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Proroga magistratura onoraria

L’art. 1, comma 395, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga al 31 dicembre 2013 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

In particolare, il primo periodo modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo sul giudice unico (n. 51/1998) – che a sua volta ha novellato l’ordinamento giudiziario - prorogando l'applicabilità delle disposizioni che consentono ai magistrati onorari di essere addetti al tribunale ordinario (GOT) e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (VPO).

Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, e prorogato da vari provvedimenti d’urgenza, era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2012 dall'articolo 15 del decreto-legge n. 212 del 2011.

Il secondo periodo interviene più specificamente sui giudici onorari il cui mandato era in scadenza al 31 dicembre 2012. La proroga nelle funzioni opera fino a tutto il 31 dicembre 2013. Analiticamente, la disposizione:

  • proroga al 31 dicembre 2013 i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2012 (e che non sarebbero stati altrimenti confermabili nell’ordinamento giudiziario);
  • proroga a tutto il 31 dicembre 2013 i giudici di pace il cui mandato sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2012 (e per i quali non sarebbe consentita un’ulteriore conferma ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 374 del 1991 ).

 Anche in questo caso la proroga opera dal 1° gennaio 2013 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.