Le riforme introdotte hanno interessato, in generale, le modalità di esercizio dell'attività d'impresa e servizi, ed in particolare, taluni specifici settori, quali l'energia, le professioni, i trasporti, le assicurazioni ed i servizi bancari.
Con riguardo alla riforme di carattere trasversale, un settore particolarmente rilevante, oggetto di riforma, è stato quello inerente i servizi, intesi come qualsiasi attività economica non salariata fornita dietro retribuzione.
Con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 147/2012, è stata data nell'ordinamento interno attuazione alla direttiva 2006/123/CE, che ha definito un quadro giuridico comune in merito alla fornitura di servizi nel mercato interno.
Tra i settori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono compresi la distribuzione ed il commercio, i servizi forniti nell'ambito dell'edilizia, dell'artigianato, dell'industria (per es. l'installazione e manutenzione dei macchinari), delle professioni, delle imprese e del turismo.
Nella prima parte del provvedimento attuativo sono contenute disposizioni di carattere generale; nella seconda quelle di tipo settoriale.
Si prevede che l'accesso ad un'attività di servizi può essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione solo quando:
Particolarmente rilevante, anche in relazione al riparto di competenze tra Stato e regioni sancito dall'articolo 117 della Costituzione, la disposizione che prevede la durata illimitata e valida per l'intero territorio nazionale delle autorizzazioni rilasciate; quando il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività risulta limitato, si richiede che le autorità competenti applichino una procedura di selezione tra i candidati. Restrizioni al numero di aperture sono consentite solo per salvaguardare interessi generali, tra i quali non rientra la salvaguardia di quote di mercato esistenti. Limitazioni possono essere giustificate solo per ragioni di carattere ambientale, di tutela del patrimonio storico, artistico, o di ordine pubblico e di tutela della salute. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti previsti dalla legge e non sia previsto alcun limite, l'interessato può presentare una segnalazione di inizio attivita' (SCIA); in tal caso potrà iniziare l'attività il giorno stesso della presentazione della domanda;l'amministrazione competente ha sessanta giorni per procedere alle verifiche necessarie.
In ragione del criterio di specialità, la direttiva servizi non si applica nel caso in cui vi siano specifiche disposizioni settoriali. Il riferimento è per esempio alle professioni regolamentate, disciplinate dalla direttiva 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che regola, tra l'altro, la libera prestazione di servizi professionali (recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 206/2007).
Sul tema il Legislatore ha delineato un percorso di riforma degli ordinamenti professionali ed ha approvato una nuova disciplina delle professioni non regolamentate, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o a collegio professionale per poter essere esercitate.
La legge comunitaria 2010 ha poi delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione ed il riordino della normativa nazionale in tema di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi.
Diversi interventi legislativi hanno, poi, dettato disposizioni di natura trasversale, relative alle restrizioni esistenti per l'accesso alle attività economiche.
In particolare, si è intervenuti ripetutamente per stabilre come principio di carattere generale, al quale deve essere adeguata la normativa nazionale e regionale, secondo il quale "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge".
Limiti possono essere giustificati solo per vincoli di carattere europeo ed internazionale o per ragioni legate alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, alla salute, all'ambiente e al patrimonio culturale.
Con il decreto-legge 138 del 2011 è stato previsto un meccanismo secondo il quale tutte le norme statali incompatibili con tale principi sarebbero state soppresse automaticamente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200/2012 ha ritenuto tale automatismo invasivo delle competenze legislative regionali, in ragione dell'intreccio tra i diversi livelli di competenza nel settore e delle difficoltà che il legislatore regionale avrebbe incontrato per adeguare la normativa di competenza. Con il decreto-legge 1/2012 si è intervenuti, quindi, nuovamente sulla materia, prevedendo che con regolamenti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 (per le sole professioni turistiche il termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità per il 2013) sarebbero dovute essere abrogate le norme che prevedono limiti numerici e vincoli non giustificati da un interesse generale, che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e che impongono una pianificazione ed una programmazione territoriale attraverso l'introduzione di limiti non ragionevoli.
E' stato, poi, disposto che ogni disposizione recante divieti e restrizioni deve essere applicata ed interpretata in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse generale.
Gli enti locali devono adeguarsi a tali principi; l'attività posta in essere a tali fini sarà valutata, a partire dal 2013, come comportamento virtuoso ai fini dell'applicazione del patto di stabiltà interno.
Sono esclusi dall'applicazione di tali disposizioni i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari ed i servizi di comunicazione.
E' stato previsto che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze di interesse generale, costituzionalemnte rilevanti che possono giustificare l'introduzione di atti preventivi di autorizzazione (articolo 34 del decreto-legge 201/2011).
E' stata, quindi, disposta l'abrogazione di tutte le restrizioni che riguardano:
I provvedimenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono soggetti al parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si esprime in merito al principio di proporzionalità, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.
E' stato, quindi, introdotto come principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli riguardanti la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.
Con il decreto-legge 1/2012 è stato, poi, attuato un ampio intervento di liberalizzazione del mercato finalizzato allo sviluppo della produttività.
Tra le misure più significative sul versante delle liberalizzazioni, si segnalano: