta a quanto sopra riportato, è opportuno aver presente che l’Istat fornisce anche dati e prodotti dell’Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione Europea) tramite l'ESDS (European Statistical Data Support). L'Eurostat è una Direzione Generale della Commissione Europea che raccoglie ed elabora dati dagli Stati membri a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati membri e fornendo all'Unione Europea un servizio informativo statistico basato sui dati comparabili tra Paesi e regioni.

In materia è intervenuto l’art. 3 del D.L. 179/2012, che, al comma 4,demanda a un regolamento governativo di delegificazione, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riforma dell’organizzazione del Sistema statistico nazionale, dettando i relativi principi.

Il provvedimento deve essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

I principi e criteri direttivi indicati tendono a implementare il funzionamento dell’apparato statistico al fine di perseguire le seguenti specifiche finalità:

  • rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
  • migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico;
  • favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali;
  • semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
  • migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN;
  • adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali e amministrativi oggetto di trattamento per finalità statistiche.

Parallelamente, il D.L. 179/2012 (art. 3, co. 6) prevede la reistituzione della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, riscrivendo l’art. 12 del D.Lgs. n. 322/1989, recante la relativa disciplina. Tale Commissione, infatti, avrebbe dovuto essere soppressa alla scadenza, in base alle disposizioni del decreto-legge sulla cd. spending review (art. 12, comma 20, D.L. 95/2012). In particolare:

  • viene modificato il nome della Commissione, che diviene Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica;
  • viene meno il riferimento esplicito all’istituzione della Commissione presso la Presidenza del Consiglio, anche se le funzioni di segreteria restano affidate al Segretariato generale presso la Presidenza, che istituisce a tal fine una struttura di segreteria (e non più un ufficio che può avvalersi di esperti esterni);
  • le funzioni dell’organo restano sostanzialmente invariate, anche se viene meno il riferimento esplicito alla vigilanza sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche adottate e vengono diversamente delineate le funzioni in materia di segreto statistico e tutela dei dati personali;
  • il numero dei membri della Commissione è ridotto da 9 a 5;
  • è ripristinata la disposizione che disciplina la durata in carica dei membri, determinata in 5 anni, e prevede la non confermabilità. Il testo originario dell’art. 12, comma 5 del D.Lgs. 322/1989 prevedeva che i membri della commissione durassero in carica sei anni senza possibilità di essere confermati. Successivamente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al DPR 14 maggio 2007, n. 84, all’art. 6 ha previsto la soppressione di tale comma.
  • è previsto che la partecipazione alla Commissione è gratuita e che gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione dei membri alle riunioni sono a carico dell’ISTAT.