L’Autorità di regolazione nel settore dei trasporti è stata istituita dall’art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. “Salva-Italia”), come modificato dall’art. 36 del successivo decreto-legge n. 1/2012 (c.d. “liberalizzazioni”).
Con D.P.C.M. dell'11 maggio 2012 è stata individuata come sede dell’Autorità dei trasporti la città di Roma.
L’Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere, vincolante e da esprimersi con maggioranza dei due terzi, delle competenti Commissioni parlamentari.
La durata della carica è stabilita in sette anni, senza possibilità di conferma. I componenti sono scelti, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nel settore.
La composizione dell’Autorità non è ancora stata definita. Una prima designazione dei componenti effettuata l'8 giugno 2012 dal Consiglio dei Ministri non ha avuto il pronunciamento delle competenti Commissioni parlamentari. Nella seduta della IX Commissione trasporti della Camera del 19 settembre 2012 il rappresentante del Governo ha chiesto un rinvio della votazione, considerando che il suo risultato non sarebbe stato "funzionale al buon esito della procedura" e rilevando la necessità di "ripensare alla composizione della terna".
Circa le incompatibilità negli incarichi, i componenti dell’Autorità non possono:
All’Autorità sono affidati compiti significativi, di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza.
L’Autorità dovrà, tra i suoi compiti principali:
L’Autorità riferisce annualmente alle Camere, evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
Tra i poteri dell’Autorità, si ricordano il potere di sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti mediante l'adozione di pareri, che può rendere pubblici, all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti di finanziamento, la possibilità di proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma, il potere di svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, nonché la possibilità di adottare, in circostanze straordinarie, provvedimenti temporanei di natura cautelare, ove sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti.
L’Autorità può altresì irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese che non osservino i criteri stabiliti dall’Autorità in materia di tariffe, pedaggi, prezzi e canoni o violino altre norme stabilite dall’Autorità.