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Temi dell'attività Parlamentare

Sicurezza sui luoghi di lavoro
In attuazione della legge 123/2007, che aveva conferito (nella XV Legislatura) un'ampia delega per la riforma del sistema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo è intervenuto con il decreto legislativo 81/2008 (successivamente modificato dal decreto "correttivo" 106/200), con il quale la materia, per molti aspetti attuativa di norme comunitarie, ha trovato una compiuta sistemazione.

Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro, definito nelle sue linee essenziali nella prima parte degli anni Novanta (con il decreto legislativo 626/1994) e caratterizzato dalla crescente integrazione tra diritto interno e disciplina di origine comunitaria, ha conosciuto un progressivo ampliamento e assestamento nel corso degli ultimi anni.

L’esigenza di riformare e razionalizzare la normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre che all’esigenza di tradurre nell’ordinamento interno un quadro comunitario in continua evoluzione, trae spinta dal crescente allarme sociale generato dal fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Nella XV Legislatura tale esigenza ha condotto all’emanazione della legge 123/2007, che ha conferito un’ampia delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 81/2008, il quale, (abrogando contestualmente il decreto legislativo 626/1994) contiene la disciplina-quadro in materia, all’interno della quale sono rifluite anche norme contenute in provvedimenti riferiti a rischi connessi a particolari lavorazioni, adottati in attuazione di specifiche direttive comunitarie. Tale provvedimento, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in sostanza ha operato il riassetto e la riforma della disciplina vigente in materia.

Il provvedimento ha in primo luogo introdotto un sistema di prevenzione e sicurezza a livello aziendale, basato sulla partecipazione attiva, con ruoli e responsabilità diverse, di una serie di soggetti chiamati a collaborare con l’obiettivo comune di pervenire alla definizione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Per quanto concerne gli elementi di maggiore novità, si segnalano:

  • il monitoraggio dei rischi e l’attuazione di azioni volte alla loro riduzione;
  • gli interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione e sulle materie prime (o, comunque, sulle materie da lavorare);
  • la protezione individuale o collettiva dei lavoratori;
  • le procedure di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza;
  • l’apparato sanzionatorio, con la rimodulazione degli obblighi (e delle conseguenti sanzioni, in caso di violazioni) dei diversi soggetti del sistema aziendale, sulla base delle responsabilità e dell’effettività dei compiti svolti da ciascuno.

In attuazione della medesima legge di delega è stato successivamente emanato il decreto legislativo 106/2009, correttivo del decreto legislativo 81/2008. L’intervento si è reso necessario a seguito delle segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del decreto legislativo 81/2008. Tra le nuove disposizioni introdotte dal legislatore delegato si segnalano, in particolare:

  • la modifica della disciplina relativa all’appalto;
  • una complessiva riforma dell’apparato sanzionatorio, superando un approccio eccessivamente formalistico-burocratico non sempre coerente con valutazioni sostanziali delle violazioni;
  • la modifica delle disposizioni concernenti la sospensione dell’attività imprenditoriale in seguito a violazioni nell’impiego di personale;
  • il potenziamento del ruolo degli organismi paritetici.

Gli stretti legami esistenti tra lavoro nero e sicurezza del lavoro sono ampiamente emersi nel corso dell’ indagine conoscitiva svolta dalla XI Commissione (Lavoro) della Camera (tra il 2009 e il 2010) su lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera.

Una volta portata a compimento la sistemazione del quadro normativo attraverso i decreti delegati, il legislatore è tornato sulla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro con misure circoscritte, riguardanti profili specifici.

Con una modifica al Codice degli appalti, l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 70/2011, al fine di combattere la pratica dei ribassi d’asta realizzati attraverso un abbassamento dei livelli di sicurezza, ha sancito che l’offerta migliore nelle gare d’appalto venga determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; viene precisato, poi, che gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza (come l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro) comportano l’esclusione dalle gare di appalto delle imprese responsabili.

Al fine di ridurre il carico burocratico per le imprese di minori dimensioni, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 57/2012, ha previsto la possibilità (fino al 31 maggio 2013) per i datori di lavoro che occupino fino a 10 lavoratori, di effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure semplificate (autocertificazione).

La legge 177/2012 ha introdotto norme volte a prevenire i rischi derivanti dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, istituendo un albo delle imprese (in possesso di specifici requisiti) autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni.

Risulta solo parzialmente compiuto, invece, il processo di attuazione del decreto legislativo 81/2008 nella parte (articolo 3, comma 2) in cui, per taluni settori (Forze armate e di Polizia, Vigili del fuoco, strutture giudiziarie e penitenziarie, scuole), ha escluso l’applicazione della normativa generale, rimandando a provvedimenti specifici (da adottare entro termini definiti, peraltro ripetutamente prorogati) volti a consentire l’adattamento della disciplina alle esigenze connesse ai particolari servizi espletati e alle peculiarità organizzative dei diversi settori.

Infine, per quanto riguarda la razionalizzazione degli enti pubblici operanti nel settore della sicurezza si ricorda che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010, ha disposto la soppressione di ISPESL e IPSEMA e l'attribuzione delle relative funzioni all’INAIL (prefigurando la nascita di un Polo della salute e della sicurezza sul lavoro).

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