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Temi dell'attività Parlamentare

Il sistema aeroportuale e il trasporto aereo
L'evoluzione del sistema aeroportuale è stata al centro, nel corso della XVI Legislatura, di un'approfondita indagine conoscitiva da parte della IX Commissione trasporti. Nel corso della Legislatura sono state inoltre apportate modifiche alla disciplina dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuale e dei diritti aeroportuali. Nel gennaio 2013 il governo ha presentato un atto di indirizzo per la predisposizione del nuovo piano nazionale degli aeroporti. L'avvio della XVI Legislatura è stato caratterizzato dalla vicenda Alitalia.

In un contesto caratterizzato da un trend di crescita del trasporto aereo globale, l’evoluzione e lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano sono stati oggetto, nella XVI Legislatura, di approfondimento da parte dalla IX Commissione Trasporti della Camera con una apposita indagine conoscitiva, avviata nel febbraio 2009, il cui documento conclusivo è stato approvato il 17 febbraio 2010, evidenziando la necessità di definire un nuovo piano nazionale della rete aeroportuale. 
Recependo l'indicazione della Commissione, l'atto di indirizzo per la predisposizione del nuovo piano nazionale degli aeroporti è stato presentato dal governo nel gennaio 2013; sullo stesso dovranno essere acquisiti  l’intesa con la Conferenza Permanente Stato Regioni-Province autonome ed il parere delle competenti commissioni parlamentari. 
Nel corso della XVI Legislatura sono state poi apportate modifiche, in particolare con l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge n. 78/2009, alla disciplina dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuali. La disposizione, con riferimento agli aeroporti con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui (limite che viene attualmente raggiunto dallo scalo di Roma Fiumicino e da quello di Milano Malpensa), ha autorizzato l’ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia.
In questo quadro, gli articoli 71-82 del decreto-legge n. 1/2012 hanno recepito la direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, la quale tra le altre cose prevede un meccanismo di determinazione dei diritti basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali (le nuove disposizioni si applicheranno però, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 5/2012, solo per i contratti di programma stipulati successivamente al 31 dicembre 2012).
Da ultimo, il decreto-legge n. 179/2012 è inoltre intervenuto in materia di trattamento fiscale dei vettori esteri operanti sul territorio nazionale.
All'inizio della XVI Legislatura una serie di interventi normativi (in particolare, il decreto legge n. 80/2008, il D.L. n. 97/2008 e il D.L. n. 134/2008) hanno riguardato la crisi di Alitalia.

Il trasporto aereo

Il settore dell’aviazione, comprensivo di compagnie aeree, industria aeronautica e fornitori di servizi, impiega 5 milioni di persone nell’UE (di cui 500 mila in Italia) e con 800 milioni di passeggeri (di cui 149 milioni in Italia) rappresenta un settore strategico.

Per il trasporto aereo la Commissione europea, nella Comunicazione (COM(2012)556) del 27 settembre 2012 prevede, nonostante la crisi economica, un trend di sviluppo positivo entro il 2030, con un raddoppio del traffico aereo globale a livello mondiale, dopo la pesante contrazione del mercato registrata nel corso del 2009, e la ripresa registrata nel 2010. La Commissione europea prevede inoltre uno spostamento della crescita del settore nelle regioni mediorientali e orientali ed un aumento della concorrenza di vettori non UE anche sulle rotte interne europee, nonché una ulteriore crescita della quota di mercato delle compagnie low cost, che attualmente è del 40%.

Peraltro, sullo sviluppo del settore avrà un impatto l'attuazione del Trattato sullo Spazio aereo comune europeo (ratificato dall'Italia in base alla legge n. 91/2010), il quale tra le altre cose prevede  la graduale applicazione nel settore dei principi dei trattati dell'Unione in materia di concorrenza. Si prevede inoltre l’elaborazione di un piano per la gestione del traffico aereo nell’ambito del Programma di attuazione tecnica del "Cielo unico europeo" (SESAR), per coordinare la ricerca, l’elaborazione e l’introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo (per ulteriori chiarimenti cfr. approfondimento: Spazio aereo comune europeo).

Il sistema aeroportuale

Sul sistema aeroportuale italiano la IX Commissione della Camera ha deliberato, il 12 febbraio 2009, un’indagine conoscitiva, nel corso della quale sono state svolte 41 audizioni. La Commissione ha concluso l’indagine il 30 novembre 2009, ed ha approvato il documento conclusivo il 17 febbraio 2010. Il documento, tra le altre cose, propone un nuovo piano nazionale della rete aeroportuale; la subordinazione della realizzazione di nuovi aeroporti a puntuali verifiche sulla sostenibilità economica del progetto; il potenziamento dei poteri di controllo di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). (per ulteriori chiarimenti cfr. approfondimento: indagine conoscitiva della IX Commissione).

Successivamente alla conclusione dell'indagine, merita ricordare che con la sopra citata comunicazione del 27 settembre 2012 la Commissione europea ha individuato precisi orientamenti per lo sviluppo del settore aeroportuale, nell’ambito dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti; in particolare si prevede:

1) l’ottimizzazione degli aeroporti esistenti, attraverso l’allineamento tra capacità a terra delle strutture e capacità in volo, per evitare i congestionamenti, la concentrazione su queste strutture, nell’ambito delle reti TEN-T, degli investimenti pubblici e privati, anche utilizzando i finanziamenti comunitari.

2) il miglioramento della qualità degli aeroporti, migliorandone l’accessibilità e potenziando l’intermodalità, aumentando l’efficienza a terra dei servizi aeroportuali, assicurando maggiore trasparenza e correlazione tra tariffe e costi nelle tariffe aeroportuali.

Il Piano nazionale degli aeroporti

E’ stato presentato il 29 gennaio 2013 dal Ministro delle Infrastrutture e trasporti, l'atto di indirizzo per la definizione del Piano Nazionale per lo sviluppo aeroportuale, che propone un riordino organico del settore aeroportuale sia sotto il profilo infrastrutturale che dei servizi e delle gestioni ed una nuova classificazione degli aeroporti di interesse nazionale.

La predisposizione del piano è prevista dall'art. 698 del Codice della navigazione, il quale prevede anche la distinzione tra aeroporti nazionali e regionali. L’art. 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 ha disposto il trasferimento al demanio regionale degli aeroporti non di interesse nazionale.

L’atto di indirizzo, che recepisce gli orientamenti comunitari in materia, sarà emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, dopo l’intesa con la Conferenza Permanente Stato Regioni-Province autonome ed il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Facendo seguito a quanto già prospettato dall’Allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento al DEF 2012 presentato nel settembre 2012, l’atto di indirizzo segnala la necessità di evitare la realizzazione di nuovi aeroporti e di considerare di interesse nazionale:

  1. gli aeroporti inseriti nel “core network” delle reti TEN-T;
  2. gli aeroporti inseriti nel “comprehensive network” delle reti TEN-T con più di un milione di passeggeri annui ovvero con più di 500.000 passeggeri annui ma in possesso di caratteristiche quali l’unicità regionale o la collocazione in territori di scarsa accessibilità ovvero gli aeroporti indispensabili per la continuità territoriale;
  3. gli aeroporti non inseriti nelle reti TEN-T ma con volumi di traffico vicini ad un milione di passeggeri e destinati alla delocalizzazione del traffico di grandi aeroporti.

Gli aeroporti di interesse nazionale manterranno la concessione nazionale, mentre gli aeroporti non di interesse nazionale dovranno essere trasferiti alle Regioni competenti, che ne valuteranno la diversa destinazione d’uso e/o la possibilità di chiusura.

Per ulteriori chiarimenti cfr. approfondimento:Il piano nazionale degli aeroporti.

La gestione degli aeroporti e i diritti aeroportuali

In Italia, la gestione degli aeroporti è affidata a società di gestione i cui rapporti con lo Stato sono regolati attraverso contratti di programma stipulati con l’ENAC, nell’ambito di concessioni la cui durata massima è stabilita dall’articolo 704 del codice della navigazione in quaranta anni.

Nel quadro del rapporto concessionario, la riscossione da parte delle società di gestione aeroportuale dei diritti aeroportuali (diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, diritto per l’imbarco passeggeri), posti a carico delle compagnie aeree, consente alle società medesime il recupero del costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci. Secondo l’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993 - come modificato dall’articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005 - la misura dei diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. Il termine per l’emanazione dei decreti è stato più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012). Nel corso della XVI Legislatura si è intervenuti in materia, per i soli aeroporti con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui (in questa categoria rientrano, secondo i dati relativi al 2010, gli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate), con l’articolo 17, comma 34-bis, del D.L. n. 78/2009 che, al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture, ha autorizzato l’ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi.

In questo contesto, gli articoli 71-82 del decreto-legge n. 1/2012 hanno previsto il recepimento della direttiva 2009/12/CE, che ha istituito un quadro comune per la disciplina dei diritti aeroportuali.

La direttiva 2009/12/CE ha stabilito principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di passeggeri, prevedendo l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro. La direttiva prevede inoltre che l'importo dei diritti sia determinato, in un quadro di libera concorrenza, attraverso il confronto fra gestori e utenti aeroportuali. 

La nuova normativa non si applica peraltro ai contratti di programma attualmente in essere, conclusi entro il 31 dicembre 2012, come previsto nella clausola di salvaguardia inserita nell’art. 22, co. 3,. del decreto legge n. 5 del 2012. La nuova disciplina dei diritti aeroportuali sarà pertanto applicabile ai nuovi contratti che saranno stipulati alla scadenza di quelli in essere.

Per ulteriori chiarimenti cfr. approfondimento:I diritti aeroportuali ed i contratti di programma.

Il trattamento fiscale dei vettori esteri operanti sul territorio nazionale

In relazione ai vettori esteri operanti sul territorio nazionale, l’art. 38, comma 1 del decreto-legge n. 179/2012 ha introdotto una disciplina fiscale e contributiva per i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea, introducendo una speciale nozione di “base”, di tipo lavorativo, al fine di determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Di conseguenza vengono considerati stabiliti sul territorio nazionale e assoggettati alla disciplina fiscale nazionale i vettori aerei esteri che attualmente si avvalgano di discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza.

La vicenda Alitalia

La XVI Legislatura è stata caratterizzata dal susseguirsi di interventi normativi riguardanti la crisi di Alitalia (in particolare il decreto-legge n. 80/2008, il D.L. n.97/2008 e il D.L. n.134/2008), finalizzati alla ristrutturazione aziendale. Successivamente la compagnie è stata ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria e la Compagnia Aerea Italiana (CAI) ne ha rilevato il marchio e le attività. E’ stata così creata la nuova Alitalia-CAI S.p.A, che ha avviato la propria attività nel gennaio 2009.

Nell’ambito del processo di riassetto di Alitalia è avvenuta inoltre la fusione della stessa con la compagnia aerea AirOne. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento dell'11 aprile 2012, ha quindi imposto ad Alitalia-CAI di rimuovere entro il 28 ottobre 2012 la situazione di monopolio di Alitalia  esistente sulla rotta Roma Fiumicino – Milano Linate.

Il 18 luglio 2012 l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha autorizzato l'acquisizione delle attività di WindJet da parte di Alitalia-CAI , subordinandola all'adozione di misure volte ad eliminare gli effetti anticoncorrenziali della concentrazione sulle rotte Catania - Milano, Palermo - Milano e Catania - Roma.

Per ulteriori chiarimenti cfr. approfondimento:la vicenda Alitalia.