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Temi dell'attività Parlamentare

Società quotate e mercati finanziari
Gli interventi normativi in tema di mercati finanziari e società quotate condotti durante la XVI legislatura sono stati finalizzati alla tutela di un'ampia platea di soggetti: anzitutto di soci ed azionisti - chiarezza dell'informazione societaria, tutela contro offerte pubbliche d'acquisto "ostili" e equilibrio di genere negli organi di vertice della società - ma anche di creditori e risparmiatori, mediante la compiuta disciplina dei professionisti operanti nel settore. In tale ottica la VI Commissione Finanze ha svolto un'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
Informazione societaria

Per maggiore trasparenza dei documenti contabili di specifiche tipologie societarie - tra cui anche gli istituti finanziari - il Governo (decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173), ha recepito le indicazioni europee (direttiva 2006/46/CE) in materia di conti annuali e consolidati. E’ stato a tal fine integrato il contenuto della relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati (articolo 5 del D.Lgs. n. 173 del 2008, che ha modificato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): tale documento deve contenere un’apposita sezione recante informazioni relative al governo societario ed agli assetti proprietari.

In materia di prospetti informativi e informazioni su emittenti quotati, il D.Lgs. n. 184 del 2012 ha attuato la direttiva 2010/73/UE, che modifica le Direttive Prospetti e Trasparency, comportando una riduzione degli oneri previsti per gli operatori e la complessiva semplificazione degli adempimenti. Al fine di recepire in via amministrativa le predette norme, la Consob ha emanato la delibera che modifica il Regolamento Emittenti e il Regolamento Mercati.

Il D.lgs. 22 giugno 2012, n. 123 ha semplificato la disciplina delle fusioni e delle scissioni riducendo gli obblighi gravanti sulle società. In particoalre, è ora possibile effettuare gli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusione, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite pubblicazione degli stessi sul web (sito della società medesima ovvero altro sito web designato a tale scopo dagli Stati membri) e l'invio di copia via posta elettronica, purché siano soddisfatte le garanzie di integrità e autenticità dei medesimi atti e documenti.

Diritti degli azionisti delle società quotate

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE concernente l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, successivamente modificato dal D.Lgs.18 giugno 2012, n. 91. Tale provvedimento ha apportato rilevanti modifiche in materia di intervento in assemblea e diritto di voto (concernenti la convocazione assembleare, la pubblicità delle relazioni degli organi societari, il sito internet, l'esercizio del voto per corrispondenza e mediante procedimento elettronico, etc.). Le nuove norme sono estese, in misura limitata ai termini di convocazione e all'informativa preassembleare, anche alle società cooperative quotate.

Con particolare riferimento all’esercizio dei diritti sociali è stata introdotta nell’ordinamento interno la cd. regola della record date, per effetto della quale la legittimazione a partecipare alle assemblee delle società le cui azioni siano ammesse al sistema di gestione accentrata si acquisisce sulla base delle evidenze contabili risultanti, presso l'intermediario che tiene il dossier dell'azionista, al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione. Dunque ha il diritto di partecipare all'assemblea solo chi sia socio nel suddetto momento, con l’effetto di rendere indifferenti eventuali movimentazioni effettuate posteriormente a questo termine. Si consente a una rappresentanza qualificata di soci di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno; le relative richieste devono essere accompagnate da una relazione predisposta dai soci sulle materie di cui si propone la trattazione, da pubblicare prima dell’assemblea. È inoltre previsto uno specifico meccanismo di identificazione degli azionisti; viene consentito l’uso dei mezzi elettronici per la partecipazione alle assemblee e l’esercizio del voto. 

Offerta pubblica di acquisto

Occorre anzitutto rammentare l’opera di revisione della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA), nell'ottica di predisporre adeguati strumenti di difesa in favore delle società oggetto di OPA "ostile" e di recepire le indicazioni fornite in sede europea (direttiva 2004/25/CE).

In particolare, l'obbligo per le società oggetto di offerta pubblica di acquisto di tenere comportamenti neutrali (non difensivi) nel perdurare dell’offerta (cd. passivity rule) è stato reso derogabile, in tutto o in parte, da apposite norme statutarie (articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146, che ha integrato e corretto il D.Lgs. 19 settembre 2007, n. 229), allo scopo di consentire alle società una più efficace difesa del controllo azionario. Con il "decreto anticrisi" (articolo 13 del decreto-legge n. 185 del 2008) è stata attribuita alle società italiane la facoltà di introdurre nello statuto la regola di "neutralizzazione" delle limitazioni al trasferimento dei titoli che potrebbero ostacolare un'offerta pubblica di acquisto (cd. breakthrough rule). Inoltre il decreto “incentivi” (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5; articolo 7, commi da 3-quater a 3-sexies) ha aumentato la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza obbligo di promuovere una OPA totalitaria. La Consob, al fine di recepire i suddetti interventi normativi, ha operato le relative modifiche al regolamento emittenti (delibera 17731 del 2011). Si veda, per ulteriori informazioni, la scheda di approfondimento in materia.

La revisione legale dei conti

La disciplina della revisione legale dei conti è oggi contenuta nel D. Lgs. n. 39 del 2010, con il quale è stata recepita nell’ordinamento interno la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ed è stata unificata in un corpus normativo omogeneo la disciplina dell’attività di revisione. Il suddetto provvedimento contiene infatti disposizioni concernenti, tra l’altro, l’abilitazione e la formazione continua dei soggetti abilitati all'attività di revisione (articolo 2), il Registro dei revisori legali e delle società di revisione (le cui informazioni sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente via Internet, ai sensi dell’articolo 7), lo svolgimento dell’attività di revisione legale, la responsabilità dei revisori. In particolare, larticolo 14 del D. Lgs. n. 39 del 2010 dispone che la persona fisica o la società incaricata di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

In tale ambito si ricorda altresì il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56 (di attuazione della direttiva 2009/49/CE) volto a ridurre gli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile.

Costituzione delle società per azioni

Il D.lgs. 4 giugno 2008, n. 142 (di attuazione della direttiva 2006/68/CE) modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224ha introdotto norme in materia di costituzione delle società per azioni e salvaguardia del capitale sociale, con riferimento alla disciplina dei conferimenti di beni in natura o crediti senza relazione di stima, dei fatti eccezionali che incidono sulla valutazione, nonché delle operazioni sulle azioni proprie. Obiettivo del legislatore è quello di assicurare che venga effettuata una valutazione oggettiva e veritiera di tali conferimenti, in modo da evitare il rischio che ad essi possa venire riconosciuto un valore nominale superiore a quello reale, con danno per la società, per i soci e per le eventuali ragioni dei terzi.

Disciplina delle società di rilevante interesse nazionale

In ordine all’assetto societario delle imprese “strategiche”, si rammenta che l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

L’individuazione dei requisiti per la qualifica di “società di interesse nazionale” è stata effettuata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell’8 maggio 2011. In particolare, sono state definite "di rilevante interesse nazionale" le società di capitali operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi.

Al di fuori dei settori indicati, sono di rilevante interesse nazionale le società che possiedono un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio non inferiore a 250 (qualora rientri nel 20% di tali valori, l'attività della società deve risultare rilevante in termini di indotto e di benefici del sistema economico-produttivo del Paese, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti produttivi).

Con il comunicato stampa del 22 giugno 2011, il cda di Cassa depositi e prestiti ha approvato la costituzione della società per azioni per l’assunzione di partecipazioni strategiche (“Fondo Strategico Italiano”); il successivo 27 luglio ha annunciato l’approvazione del relativo statuto. Il 30 novembre 2011 Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato la sottoscrizione di 4 miliardi di euro di aumenti di capitale del Fondo Strategico Italiano (FSI). Grazie all’ingresso di altri soci - enti pubblici, fondazioni di origine bancaria, banche, assicurazioni, casse previdenziali e altri investitori istituzionali, anche esteri - la dimensione di FSI si attesterà a circa 7 miliardi di euro.

 Infine si ricorda che il D. L. 21 del 2012, nel riformare la disciplina dei poteri speciali dell'esecutivo in settori di particolare rilevanza strategica (difesa, sicurezza nazionale, trasporti, energia e comunicazioni), ha altresì inciso sulla normativa delle società privatizzate, anche quotate, operanti nei predetti comparti. Si rinvia al tema sulla salvaguardia degli asset strategici per approfondimenti.

Parità di accesso agli organi societari

La legge 12 luglio 2011, n. 120 reca disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle imprese quotate in mercati regolamentati, persegue l'obiettivo di riequilibrare a favore delle donne l'accesso alle cariche direttive di tali società. Si rinvia al relativo tema web per approfondimenti.

Rinvio della convocazione dell'assemblea per alcune società quotate

Anche in deroga a quanto previsto dalle disposizioni ordinarie in materia di società quotate, nel corso della XVI Legislatura si sono succeduti specifici interventi normativi volti a tutelare le società quotate nazionali considerate di particolare interesse strategico, ai fini del rilancio dell’economia nazionale, della competitività del Paese e del rafforzamento del settore industriale nazionale.

In particolare, in deroga alle disposizioni del già citato D.L. n. 27 del 2010, il decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26 ha inteso posticipare i termini per la convocazione dell’assemblea annuale, successiva alla chiusura dell’esercizio 2010, di alcune tipologie di società quotate: tale posticipo ha interessato, in particolare, le società cui si applica l’articolo 154-ter del TUF, ovvero gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investiti dall’obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconto intermedio di gestione).

L'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e i suoi effetti sull'economia italiana

Nel corso del 2008 la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull’economia italiana, con un programma di audizioni che ha coinvolto l’ISVAP, l'ANIA, la Consob, Borsa Italiana S.p.A., l'ABI, la COVIP, la Banca d’Italia ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel documento conclusivo Doc. XVII, n. 1 approvato il 22 dicembre 2008 la Commissione ha espresso forte preoccupazione per gli effetti della crisi finanziaria in termini di perdita di credibilità e affidamento del sistema bancario e finanziario, rilevando l’analogia tra alcune evidenze emerse nel corso degli scandali finanziari degli anni passati e la passività degli operatori rispetto a meccanismi di finanziamento e copertura dei rischi, posti a carico dei risparmiatori in ultima istanza. Il sistema finanziario e bancario italiano, che presenta rispetto ad altri paesi aspetti di maggiore solidità e maggiore capacità di ripresa, a parere della Commissione, deve svolgere un ruolo di sostegno e di accompagnamento delle scelte di investimento per il superamento della difficile congiuntura, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese. La Commissione ha fatto esplicito richiamo alla responsabilità degli amministratori e dei manager al rispetto di principi etici e deontologici all’altezza del loro ruolo; in relazione al ruolo e all’attività di controllo e sanzione delle autorità di vigilanza, è stata sollecitata la creazione di un organismo di vigilanza e controllo a livello europeo; infine è stata sottolineata l’urgenza di una disciplina comunitaria che regolamenti l’attività delle agenzie di rating.

L'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari

Il 19 luglio 2011 la VI Commissione Finanze della Camera ha concluso l'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari, volta sostanzialmente ad approfondire le ragioni dello sviluppo, storicamente limitato, in Italia, di tali mercati, e le ricadute che tale condizione ha avuto sugli assetti complessivi del sistema imprenditoriale nazionale, sui suoi rapporti con il settore finanziario e creditizio, nonché sui modelli di sviluppo del capitalismo italiano, approvando il relativo documento conclusivo.

In particolare, la Commissione ha rilevato che le potenzialità e le arretratezze dei mercati degli strumenti finanziari in Italia attengono principalmente alla debolezza dei mercati dei capitali ed alla scarsità dei canali a disposizione delle imprese per alimentare finanziariamente la propria capitalizzazione e le proprie prospettive di crescita. In tal senso, tra gli interventi correttivi da realizzare, sono emerse esigenze che necessitano di essere affrontate mediante misure di carattere normativo, mentre altre sembrano doversi demandare all'attività di vigilanza svolta sul settore dalle autorità competenti. La Commissione ha quindi fornito alcune specifiche linee guida su cui dovrebbero muoversi i predetti interventi. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda di approfondimento relativa alla predetta indagine conoscitiva.

Cambiali finanziarie

Tra le proposte operative formulate dalla Commissione VI Finanze all’esito dell’indagine sui mercati degli strumenti finanziari vi è quella di valorizzare e potenziare nuovi strumenti, aggiuntivi e non sostitutivi del capitale privato, di sostegno pubblico o misto pubblico - privato alla capitalizzazione delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni.

A tal fine si è proposto di rilanciare lo strumento delle cosiddette “carte commerciali” (commercial papers), anche attraverso la revisione della legge n. 43 del 1994, definendo le condizioni per rilanciare un mercato specifico sul quale negoziare tali titoli di debito, che sia in grado di assicurare la rigorosa tutela degli investitori, di consentire la conoscenza e trasparenza degli emittenti e di ridurre i costi di emissione.

In attuazione delle predette linee-guida, l’articolo 32 del D.L. 83 del 2012 (successivamente modificato ed integrato) ha consentito alle società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a specifiche condizioni di legge.

La disciplina delle "vendite allo scoperto"

Il Regolamento europeo in materia di short selling (Regolamento UE n. 236/2012) ha introdotto obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle cd. "vendite allo scoperto" di strumenti finanziari. Esso è entrato in vigore il 1° novembre 2012.

La "vendita allo scoperto” è un'operazione finanziaria che consiste nella vendita, effettuata nei confronti di uno o più soggetti terzi, di titoli non direttamente posseduti dal venditore. Essi, durante l’operazione di short selling, vengono istantaneamente prestati dal loro fornitore al venditore allo scoperto e quindi subito venduti da quest'ultimo. Tale operazione si configura quindi come un prestito non di denaro bensì di titoli e solitamente contempla l’obbligo di corrispondere un interesse al soggetto prestatore. L'ammontare dell'interesse da pagare cresce in relazione all'aumento della durata del prestito di titoli, poiché chi effettua la vendita deve, entro un certo lasso temporale, acquistare sul mercato (quindi a prezzo di mercato) i titoli, rifondendoli così al prestatore: operazione tecnicamente definita ricopertura dello scoperto. Per l'acquirente lo short selling attuato dal venditore è praticamente invisibile e perciò ininfluente, dunque per il compratore non vi è differenza tra i titoli acquistati da una vendita allo scoperto o non allo scoperto.

Per i titoli di Stato e i credit default swap sul debito sovrano (ovvero contratti derivati che tutelano i sottoscrittori dal rischio derivante dai titoli di debito sovrano) il citato Regolamento introduce – tra l’altro - specifici obblighi di segnalazione e trasparenza, nonché il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli e di assumere posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani. Sono esenti dalle predette regole le attività svolte dai market maker e dagli operatori principali autorizzati in titoli di Stato, previa notifica alle autorità competenti.

In base a quanto previsto dal nuovo articolo 4-ter del TUF (introdotto dal D.L. 179 del 2012), la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri ordinari previsti dal regolamento; il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è l'autorità competente per i poteri di intervento in circostanze eccezionali, da esercitare su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. In particolare, alla Banca d'Italia dovranno essere effettuate le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano e le notifiche da parte dei market maker italiani e degli operatori principali autorizzati in titoli di Stato che intendono avvalersi delle esenzioni.

La Banca d’Italia ha emanato un comunicato relativo alle modalità operative delle nuove regole, illustrandone altresì il contenuto.

Consulenza finanziaria

A seguito del recepimento della direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari), l’autorizzazione ad esercitare attività di consulenza finanziaria è stata estesa, oltre alle banche e alle imprese di investimento, anche ai privati in possesso di specifici requisiti, a patto di non detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. E’ stato poi stabilito (articolo 19, comma 14 del D.Lgs. n. 164 del 2007) un limite temporale, in origine fissato al 30 giugno 2008 e da ultimo prorogato al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 10 della legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 2012), per l’esercizio di tale attività da parte dei privati che al 30 ottobre 2007 prestavano già consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Conseguentemente, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 30 giugno 2013.

Inoltre, si ricorda che l’articolo 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disciplinato le società di consulenza finanziaria, consentendo l’esercizio dell'attività a persone giuridiche costituite in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata, a determinate condizioni e in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Diritto delle società

Si ricordano infine gli interventi connessi alla attivita' di impresa: in primo luogo, le misure in tema di lotta alla contraffazione ed in generale di tutela dei diritti di proprietà industriale; quelle sulle fusioni e scissioni societarie; la disciplina delle s.r.l. semplificate e a capitale ridotto, le modifiche in materia di societa' cooperative e di mutuo soccorso. Nel settore processuale, va segnalata l'istituzione del cd. Tribunale delle imprese e la soppressione del rito societario. Altri interventi hanno riguardato modifiche alla disciplina del concordato preventivo.