Le politiche di semplificazione amministrativa - che si sono affiancate a quelle per La semplificazione normativa - hanno perseguito due obiettivi: da un lato, ridurre gli oneri di natura burocratica per i cittadini e per le imprese e, dall’altro, riorganizzare i procedimenti che conducono all’emanazione dei provvedimenti amministrativi.
In questa direzione, singole disposizioni contenute in alcuni provvedimenti intersettoriali (D.L. 112/2008 e L. 69/2009) sono state approvate all’inizio della XVI legislatura. Misure più ampie conteneva un disegno di legge governativo che recava numerose disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e due deleghe al Governo (A.C. 3209). Il contenuto del provvedimento è stato stralciato più volte, confluendo i relativi articoli in autonomi progetti di legge – anche in considerazione del fatto che, durante il procedimento legislativo, alcune materie disciplinate dal testo erano state riprodotte in altri provvedimenti, taluni nel frattempo entrati in vigore (si v., in proposito Codice della Pubblica amministrazione e Carta dei doveri). Alcune delle misure previste dal provvedimento citato sono, in particolare, confluite nel D.L. 5/2012 (c.d. decreto Semplifica Italia) che raccoglie disposizioni relative ad una molteplicità di settori, tese a snellire gli oneri burocratici in favore dei cittadini e degli operatori economici, nonché a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione.
Affianco a tali riforme, si segnala l’introduzione di forme di prevenzione e contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni mediante la L. 190/2012, che ha dato nuovo impulso al tema della trasparenza amministrativa, già oggetto di singole prescrizioni disseminate in molteplici provvedimenti.
L'insieme degli interventi citati ha consentito l'introduzione sia di Semplificazioni per i cittadini, sia di Semplificazioni per le imprese, nonchè di modifiche che hanno investito l'organizzazione ed i procedimenti delle pubbliche amministrazioni.
La riduzione degli oneri amministrativi è un tema che si inquadra nella cornice ordinamentale europea ed è stato perseguito in base all’impegno assunto dallo Stato italiano nel Consiglio dei ministri europeo dell’8-9 marzo 2007. Per “oneri amministrativi”, s’intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Sulla materia, nel corso della XVI legislatura, si sono susseguiti diversi interventi normativi, costituiti dall’articolo 25 del D.L. 112/2008, poi modificato dall’art. 6, co. 2, lett. f), D.L. 70/2011, dall’articolo 8 della L. 180/2011 (c.d. statuto delle imprese) e, da ultimo, dall’art. 3, del D.L. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni).
L’obiettivo perseguito è, da un parte, la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato e, dall’altro, la loro riduzione per una quota complessiva del 25 per cento, entro il 31 dicembre 2012.
Nel corso dell’intero arco della XVI legislatura si sono succeduti interventi ed iniziative di carattere normativo che hanno modificato in più parti la disciplina generale del procedimento amministrativo, recata dalla legge 241/1990.
Le modifiche principali sono contenute nella legge 69/2009, con l'intento di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione dell'attività amministrativa. Ulteriori interventi mirati a singoli aspetti della disciplina sono apportati da alcune disposizioni del D.L. 78/2010, del D.L. 5/2012 (c.d. decreto Semplifica Italia) e della L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione). In sintesi, tali interventi prevedono:
Per un approfondimento su tutte le modificazioni apportate alla L. 241/1990 dai provvedimenti approvati nel corso della legislatura, si rinvia a La disciplina del procedimento amministrativo.
La legge anticorruzione (Legge 190/2012 - Misure anticorruzione nella p.a.) ha introdotto disposizioni rilevanti in materia di trasparenza con la finalità principale di prevenire il fenomeno della corruzione e dell’illecito nel settore pubblico. Si segnala tale intervento per l’organicità delle disposizioni in materia di trasparenza, anche se nel corso della legislatura singole disposizioni sono state introdotte a tale riguardo, a partire dalla previsione di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni (art. 4 L. 15/2009) e dall’art. 11, D.Lgs. 150/2009, che qualifica la trasparenza dell’attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost. e la definisce come accessibilità totale, da attuare anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, di informazioni estese agli indicatori di utilizzo di risorse per funzioni istituzionali.
In particolare, la trasparenza viene intesa non soltanto come possibilità di accesso ai documenti amministrativi, bensì come controllo sull’operato delle amministrazioni, attraverso la predisposizione di una rete di obblighi informativi a carico delle singole amministrazioni, la cui inosservanza è sanzionata dall’ordinamento. Tali obblighi riguardano la pubblicazione, nei siti web istituzionali nella p.a., delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati (art. 1, co. 15, L. 190/2012). In particolare, la trasparenza deve essere assicurata per i procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contraente; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera (art. 1, co. 16, L. 190/2012).
Inoltre, le amministrazioni devono mettere a disposizione, tramite il sito web, un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi e rendere accessibili tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni sui procedimenti che li riguardano.
L’insieme delle norme previste dalla legge anticorruzione si aggiunge a disposizioni presenti in maniera disorganica in diversi provvedimenti approvati nel corso della legislatura. Si ricordano i più rilevanti:
Al fine di rendere organica l’intera materia, la L. 190/2012 contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 febbraio 2013.
La legge 3 ottobre 2011, n. 174 (A.C. 3209-bis/B) contiene una delega al Governo per la predisposizione di una codificazione in materia di pubblica amministrazione.
In particolare, si prevede di raccogliere con uno o più decreti legislativi in appositi codici o testi unici la normativa vigente nelle materie disciplinate da alcuni provvedimenti nominati, quali: la legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990); il testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000); il D.Lgs. n. 165/2001 contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; il D.lgs. n. 150/2009, finalizzato a aumentare la produttività del lavoro pubblico con riguardo all’apparato amministrativo nel suo complesso (cd. riforma Brunetta).
La delega, che doveva essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è scaduta il 17 dicembre 2012.