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Temi dell'attività Parlamentare

Organizzazione ed efficienza della pubblica amministrazione
Sono numerose, tra le disposizioni legislative intervenute nel corso della XVI legislatura, quelle riconducibili, in tutto o in parte, a finalità di razionalizzazione e di maggiore efficienza delle amministrazioni pubbliche. Molti interventi hanno inciso in misura ampia sugli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo riduzioni e riordini delle strutture con prevalente finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

In apertura della XVI legislatura, il D.L. 85/2008 e la L. 172/2009 sono intervenuti sull’organizzazione del governo, stabilizzando a 13 il numero complessivo dei ministeri ed operando una riallocazione di competenze tra i ministeri e tra questi e la Presidenza del Consiglio, in attuazione della riforma approvata sul finire della precedente legislatura (su cui si rinvia L'organizzazione del Governo).

Riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali

Anche nella XVI legislatura, al pari di quanto accaduto negli anni precedenti, sono state adottate dal Parlamento, su impulso del Governo, misure strutturali finalizzate all'effettivo contenimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici, da attuare mediante un processo di riorganizzazione e di accorpamento delle amministrazioni centrali.

Tale processo è stato scandito da molteplici misure, che hanno disposto, in una logica incrementale, un progressivo ridimensionamento degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato (incluse le agenzie) e di varie categorie dienti pubblici (enti di ricerca, enti pubblici non economici, enti exart. 70, co. 4, D.lgs. 165/2001). Il programma è stato inaugurato dall’art. 74 del decreto-legge 112/2008, che ha disposto a carico delle amministrazioni citate, entro il 31 maggio 2009, la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale (non inferiore al 20%) e di quelli di livello non generale (non inferiore al 15%); la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale; e, da ultimo una riduzione della dotazione del personale non dirigenziale (non inferiore al 10% della spesa complessiva). I ministeri possono effettuare le riduzioni delle dotazioni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e provvedere ad una nuova distribuzione degli uffici dirigenziali non generali mediante i decreti ministeriali di cui all’art. 4, D.lgs. 300/1999. Nel prosieguo della legislatura, per le medesime strutture amministrative sono state previste:

  • una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale (non inferiore al 10%) e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non, ad opera dell’art. 2, commi 8-bis e 8-sexies del D.L. 194/2009, da realizzare entro il 30 giugno 2010;
  • una riduzione di misura identica a quella precedente, prevista dall’art. 1, commi 3-5, D.L. 138/2011, entro il 31 marzo 2012;
  • infine, una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale (non inferiore al 20%) con parallelo ridimensionamento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, nonché la riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale, disposte dall’art. 2, commi 1-2, D.L. 95/2012, da concludere entro il 31 ottobre 2012.

Uno specifico programma di riduzione è stato fissato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 2, co. 7-bis, D.L. 194/2009), nonché per il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali (art. 23-quinquies, D.L. 95/2012). Inoltre, le singole misure hanno escluso dall’applicazione specifiche strutture all’interno delle amministrazioni interessate (ad es, quelle del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

La sanzione per le amministrazioni inadempienti alle singole scadenze è costituita dal divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

All’esito delle procedure di razionalizzazione delle strutture, in chiusura di legislatura, l'art. 2, co. 10, D.L. 95/2012 ha previsto l’adozione da parte delle amministrazioni interessate, ed una volta effettuate le riduzioni stabilite, di nuovi regolamenti di organizzazione. I criteri da seguire nella ridefinizione delle strutture riguardano la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, eliminando eventuali duplicazioni; la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; l'unificazione delle unità che svolgono funzioni logistiche e strumentali, anche mediante la conclusione di appositi accordi tra amministrazioni, la tendenziale eliminazione degli incarichi dirigenziali di studio, consulenza e ricerca.

Per accelerare il processo e fino al 28 febbraio 2013, i regolamenti dei ministeri possono essere adottati con D.P.C.M., in deroga alla procedura ordinaria dei regolamenti di delegificazione previsti ex art. 4, D.lgs. 300/1999.

Riordino degli organismi collegiali

Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, l’articolo  68 del D.L. 112/2008 reca (commi 1-4) disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, già inaugurato nella XV legislatura.

Il riordino degli organi collegiali ed altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale – è stato disposto dall’art. 29 del D.L. 223/2006 anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare con appositi regolamenti di delegificazione per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con d.P.C.M. su proposta del Ministro competente. Il meccanismo di riordino è affiancato dalla possibilità, su iniziativa della Presidenza del Consiglio di concerto dell’amministrazione competente, di prorogare la durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo.

Con le disposizioni citate è attenuata la possibilità di proroga per gli organismi collegiali, individuando con criteri più ampi le categorie di organismi per i quali tale possibili è esclusa, nonché è stabilita in due anni il termine di durata massima della proroga.

Contestualmente, è disposta in via generale la soppressione delle strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche. Le competenze degli organismi soppressi sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. In particolare, la soppressione è prevista per: l'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione e la Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.

Per gli organi collegiali non soppressi, l’art. 6, co. 1, del D.L. 78/2010, ha previsto, la natura esclusivamente onorifica della partecipazione con l’effetto che la stessa partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Ritorna sulla materia l’articolo 12, comma 20, del D.L. 95/2012 che dispone, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali in regime di proroga, precludendone pertanto l'ulteriore prorogabilità.

Sono stati esclusi alcuni organi collegiali, specificando che ai loro componenti non spetti alcun emolumento o indennità. Si tratta di: Osservatorio nazionale dell'associazionismo; Osservatorio nazionale per il volontariato; Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; Consulta nazionale per il servizio civile; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; Comitato nazionale di parità e Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Il medesimo D.L. 95/2012, all’articolo 7, co. 3, provvede alla soppressione di alcune strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta, in particolare, della Segreteria tecnica dell’unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, del Progetto opportunità delle Regioni in Europa (PORE) e dell’Unità per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo. L'intervento soppressivo era stato anticipato nel corso della XVI legislatura da altre misure in ogni caso dirette a ridurre i costi derivanti dalla istituzione e dal funzionamento di tali strutture (si v. art. 10, D.L. 59/2008 e art. 3, co. 1, D.L. 78/2010).

Razionalizzazione degli uffici periferici del Governo

Uno dei punti qualificanti del programma di contenimento della spesa pubblica è costituito dalla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e dalla loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale. Si tratta di un obiettivo perseguito da anni e i cui tentativi di riforma non hanno dato buon esito.

Da ultimo, l’articolo 10 del D.L. 95/2012 ha disposto una complessiva riorganizzazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, che prevede:

  • la costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato per garantire la rappresentanza unitaria;
  • l’esercizio unitario delle funzioni strumentali e logistiche (gestione del personale, economato, contratti, uso immobili, ecc.) di tutte le strutture periferiche delle amministrazioni statali, mediante attribuzione delle singole funzioni ad un unico ufficio che ne assume responsabilità diretta ed esclusiva. L’esercizio unitario deve assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa;
  • mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di riferimento.

Per l’attuazione del riordino è prevista l’adozione di un regolamento di delegificazione, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; l’atto non è stato adottato entro tale termine.

Una riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali era già prevista dall’art. 74, co. 3, D.L. 112/2008, che disponeva la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, la riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Atri interventi a carattere generale

Tra gli ulteriori interventi che hanno inciso sugli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche, si ricordano anche:

Con la finalità di garantire maggiore efficienza all’operato delle pubbliche amministrazioni, si segnalano le disposizioni contenute nella legge 15/2009 (A.C. 2031) che fra l’altro delega il Governo a disciplinare il sistema di valutazione delle prestazioni delle strutture pubbliche e del personale dipendente. A tal fine, viene introdotto l’obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di predisporre un sistema di indicatori di produttività per la valutazione del rendimento del personale, correlati agli obiettivi assegnati e alla pianificazione strategica. Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) viene attribuito il compito di redigere una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati alle imprese e ai cittadini dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali; e di promuovere lo svolgimento di una conferenza annuale sui servizi da queste prestate.

Tra gli interventi finalizzati al contenimento della spesa, si annoverano varie disposizioni che direttamente mirano: a limitare o condizionare specifiche voci di spesa corrente delle amministrazioni (spese di consulenza, di rappresentanza, auto di servizio, corrispondenza postale e telefonia, locazione e manutenzione di immobili etc.); a razionalizzare il sistema di acquisto di beni e servizi (si v. La razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti della P.A.) o ad introdurre limiti massimi alle retribuzioni e agli emolumenti a carico delle pubbliche amministrazioni (si v. Dirigenza pubblica).