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Temi dell'attività Parlamentare

La riduzione del numero dei consiglieri regionali
Le proposte di legge costituzionale di modifica degli statuti del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia, approvate dall'Assemblea della Camera nella seduta del 3 ottobre 2012, dispongono la riduzione del numero dei consiglieri regionali di tali regioni. La riduzione, che riguarda tre delle cinque regioni ad autonomia speciale, si inscrive nella politica legislativa di contenimento di costi delle istituzioni della legislatura in corso. A tale politica è riconducibile l'art. 14 del D.L. 138/2011, entrato in vigore il 13 agosto 2011, che ha previsto la riduzione entro sei mesi del numero dei consiglieri da parte di tutte le regioni. Tuttavia, poichè la riduzione del numero dei consiglieri riguarda materia di competenza degli statuti regionali, che per le regioni ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale, per tali regioni la riduzione stessa non può essere prevista da fonte normativa ordinaria. Perciò la Consulta, con sent. 198/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo limitatamente alle regioni a statuto speciale.

L'Assemblea della Camera ha approvato, in prima deliberazione, tre proposte di legge costituzionale di modifica degli statuti del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia, che riducono il numero dei consiglieri regionali di tali regioni.

Per il Friuli Venezia Giulia, le proposta di legge costituzionale AC 4834 e AC 5148, entrambe di iniziativa del Consiglio regionale di cui la seconda già approvata in prima deliberazione dal Senato, modificano il rapporto tra rappresentanti e popolazione, prevedendo un consigliere per 25.000 abitanti, da calcolare secondo i dati desunti dall’ultima rilevazione ufficiale dell’ISTAT “Movimento e calcolo della popolazione residente annuale” antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. In questa regione, il Consiglio è attualmente composto da 59 membri; tale composizione è il risultato del rapporto di un consigliere per 20.000 abitanti della regione (complessivamente 1.183.764 abitanti, ai sensi del DPCM 2 aprile 2003 che determina la popolazione legale della Repubblica in base al censimento generale della popolazione). Per effetto del diverso rapporto tra rappresentanti e popolazione previsto dalle proposte di legge – e adottando i dati riferiti alla popolazione dell’ultima rilevazione annuale ufficiale dell’ISTAT, secondo la quale la popolazione nella regione è pari a 1.235.808 residenti - il Consiglio risulterebbe composto da 49 membri .

Per la Sardegna, le proposte di legge costituzionale A.C. 4711 e 5149, entrambe di iniziativa del Consiglio regionale di cui la seconda già approvata in prima deliberazione dal Senato, riducono il numero dei consiglieri dagli attuali 80 a 60 membri. Il 6 maggio 2012 si sono svolti 10 referendum regionali (5 abrogativi e 5 consultivi) tra cui uno (consultivo) relativo alla riduzione a 50 del numero dei componenti del Consiglio regionale: la maggioranza dei votanti (98,27 %) si è espressa a favore della riduzione.

Quanto alla Sicilia, le proposte di legge costituzionale A.C. 4856 e 5150, entrambe di iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana di cui la seconda già approvata in prima deliberazione dal Senato, riducono il numero dei deputati regionali della regione da 90 a 70. La riduzione decorre dal primo rinnovo dell’Assemblea regionale successiva alla data di entrata in vigore della legge e la scadenza naturale della legislatura. Si ricorda che le elezioni dell’Assemblea regionale sono state fissate per il 28 ottobre 2012.

Le proposte di legge illustrate si inquadrano nella politica legislativa di contenimento di costi delle istituzioni della legislatura in corso, che si è tradotta nell’adozione di diverse misure tra cui anche la riduzione del numero dei consiglieri regionali. Questa misura è stata prevista dall’art. 14 del D.L. 138/2011, entrato in vigore il 13 agosto 2011, e avrebbe dovuto essere introdotta dalle regioni aventi un numero di consiglieri superiore a quello risultante dall’applicazione del parametro, nel proprio ordinamento, entro sei mesi da quella data.

Poiché la composizione dei consigli regionali è materia su cui intervengono gli statuti regionali - ai quali l’art. 123 Cost. riserva la definizione della forma di governo e i principi di organizzazione e funzionamento - avverso tale misura, nonché avverso le altre pure previste dallo stesso art. 14 in tema di emolumenti, partecipazione ai lavori consiliari e sistema previdenziale dei consiglieri regionali, numero degli assessori e controlli sui bilanci regionali alcune regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, alcune regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale.

Il giudizio di legittimità costituzionale si è concluso nel luglio scorso con la sentenza 198/2011. Tale pronuncia ha ritenuto indenni da censure di costituzionalità le disposizioni in questione solo nella parte riferita alle regioni a statuto ordinario e le ha invece caducate nella parte riferita alle regioni ad autonomia speciale: poiché gli statuti di tali regioni sono adottati con legge costituzionale, la fonte normativa ordinaria, quale quella cui appartengono le diposizioni impugnate, non può disporre in materia.

In ogni caso, ad oggi la riparametrazione del numero dei consiglieri secondo quanto previsto dall’art. 14 non è stata ancora introdotta nell’ordinamento delle regioni a statuto ordinario aventi un numero di consiglieri superiore a quello derivante dall’applicazione del suddetto articolo. Tra tali regioni si segnala che la Toscana, con la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66, legge finanziaria per il 2012, all’art. 151 ha modificato la legge regionale 25/2004, prevedendo che il consiglio regionale sia composto da quaranta membri, con decorrenza dalla prima elezione del Consiglio regionale successiva all’entrata in vigore di specifica legge di modifica dello Statuto, ad oggi ancora non adottata.