L’esame dei documenti di bilancio per triennio 2011-2013 viene svolto per la prima volta in base alla nuova disciplina di contabilità e finanza pubblica dettata dalla legge n. 196 del 2009. Questa, oltre a modificare i tempi della sessione di bilancio, disponendo la presentazione dei documenti contabili entro il 15 ottobre, rispetto al termine del 30 settembre in precedenza previsto, ha rafforzato il ruolo del bilancio nell’ambito della decisione finanziaria annuale.
E' stata infatti consolidata la funzione programmatoria del bilancio, in quanto le relative previsioni di entrata e di spesa sono formulate per l’intero triennio di riferimento. Inoltre, il bilancio, che finora aveva natura prevalentemente formale, può ora incidere sulla legislazione sostanziale di spesa, proponendo rimodulazioni di spese predeterminate per legge, nonché quantificare gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria.
I nuovi compiti del bilancio trovano riscontro anche nella struttura del bilancio di previsione per il 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 221), che viene esposto secondo due livelli di aggregazioni: le missioni, in numero di 34, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica (ad esempio difesa del territorio, giustizia, politiche previdenziali), ed i programmi ( in numero di 173), che costituiscono articolazioni interne delle missioni. Coerentemente, l’unità di voto parlamentare, finora concernente i macroaggregati ( ripartizioni interne ai programmi) risulta adesso spostata ad un livello superiore, costituito, per l’appunto, dal programma. Infine, oltre a venire ampliato il perimetro delle spese rimodulabili, viene consentito al bilancio – limitatamente al triennio previsto nella legge di bilancio in esame – di effettuare rimodulazioni di spesa non solo tra i programmi di una stessa missione ma anche tra le missioni di ciascun stato di previsione, intervenendo in tal modo nella gestione dell’esistente stock di spesa pubblica.
In relazione ai nuovi compiti affidati alla legge di bilancio, la legge di stabilità (L. 13 dicembre 2010, n. 220)presenta un contenuto più circoscritto rispetto alla previgente legge finanziaria, sia per lo spostamento di alcune decisioni di spesa alla legge di bilancio, sia per il venir meno della possibilità – peraltro già esclusa in via sperimentale per le leggi finanziarie 2009 e 2010 - di inserire norme di sostegno e di rilancio dell’economia, che andranno eventualmente affidate ai disegni di legge collegati.
Per il triennio 2011-2013 non risultano però previsti provvedimenti collegati, in coerenza con la mancata previsione degli stessi nella Decisione di Finanza Pubblica, atteso che la manovra finanziaria per il triennio medesimo è stata effettuata con il decreto-legge 31 maggio 2010 n.78: questo ha anticipato in corso d’anno la correzione dei saldi necessaria per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici già fissati in sede di aggiornamento del Patto di stabilità e crescita europeo.
La legge di stabilità per il 2011 non reca pertanto effetti sostanziali sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli obiettivi definiti in sede europea (fabbisogno ed indebitamento). L'impatto è infatti limitato al solo saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul quale determina un effetto pari a circa 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante principalmente da alcune rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.
Oltre a questi interventi la legge reca:
I contenuti previsti nel testo iniziale del disegno di legge sono stati consistentemente ampliati a seguito di un "maxiemendamento" presentato dal Governo presso la Camera, che, per il 2011: dispone misure in favore dell'università e della ricerca (580 milioni); stanzia risorse per le missioni internazionali di pace (750 milioni), per gli ammortizzatori sociali (600 milioni) e destina ai Comuni un rimborso relativo ai mancati introiti ICI del 2008 (340 milioni, mediante il ddl di bilancio); rifinanzia il Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili (920 mln.); dispone agevolazioni fiscali nel settore agricolo la detassazione dei contratti di produttività ( rispettivamente 250 e 835 mln. di minori entrate) proroga ( secondo quanto disposto mediante un emendamento di iniziativa parlamentare) il cosiddetto ecobonus del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e delle abitazioni, per la quale si dispone che la detrazione spettante venga ripartita in dieci rate annuali, anziché cinque come ora previsto (125 mln per il 2011, circa 1,3 mld. nel decennio).
Tali interventi - che non hanno subito variazioni nel corso dell'esame presso il Senato, che non ha modificato il testo approvato dalla Camera - comportano, unitamente a quelli già previsti nel testo iniziale, una destinazione di risorse pari, nel 2011, in termini di indebitamento netto, a circa 5,85 miliardi, cui si fa fronte con un corrispondente aumento di risorse, reperite principalmente attraverso: gli introiti derivanti dalla vendita delle frequenze del digitale terrestre (2,4 mld.); il maggior gettito dalle attività di gioco( 390 mln); la lotta al’evasione fiscale (240 mln.) e le modifiche al regime fiscale del leasing immobiliare (350 mln.); la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (1,7 mld.).
Conseguentemente, data la corrispondenza tra nuovi impieghi e nuove risorse, gli effetti sui saldi, come sopra riportati, non hanno subito significative modifiche, atteso che, coma sopra esposto, una lieve variazione si ha per il solo saldo netto da finanziare.