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Temi dell'attività Parlamentare

La tutela dei diritti fondamentali nell'UE

L’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona stabilisce:

  • il riconoscimento da parte dell’Unione dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , che acquisisce lo stesso valore giuridico dei Trattati;
  • l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

L’articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che l’accordo sull’adesione alla CEDU dovrà essere concluso dal Consiglio all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo e con ratifica da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Alla luce del nuovo impulso fornito dal Trattato di Lisbona, la tutela dei diritti fondamentali con particolare riguardo alla lotta al razzismo e alla xenofobia, alla protezione dei minori e dei gruppi più vulnerabili costituisce una priorità nel programma 2010-2014 per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma), adottato dal Consiglio europeo il 10-11 dicembre 2009.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Nel giugno 1999 il Consiglio europeo di Colonia ha convenuto che fosse opportuno riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione europea (UE), per dare loro maggiore visibilità.

In particolare, il Consiglio europeo aveva indicato che occorreva includere nella Carta i principi generali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell’UE. Inoltre, la Carta doveva includere i diritti fondamentali attribuiti ai cittadini dell'UE, nonché i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale del Consiglio d’Europa e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, come pure i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Carta è stata elaborata da una Convenzione composta da un rappresentante di ogni paese dell’UE e da un rappresentante della Commissione europea, nonché da 16 membri del Parlamento europeo e 30 dei Parlamenti nazionali (2 per ogni Parlamento nazionale) ed è stata inizialmente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza.

La Carta, con le modifiche apportate in vista del suo inserimento nel Trattato costituzionale (Trattato mai entrato in vigore), è stata nuovamente proclamata solennemente in occasione della seduta plenaria del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea.

Infine, nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati (A differenza di quanto originariamente previsto dal Trattato costituzionale, mai entrato in vigore, il Trattato di Lisbona non prevede l’inclusione del testo della Carta nei Trattati).

Merita sottolineare che la Carta non conferisce all'UE una facoltà generale di intervento in tutti i casi di violazione dei diritti fondamentali da parte di autorità nazionali: essa si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Gli Stati membri possiedono una regolamentazione nazionale molto ampia sui diritti fondamentali, il cui rispetto è garantito dalle giurisdizioni nazionali.

L’art. 6 del Trattato sul l’Unione europea stabilisce, infatti, che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

Il protocollo n. 30, allegato ai Trattati introduce misure specifiche per il Regno Unito e la Polonia, in particolare: apportando limitazioni alla giurisdizione della Corte di giustizia europea e dei tribunali nazionali in materia di conformità della normativa nazionale dei due Stati membri rispetto ai diritti, libertà e princìpi sanciti dalla Carta e prevedendo che ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, essa si applicherà a Regno Unito e Polonia solo nella misura in cui i princìpi e i diritti in essa contenuti siano riconosciuti nelle leggi e nelle pratiche di Regno Unito e Polonia.

Una dichiarazione n. 61 unilaterale della Polonia, allegata all’atto finale del Trattato di Lisbona, afferma che la Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo.

Il 9 ottobre 2012 la Commissioni affari costituzionali del Parlamento europeo ha espresso un parere contrario alla richiesta avanzata dalla Repubblica ceca di aderire al protocollo derogatorio relativo al Regno unito e alla Polonia. La questione è all’attenzione del Consiglio europeo.

 Contenuto

La Carta dei diritti fondamentali comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi:

  • capo I: dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
  • capo II: libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d’informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);
  • capo III: uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);
  • capo IV: solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d’interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);
  • capo V: cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
  • capo VI: giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
  • capo VII: disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta (ambito di applicazione, portata e interpretazione dei diritti e dei principi, livello di protezione, divieto dell’abuso di diritto).  
Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE

Nell'ottobre 2010 la Commissione ha adottato una strategia per garantire l'effettivo rispetto della Carta (COM(2010)573) e ha elaborato una "check-list dei diritti fondamentali " per agevolare la valutazione del loro impatto su tutte le proposte legislative. La Commissione si è inoltre impegnata a pubblicare una relazione annuale sull'applicazione della Carta al fine di monitorare i progressi realizzati.

In tale quadro, il 16 aprile 2012 è stata presentata la relazione sull’applicazione della Carta relativa all’anno 2011 (COM(2012)169). Partendo dalla considerazione che , nell’attuale periodo di crisi economica, un contesto giuridicamente stabile basato sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali costituisce la migliore garanzia per instaurare un clima di fiducia da parte dei cittadini e di sicurezza dei partner e degli investitori, la Commissione ricorda le iniziative assunte dalle istituzioni europee nel corso del 2011 in applicazione dei principi della Carta, incluse le azioni relative all’attuazione della Strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015),

In particolare la relazione rammenta che nel corso del 2011 la Commissione ha rafforzato la valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali a cui procede prima di adottare le proposte, attraverso l’adozione di nuove linee guida in materia (SEC(2011)567) e l’istituzione di un gruppo interservizi sull'attuazione della Carta.

E’ dato inoltre rilievo alla dimensione dei diritti fondamentali nell’attività del  Parlamento europeo e del Consiglio in qualità di colegislatori. In particolare il Consiglio si è impegnato a garantire che, nel proporre modifiche a iniziative legislative della Commissione o nel presentare iniziative proprie, gli Stati membri valutino  l'impatto dei loro interventi sui diritti fondamentali (conclusioni del 5 febbraio 2011), e ha fissato orientamenti per individuare e affrontare le questioni attinenti ai diritti fondamentali nelle discussioni sulle proposte dinanzi ai suoi organi preparatori.

Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale, la relazione osserva che la Corte di giustizia dell'Unione europea rinvia sempre più spesso alla Carta: il numero di sentenze che la citano nella motivazione sarebbe aumentato di più del 50% rispetto al 2010, passando da 27 a 42. Conterrebbero sempre più spesso riferimenti alla Carta anche le questioni poste alla Corte di giustizia dalle giurisdizioni nazionali (domande di pronunzia pregiudiziale): fra il 2010 e il 2011 tali riferimenti sono aumentati del 50%, da 18 a 27.

Relativamente alla tutela dei diritti fondamentali nelle differenti politiche dell’Unione, il documento attribuisce particolare rilevanza alle recenti iniziative delle istituzioni UE in materia di:

  • promozione della parità tra uomini e donne nell'UE (dichiarazione "Impegno formale per più donne alla guida delle imprese europee" raccomandazioni sul divario retributivo fra uomini e donne, sulle strutture per l'infanzia e sulle misure fiscali dissuasive per le seconde fonti di reddito, al fine di rafforzare la posizione delle donne sul mercato del lavoro);
  • tutela del diritto dei cittadini alla libera circolazione (monitoraggio dell’applicazione della direttiva 2004/38/CE, anche con riferimento a specifiche iniziative dei governi di Francia, Olanda e Danimarca; proposte legislative sulla valutazione Schengen e sulle condizioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne);
  • promozione dei diritti dei minori ( adozione del Programma UE per i diritti dei minori (COM2011)60) per il periodo 2011-2014, adozione della direttiva in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia; iniziative per una  coerente applicazione della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori da parte dell'Unione e dei paesi terzi aderenti (Albania, Andorra, Armenia , Gabon, Marocco, Russia, Seychelles e Singapore).
  • rafforzamento dei diritti delle vittime e dei diritti processuali (adozione della direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato; proposta di direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto; Libro verde sulla detenzione nell'Unione europea COM(2011) 327);
  • lotta contro le espressioni di odio razziale e xenofobo (monitoraggio del recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale e della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; promozione dell'integrazione sociale ed economica dei Rom con la comunicazione della Commissione "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"(COM(2011)173).

La Comunicazione della Commissione europea è stata favorevolmente accolta dal Consiglio Affari generali che, nelle conclusioni adottate in materia adottate il 26 giugno 2012, ha sottolineato, tra l’altro, che l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come previsto all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, rafforzerà la coerenza nella protezione dei diritti umani in Europa.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Nelle già citate conclusioni del 26 giugno 2012, sull’applicazione della Carta, il Consiglio sottolinea che i dati raccolti dall'Agenzia UE per i diritti fondamentali su argomenti tematici specifici e i pareri forniti conformemente al suo mandato restano uno strumento importante per le istituzioni dell'UE e i suoi Stati membri in molte questioni collegate all'attuazione della normativa UE. In questo quadro il Consiglio esorta tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad avvalersi appieno delle competenze specialistiche dell'Agenzia e, ove opportuno e conformemente al suo mandato, a tenere con essa consultazioni sull'evoluzione della legislazione e delle politiche avente implicazioni per i diritti fondamentali.

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, con sede a Vienna, è stata istituita con il regolamento (CE) 168/2007 ed è entrata in funzione il 1° marzo 2007, in sostituzione dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle istituzioni dell’UE e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti nell’adozione di misure o nella definizione di iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. Il regolamento istitutivo attribuisce all’Agenzia i seguenti compiti:

  • formulare e pubblicare conclusioni e pareri per l’Unione e per gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’UE, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
  • rilevare, registrare, analizzare e diffondere informazioni e dati rilevanti; svolgere o promuovere la ricerca e le indagini scientifiche;
  • pubblicare una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell’agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;
  • predisporre una strategia di comunicazione e favorire il dialogo con la società civile, per sensibilizzare il vasto pubblico in materia di diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori;

L’agenzia non può invece esaminare ricorsi di singole persone fisiche o giuridiche.

L’ambito di attività dell’Agenzia è circoscritto all’UE e ai suoi 27 Stati membri. Essa può consentire la partecipazione, come osservatori, dei paesi candidati.

Secondo il regolamento istitutivo, l’Agenzia coordina le sue attività con il Consiglio d’Europa, al fine di sviluppare relazioni in tutti i settori d'interesse comune, in particolare nel campo della promozione e della tutela della democrazia pluralista, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della cooperazione politica e giuridica, della coesione sociale e degli scambi culturali.

A questo scopo, il 31 maggio 2007 il Consiglio ha approvato un memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, in vista dello sviluppo di relazioni in tutti i settori d'interesse comune, Il 28 febbraio 2008 è stato concluso un accordo (decisione del Consiglio 2008/578/CE) che ha stabilito i metodi della cooperazione e le modalità di scambio di informazioni e dati tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa.

Nello svolgimento delle sue funzioni, l’Agenzia coopera inoltre con gli organi dell’OSCE e dell’ONU competenti nel settore umanitario, gli Stati membri (tramite funzionari nazionali di collegamento), le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell’uomo negli Stati membri, l’Istituto europeo per la parità di genere e la società civile (attraverso una rete flessibile, la piattaforma dei diritti fondamentali, meccanismo di scambio e condivisione di conoscenze).

Come previsto dal regolamento istitutivo, con decisione del Consiglio 2008/203/CE del 28 febbraio 2008 è stato adottato il quadro pluriennale per l’Agenzia per il periodo 2007-2012,  volto a definire precisamente i settori tematici di attività.

I settori tematici individuati sono i seguenti:

a) razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;

b) discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);

c) risarcimento delle vittime;

d) diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;

e) asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;

f) visti e controllo delle frontiere;

g) partecipazione dei cittadini dell’Unione al funzionamento democratico della stessa;

h) società dell’informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;

i) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

 E’ attualmente in corso di esame la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (COM(2011)880), nella quale vengono riconfermati i settori tematici già individuati per il periodo precedente.

 Organizzazione

L’Agenzia ha quattro organi:

  • un direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, responsabile della gestione corrente dell’Agenzia e della preparazione ed attuazione del programma di lavoro annuale; attualmente la carica è ricoperta da Morten Kjaerum;
  • un consiglio d’amministrazione, composto da una personalità indipendente nominata da ciascuno Stato membro, tra persone che ricoprano responsabilità di alto livello in seno ad un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell’uomo o di un’altra organizzazione del settore pubblico o privato; una personalità indipendente nominata dal Consiglio d’Europa; due rappresentanti della Commissione;
  • un ufficio di presidenza, designato in seno al consiglio di amministrazione, incaricato di prestare assistenza al consiglio d’amministrazione;
  • un comitato scientifico composto da 11 personalità indipendenti nominate dal consiglio di amministrazione secondo un invito a presentare candidature e procedure di selezione trasparenti, previa consultazione della competente Commissione del Parlamento europeo, con il compito di garantire la qualità scientifica dei lavori dell’Agenzia.