Il disegno di legge di stabilità, nel testo presentato alle Camere prevede, nel 2013, l'allocazione (per circa 2,9 miliardi) del margine (due decimi di punto del PIL, pari a circa 3,1 miliardi) indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza-(DEF) tra la previsione tendenziale dell’indebitamento netto (-1,6%, che in termini strutturali si traduce in un avanzo pari allo 0,2% del PIL) e l'obiettivo programmatico (-1,8%, che in termini strutturali configura il pareggio di bilancio). Tale allocazione è rimasta sostanzialmente confermata anche all’esito delle numerose modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell’esame parlamentare, che anzi, per i profili finanziari, hanno comportato un lieve miglioramento dei saldi.
In sostanza, nel 2013 le misure previste nella legge di stabilità sono volte a consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali - ossia considerato al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure una tantum - pur determinando, rispetto agli andamenti tendenziali a legislazione vigente, un aumento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
In particolare, il provvedimento prevede misure espansive (riduzioni di entrate e aumenti di spese) pari a poco meno di 13 miliardi nel 2013, ed a circa 10 miliardi in ciascuno degli anni 2014 e 2015, a fronte di un reperimento di risorse (incrementi di entrata e riduzioni di spesa) per circa 10,5 miliardi nel 2013, 10,9 nel 2014 e 10 nel 2015.
Con riguardo ai saldi di finanza pubblica, il complesso delle misure recate dalla legge di stabilità determina, per il 2013, un effetto sostanzialmente neutrale sul saldo netto da finanziare, a fronte di un peggioramento di circa 2,5 miliardi per il fabbisogno e l’indebitamento netto. Nel biennio successivo gli effetti si invertono, evidenziando un peggioramento del saldo netto da finanziare (rispettivamente 1,3 miliardi nel 2014 e 7,5 miliardi nel 2015), a fronte di un impatto che può ritenersi neutro sugli altri due saldi.
In ogni caso, per tutto l'orizzonte temporale 2013-2015 il parametro di riferimento per le regole comunitarie, ossia l'indebitamento netto, risulta in linea con l’ obiettivo di medio termine concordato in sede europea.
Per quanto concerne la composizione della manovra lorda, le risorse sono reperite, dal lato delle entrate, per importi pari a 4,7 miliardi nel 2013, 5,7 miliardi nel 2014 e 5 miliardi nel 2015, a fronte di un contenimento delle spese di 5,8 miliardi nel 2013 e di 5,3 miliardi per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All’interno di queste ultime, ampiamente prevalente è la componente di parte corrente
Dal lato degli impieghi, le risorse disponibili vengono utilizzate per finanziare interventi espansivi pari ad oltre 33 miliardi di euro nel triennio, di cui circa 18,5 miliardi di riduzioni di entrata e 15 miliardi di aumento di spesa.
Per quanto concerne il reperimento delle risorse, il disegno di legge, nel testo originario, disponeva, dal lato delle maggiori entrate, numerose disposizioni, tra cui:
Misure d’impatto minore, da cui derivano maggiori entrate, concernono, inoltre, l’abrogazione della clausola di salvaguardia in materia di tassazione dei redditi da trattamento di fine rapporto, l’abrogazione dell’esenzione del bollo dei certificati penali assoggettati a bollo, le variazioni al regime di IVA agevolato per le cooperative assistenziali e la revisione( poi eliminata) del regime di esenzione IRPEF per le pensioni di guerra.
Sul versante della spesa, i risparmi sono conseguiti attraverso riduzioni di spesa degli enti territoriali, realizzate per le regioni mediante un rafforzamento degli obiettivi del patto di stabilità interno; interventi nel settore sanitario, che prevedono la riduzione delle spese per prestazioni relative a contratti di appalto e forniture di beni e servizi e la rimodulazione dei tetti di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici; misure di riordino degli enti previdenziali e assistenziali (300 milioni annui).
Nell'ambito del disegno di legge di stabilità trovano, inoltre, attuazione le norme di riduzione di spesa proposte dai singoli Ministeri per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95/2012.
Le risorse reperite sono utilizzate in via prevalente per interventi in materia tributaria e per il finanziamento di alcune spese indifferibili.
In particolare, dal lato delle minori entrate si prevede:
Per quanto concerne la spesa, tra i principali interventi disposti dal disegno di legge si segnalano, quali maggiori spese di natura corrente:
Sul versante delle spese in conto capitale, il disegno di legge dispone nuove risorse da trasferire a RFI s.p.a. per la manutenzione straordinaria e per gli investimenti nella rete ferroviaria (per circa 0,9 miliardi nel triennio di previsione) e ad ANAS s.p.a. per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale (300 milioni nel triennio).
Si prevedono, inoltre, un ulteriore stanziamento per la realizzazione del sistema MOSE; l'autorizzazione di spesa di 690 milioni per la realizzazione della linea ferroviaria Lione-Torino e il rifinanziamento dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e Fondo Globale per l'Ambiente (295 milioni a decorrere dal 2013), nonché, per un importo di 130 milioni di euro per l’anno 2013, del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario.
Va premesso che il testo iniziale del provvedimento è stato oggetto di una ampia rivisitazione in sede parlamentare, che, oltre a modificarne alcune delle impostazioni originarie, ne ha consistentemente aumentato i contenuti, pervenendosi ad un testo composto di un unico articolo, strutturato in 561 commi. L'aumento dei contenuti deriva anche dalla confluenza nel disegno di legge dei contenuti di due decreti-legge (i cui relativi disegni di legge di conversione erano all’esame del Senato):
Hanno inciso su tale ampliamento anche ulteriori circostanze, atteso che il provvedimento:
Tanto precisato, nel corso dell’esame presso le Camere, il testo è stato modificato in numerosi e rilevanti aspetti.
La scelta di fondo è stata quella di sopprimere le norme che prevedevano la riduzione delle aliquote IRPEF applicabili ai primi due “scaglioni” di reddito (del 23 e del 27 per cento) di un punto percentuale e di utilizzare le relative risorse per l’eliminazione delle norme limitative di detrazioni e deduzioni fiscali, per la sterilizzazione del previsto incremento dell'aliquota IVA ridotta e per l'attuazione di interventi in favore delle famiglie e per la produttivitità e competitività delle imprese, con particolare riferimento alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.
In particolare, per quanto concerne la tassazione a titolo di IRPEF, le modifiche apportate sono state dirette a:
a) sterilizzare del tutto l’incremento dell’aliquota IVA ridotta, mantenendola pertanto al 10 per cento, anziché elevarla all’11 per cento come già previsto dalla legislazione vigente;
b) adottare interventi in favore delle famiglie, con particolare riferimento a quelle con figli a carico, attraverso un incremento delle detrazioni IRPEF. In particolare, si eleva da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF di base per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, nonché da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e da 220 a 400 quella per ciascun figlio portatore di handicap;
c) eliminare le limitazioni poste nel testo originario del disegno di legge alla deducibilità e alla detraibilità a fini IRPEF di taluni oneri, con particolare riferimento alla franchigia di 250 euro ivi disposta per i contribuenti con reddito superiore a euro 15.000 e al “tetto” di 3000 euro alle spese detraibili;
d) sopprimere altresì l’aggravio del prelievo Irpef per i trattamenti di fine rapporto che sarebbe disceso dalla soppressione, anch’essa prevista nel testo originario del disegno di legge, della cd. “clausola di salvaguardia” relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto, alle quali verrà dunque applicata la curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime;
e) reintrodurre, rispetto al testo originario, l’esenzione IRPEF per le somme erogate a titolo di pensioni di guerra e assimilate;
f) prorogare per l’anno 2013 le detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti.
In materia di riduzione della pressione fiscale, è stato inoltre previsto che a partire dal 2013 (in luogo del 2014) le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e contributiva, nonché le maggiori risorse derivanti da un eventuale minore spesa per interessi sul debito rispetto a quella prevista, confluiscano nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Tali risorse – al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio del bilancio e alla riduzione del rapporto debito/PIL, di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta da regioni e dai comuni e dalla riduzione delle spese fiscali - saranno destinate al contenimento degli oneri fiscali gravanti su famiglie e imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego che dovranno essere indicate nel Documento di economia e finanza.
Per quanto concerne il mondo produttivo e le imprese, gli interventi adottati sono stati in prevalenza indirizzati verso la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro a carico delle imprese; altre misure sono state invece dirette a ridurre o differire un aggravio di imposizione su fattispecie ritenute meritevoli di tutela.
In particolare, le principali modifiche introdotte prevedono:
a) una riduzione del cd. “cuneo fiscale”, conseguita mediante un’elevazione, a decorrere dal periodo di imposta 2014:
b) sempre in materia di IRAP sono stati elevati gli importi delle deduzioni in favore dei soggetti passivi (tranne le Amministrazioni pubbliche) di minori dimensioni; è stato inoltre istituito un Fondo con dotazione di 188 milioni di euro nel 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e 242 milioni a decorrere dal 2016, per esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
c) al fine di sostenere la produttività è stato previsto che le risorse destinate alle misure di detassazione dei contratti di produttività (950 milioni nel 2013 e 400 milioni nel 2014) siano destinate a tal fine anche nel caso di mancata tempestiva emanazione delle opportune norme attuative (entro il 15 gennaio 2013), anziché essere finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, è stata disposta la proroga al 2014 delle medesime misure di detassazione dei contratti di produttività nel limite massimo di spesa di 800 milioni di euro (con onere massimo di 600 milioni di euro per il 2014 e di 200 milioni per il 2015).
Tra gli altri interventi in materia di imprese, si segnalano:
a) il differimento della variazione in aumento dell’aliquota Iva agevolata per le cooperative sociali (dal 4 al 10%), la quale troverà applicazione sulle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, e non più dunque, dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità;
b) anche in materia di rivalutazione del reddito dominicale e agrario, si posticipano di un anno (2013, 2014 e 2015) i periodi d’imposta per i quali è disposta la rivalutazione del 15 per cento del reddito dominicale e agrario ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, prevedendo, peraltro, che ai fini dell’acconto per il 2013 si debba tenere conto della rivalutazione;
c) analogamente, in materia di determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli, si posticipa di un anno l’abrogazione delle disposizioni che consentono alle società agricole di optare per un regime fiscale più favorevole, prevedendo anche la possibilità di dettare, con decreto ministeriale, disposizioni di carattere transitorio.
Sempre in materia di sviluppo e rilancio della competitività delle imprese, sono state approvate alcune disposizioni che prevedono l’istituzione di un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, destinato in particolare alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, il quale sarà finanziato mediante la progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
Oltre alle misure di modifica dell’impianto della manovra dal punto della politica fiscale, nel corso dell’esame parlamentare sono stati adottati diversi altri interventi in materia, tra l’altro, di ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati dall’applicazione della riforma pensionistica, di scuola e personale docente, sicurezza, sanità e, in generale, misure in materia sociale e di sostegno alle esigenze connesse agli eventi sismici e climatici che hanno interessato il Paese.
In particolare, è stata ampliata la platea dei soggetti salvaguardati(c.d. esodati), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi) anche nei confronti di ulteriori aventi titolo, espressamente definiti dalla norma.
Le modalità di attuazione degli interventi saranno definite con DPCM da adottare, previo parere parlamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Per il finanziamento degli interventi in favore delle nuove categorie di salvaguardati, da attuare anche attraverso strumenti di politiche attive del lavoro, si prevedono risorse per un totale di 554 milioni nel periodo 2013-2020, da reperire attraverso le (eventuali) economie a carattere pluriennale accertate, a consuntivo, rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente (pari a 9,77 miliardi per il periodo 2013-2020) per la tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi. Nel caso in cui tali economie non siano sufficienti a coprire gli oneri programmati, si provvede attraverso il blocco nel 2014 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo Inps; la rivalutazione è anche sospesa per i vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali). Nel caso in cui, all’esito di un monitoraggio effettuato dal Governo entro il 30 settembre 2013 sulla base dei dati forniti dall’INPS, risulti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il blocco della rivalutazione automatica può essere revocato o applicato in misura ridotta.
Per quanto concerne il personale della scuola, sono state soppresse le norme che aumentavano, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente – incluso il personale di sostegno – della scuola secondaria di primo e di secondo grado, da 18 a 24 ore settimanali, quelle che definivano ulteriori impieghi dei docenti per le 6 ore eccedenti l’orario di cattedra, intervenendo in materia di determinazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico. 2013/2014. Inoltre, è stata altresì soppressa la disposizione che riduceva da 100 a 50 il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.
Per quanto attiene alle misure di razionalizzazione della spesa nel settore sanitario, è stato previsto che, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano conseguire l’obiettivo economico attraverso l’adozione di misure alternative alla riduzione del 10% degli importi e delle prestazioni dei contratti di appalto di servizi e fornitura di beni e di servizi sanitari, previsto dal testo del disegno di legge.
Per quanto concerne le esigenze indifferibili è stato istituito nuovo Fondo, dotato di 16 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con DPCM, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per finanziare una serie di finalità eterogenee e meritevoli di sostegno, individuati in apposita tabella.
Tra gli interventi di maggior rilevo sociale, vanno richiamati l’incremento di 300 milioni di euro per il 2013 del Fondo nazionale per le politiche sociali, di 275 milioni, sempre per il 2013, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA, l’incremento di 50 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio, nonché di 100 milioni del fondo per i finanziamento ordinario delle università.
Con riferimento alle calamità naturali, è stata prevista l’assegnazione di un contributo straordinario per assicurare la stabilità dell’equilibrio finanziario e il servizio di smaltimento rifiuti al Comune dell’Aquila e agli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel limite di 26 milioni al Comune dell’Aquila, di 4 milioni per gli altri comuni e di 5 milioni per la provincia dell’Aquila. Un contributo di 10 milioni di euro nel 2013 è stato altresì assegnato ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.
Inoltre, sono stati assegnati 105 milioni di euro per il 2013 al Fondo per la protezione civile per interventi in conto capitale da realizzare in determinati territori colpiti da eventi atmosferici ed alluvionali, quali quelli in Liguria e Toscana del dicembre 2009-gennaio 2010; in Veneto dell’ottobre-novembre 2010; nella provincia di Messina del febbraio-marzo e novembre 2011; nelle Marche del marzo 2011; nelle Marche e nell’Emilia Romagna del febbraio 2012; in Calabria e Basilicata per il sisma del 26 ottobre 2012.
Per quanto attiene la sicurezza, è stata prevista, tra l’altro, la possibilità, a determinate condizioni, di assumere personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco.
Tra le altre novità previste nel corso dell’esame parlamentare si ricordano, infine, le definizione di una nuova disciplina in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro e la soppressione delle norme che prevedevano la definizione di standard tecnici delle fonti di illuminazione pubblica e di misure per lo spegnimento ovverol’affievolimento dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne, per finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio energetico ( i c.d. “cieli bui”).
Tra le ulteriori e più rilevanti integrazioni inserite nel corso dell’esame presso le Camere vanno poi segnalate quelle che:
a) innovano l’attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’ IMU e, conseguentemente, ridefiniscono i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, del quale si dispone l’abrogazione di numerose disposizioni. In particolare con la legge di stabilità, si attribuisce interamente ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato; viene contestualmente soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) e sospesa per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto 23/2011 (imposte di registro,ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA. Viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (che viene resa di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
b) introducono alcune novelle alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a decorrere dal 2012 e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a decorrere dal 2013. In particolare, vengono modificate le modalità di calcolo del saldo obiettivo, che, si rammenta, in base alla normativa vigente viene determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate, per ciascuna tipologia di ente, per l’anno 2012 e per l’anno 2013 e successivi. Con le novelle apportate dal comma in esame: - si limita l’efficacia del vincolo all’anno 2016, ora valido a regime - si aggiorna la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2013-2016, precisando che per tali anni esso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 (anziché alla quella sostenuta nel periodo 2006-2008, che resta invece valida per il patto 2012); - conseguentemente, si modificano le percentuali da applicare alla media della spesa corrente per il calcolo dei saldi obiettivo degli anni 2013-2016, per ciascuna tipologia di ente, al fine di garantire l’invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica. In particolare, la percentuale da applicare negli anni 2013-2010 per il calcolo del saldo obiettivo è aumentata per le province da 19,7% a 18,8% ed è ridotta per i comuni con più di 5.000 abitanti da 15,4% a 14,8%. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che vengono per la prima volta assoggettati al patto di stabilità interno, le percentuali sono ridotte dal 15,4% al 12% nel 2013 e al 14,8% nel periodo 2014-2016. Sono altresì introdotte alcune modifiche alle misure di flessibilità nell’applicazione delle regole del patto di stabilità interno, in particolare rinviando al 2014 l'attuazione del patto regionale integrato (o patto territoriale), previsto dalla legge di stabilità 2012, e modificando, di conseguenza, alcune disposizioni concernenti il patto regionalizzato verticale, disciplinato dalla legge di stabilità 2011, che continua ad applicarsi fino all'attuazione delle disposizioni sul patto regionale integrato;
c) modificano le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge 95/2012 come modificato dalla legge in esame. Le nuove disposizioni si applicano agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;
d) inseriscono alcune modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (istituito, dall’articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011 a decorrere dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni) al fine di renderla applicabile dal 1° gennaio 2013. In particolare: - viene precisato che in prima applicazione la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; - il versamento è effettuato esclusivamente al comune in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine) ed è’ inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno; - per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2; - per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato e l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.
Per quanto concerne la legge di bilancio (legge n.229/2012), che reca il bilancio di previsione per l’anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015, la stessa, sulla base della vigente disciplina contabile, riporta lo stato di previsione dell’entrata e quelli delle spesa dei singoli Ministeri, oltre al quadro generale riassuntivo del complessivo bilancio dello Stato, con le tabelle allegate. La legge medesima, inoltre, recepisce gli effetti finanziari delle misure adottate nel corso dell’anno 2012, comprese quelle in materia di spending review di cui, in particolare, al decreto legge n.95 del 2012, (ad eccezione delle riduzioni di spesa dei Ministeri previste dal medesimo decreto, che sono state disposte dalla legge di stabilità e recepite in bilancio con la Nota di variazioni) ed include le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa contabile. Nel suo complesso i dato contabili complessivi contenuti nella legge, come modificati nel corso dell’esame parlamentare,confermano lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF e si collocano nel processo di aggiustamento dei conti pubblici in corso.