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Temi dell'attività Parlamentare

Controllo parlamentare sull'acquisizione di armamenti
I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma sono approvati con decreto del Ministro della difesa quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, prima dell'emanazione del decreto ministeriale, deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sul controllo parlamentare sui programmi d'arma la Commissione Difesa ha svolto un'indagine conoscitiva che si è conclusa il 13 ottobre 2010 con l'approvazione del documento conclusivo.

L’attività del Parlamento in merito all'acquisizione dei sistemi d’arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l’esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell’espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato. Tale procedura è definita dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), la quale è confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare (Decreto legislativo n. 66 del 2010).

In particolare, si prevede che i programmi riguardanti il rinnovamento e l'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati direttamente alla difesa nazionale debbano essere approvati secondo una duplice modalità, ossia, con legge se richiedono finanziamenti di natura straordinaria oppure con decreto del Ministro della difesa, qualora risultino finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In questo caso, salvo si tratti del mantenimento delle dotazioni o il ripianamento delle scorte, è prevista l'acquisizione del preventivo parere parlamentare e delle Commissioni difesa di Camera e Senato.

La Commissione difesa, il 13 ottobre 2010, ha approvato il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui meccanismi previsti dalla "legge Giacchè", deliberata il 15 ottobre 2008, per analizzarne il funzionamento anche alla luce del mutato scenario internazionale e degli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale e comunitaria. Il documento evidenzia che nel breve e nel medio periodo la difesa dovrà provvedere al procurement militare attraverso risorse più limitate a causa della crisi economica; in tal senso risulta evidente l'esigenza di una razionalizzazione della spesa. In questa ottica il documento indica la necessità di cogliere le opportunità offerte dalle iniziative dell'Unione europea in materia quali la direttiva 2009/43/CE in materia di trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa e la direttiva 2009/81/CE sugli appalti della difesa, nonché l'attività di regolazione del settore svolta dall'Agenzia europea per la difesa. Anche a livello nazionale il documento sollecita una maggiore razionalizzazione della spesa che agevoli un controllo parlamentare più efficace. Al riguardo vengono proposti un documento del Governo pluriennale aggiornato annualmente che fornisca al Parlamento un quadro complessivo delle iniziative del settore; un controllo parlamentare sui programmi d'arma che non sia solo preventivo bensì provveda anche al monitoraggio della realizzazione dei programmi; la costituzione, all'interno della Commissione Difesa, di un Comitato permanente per il controllo parlamentare sui programmi d'arma; un'armonizzazione dei criteri contabili di registrazione delle spese per armamenti in coerenza con i criteri di contabilità europea e un maggiore coordinamento al riguardo tra Ministero della difesa e Ministero dell'economia. Per attuare tali indicazioni, il documento prospetta la necessità di una modifica della legge n. 436/1988; al tempo stesso si rileva che alcune innovazioni potrebbero essere già introdotte attraverso l'approvazione di una risoluzione parlamentare.

Per i programmi d'arma esaminati dalla Commissione Difesa nella XVI legislatura si rinvia all'apposito approfondimento.

La procedura per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio

Il comma 2 dell’articolo 4, lettera a), della legge n. 244 del 31 dicembre 2012, recante la "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", ha riformato integralmente l'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa.

L'inserimento delle nuove procedure per l'approvazione dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma, recepiscono le conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta nel 2010 dalla IV Commissione della Camera sulla legge Giacchè nella parte in cui viene auspicata un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

Nello specifico, la nuova formulazione della norma in esame prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto venga trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale della Nota aggiuntiva, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all’adozione del decreto.

Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la nuova formulazione dell’articolo 536 prevede, inoltre, al comma 1, che annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento, nell’ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548, il piano di impiego pluriennale che riassume:

  • il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
  • l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell’elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

Nell’ambito della medesima documentazione, dovranno essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Ai sensi dell’articolo 12 del Codice dell’ordinamento militare, Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; d) gli altri elementi di cui all’articolo 548. Tale articolo, a sua volta specifica che nell’allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l’esigenza operativa, l’oggetto, la quantità, l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull’attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell’ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770 (tale legge reca la “disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia”).

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