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Temi dell'attività Parlamentare

Servizi di media audiovisivi
Il decreto legislativo n. 44/2010, che reca attuazione della direttiva 2007/65/CE, ha apportato importanti modifiche al testo unico in materia di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento alla semplificazione della fornitura dei servizi lineari, alla disciplina dei servizi non lineari (video on demand), ai limiti di affollamento pubblicitario e alla tutela delle opere europee. Nel corso della Legislatura è stato inoltre completato il passaggio al digitale terrestre, mentre si è intervenuti normativamente sull'assegnazione dei c.d. "dividendo digitale interno" e "dividendo digitale esterno". Nella legislatura è stato inoltre oggetto di proroga il divieto di incroci proprietari tra imprese televisive ed imprese editoriali.
La direttiva 2007/65/CE

La direttiva 2007/65/CE "Servizi di media audiovisivi" interviene sulla direttiva 89/552/CEE Televisione senza frontiere (TSF), adottata nel 1989 e modificata una prima volta nel 1997, con l'obiettivo di istituire un quadro normativo moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche per adeguarli allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato del settore audiovisivo in Europa. In particolare, si intende facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione ed applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand).

Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità occulta. In materia di pubblicità, la direttiva ritiene non più giustificato il mantenimento di una normativa dettagliata, poiché gli spettatori hanno maggiori possibilità di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie, quali i videoregistratori digitali personali e l'aumento dell'offerta di canali. Pertanto si prevede l'abolizione del tetto orario giornaliero fissato per le inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un'emittente, lasciando inalterata la quantità massima di spot pubblicitari e di televendita consentiti in un'ora (12 minuti). Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli spot all'interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l'integrità. La legge comunitaria 2008 (L. 88/2009) ha poi dettato criteri specifici di delega per la sua attuazione, prevedendo una disciplina restrittiva per l'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (c.d. product placement).

Si segnala infine che la citata direttiva 89/552/CE è stata successivamente abrogata e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Quest’ultima direttiva sostituisce la precedente e non deve essere recepita.

I decreti legislativi di attuazione

Il D.Lgs. n. 44/2010, di attuazione delle direttiva, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 177/2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), introducendo la nozione di "servizi di media audiovisivi e radiofonici", in luogo della precedente formulazione di "radiotelevisione", e intervenendo su diversi aspetti della disciplina ivi prevista, quali: trasmissioni transfrontaliere, garanzie per gli utenti, limiti di affollamento pubblicitari, sponsorizzazioni, tutela dei minori, produzione audiovisiva europea. Il decreto, modificato rispetto allo schema originario (atto n. 169) a seguito delle indicazioni fornite dalle commissioni parlamentari competenti, prevede tra l'altro:

  • la specificazione dell'ambito di applicazione della definizione di servizio di media audiovisivo, nella quale non rientrano i servizi prestati nell'esercizio di attività non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio, né i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale;
  • l'attribuzione ad AGCom della competenza in tema di dichiarazione di inizio attività per la prestazione di servizi di media audiovisivi a richiesta;
  • la previsione di un piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, che dovrà essere definito da AGCom. A questo proposito si segnala che il piano originariamente predisposto (delibera n. 366/10/CONS) è stato annullato dal Consiglio di Stato con le Sentenza n. 04658/2012,Sentenza n. 04659/12, Sentenza n. 04660/12, Sentenza n. 04661/12, ed è pertanto in corso la predisposizione di un nuovo piano di numerazione;
  • la previsione di quote di riserva a favore della diffusione di opere europee degli ultimi cinque anni (10% per le emittenti televisive private, compresa la pay per view, e 20% per la RAI);
  • con riferimento agli obblighi di investimento nelle opere europee, la previsione di una quota del 15% dei ricavi per la RAI, nonchè il coinvolgimento delle commissioni parlamentari nella definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;
  • l'affidamento ad AGCom della definizione dei criteri per la limitazione temporale dell'utilizzo dei diritti secondari, acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, in misura connessa alla partecipazione finanziaria alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti;
  • l'imposizione ai servizi di media audiovisivi del rispetto dei diritti di autore nonchè l'attribuzione all' AGCOM del potere di emanare disposizioni regolamentari in materia (al riguardo cfr. l'approfondimento la tutela del diritto di autore sulle reti di comunicazione elettronica; si tratta peraltro di una materia sulla quale rimane aperta la discussione su come garantire un bilanciamento tra la ricordata tutela del diritto d'autore e quella della libertà dei contenuti delle nuove reti di comunicazione elettronica)

 

Con il D.Lgs. n. 120/2012, anche al fine di venire incontro ad alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea (EU Pilot 1890/11/INSO), sono state emanate disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 44/2010 (di fatto riferite direttamente al testo del D.Lgs. n. 177/2005). Il decreto legislativo, sul quale le Commissioni competenti della Camera hanno espresso il 19 giugno 2012 un articolato parere favorevole con condizioni , si riferisce alla tutela dei minori, ai limiti di affollamento pubblicitario e alla promozione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana.

Il digitale terrestre

Nel corso della XVI legislatura, oltre ai sopra illustrati sviluppi normativi, è stato anche completato il passaggio dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali. Il passaggio dall’utilizzo delle frequenze in tecnica analogica alle frequenze in tecnica digitale ha determinato un c.d. “dividendo digitale esterno” ed un c.d. “dividendo digitale interno”. Con la prima espressione (“dividendo digitale esterno”) si fa riferimento alle frequenze in tecnica analogica liberate dal passaggio delle trasmissioni televisive alla tecnica digitale; con la seconda espressione (“dividendo digitale interno”) si fa invece riferimento, in conseguenza del maggior numero di frequenze della tecnologia digitale rispetto a quella analogica, alle frequenze in tecnica digitale terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti.

 Per gli interventi normativi in proposito si rinvia all'approfondimento: "Digitale terrestre".

Il Sistema integrato delle comunicazioni

Secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 177/2005, il Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) comprende le attività concernenti: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del D.Lgs. 177/2005 ha introdotto specifiche limitazioni al fine evitare il determinarsi di posizioni dominanti nel SIC. Il co. 9 dell’art. 43 prevede che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione - costituito ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett. a), num. 5), della L. n. 249/1997 - non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del SIC. Il co. 10 indica in dettaglio quali sono i ricavi che devono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del co. 9.

Il comma 12 reca il divieto di incroci proprietari impedendo ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012.

La questione della proroga del divieto di incroci proprietari era stata oggetto di una segnalazione dell'AGCOM al Governo del 24 novembre 2010, nella quale si auspicava il mantenimento del divieto, a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, anche sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 826/1988, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha riconosciuto, al fine di garantire la protezione del pluralismo informativo di cui all’art. 11, comma secondo della Carta Europea dei diritti fondamentali, il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza.