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Temi dell'attività Parlamentare

Iva
Gli interventi in materia di imposizione indiretta hanno interessato, in via prevalente, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sulla produzione e sui consumi. Il progressivo aumento delle aliquote IVA ha - di fatto - sostituito il previsto intervento di riduzione delle aree di erosione fiscale (cd. tax expenditures) individuato in un primo momento quale copertura per l'anticipo del pareggio di bilancio al 2013 concordato in sede europea.
Libro verde sul futuro dell'IVA

Nella seduta del 18 ottobre 2011 la VI Commissione Finanze ha approvato il documento finale relativo al "Libro verde sul futuro dell'IVA", presentato dalla Commissione europea il 1o dicembre 2010 (COM(2010)695 definitivo) per rivedere complessivamente il sistema vigente dell'IVA, al fine di conseguire, tra gli altri obiettivi, il rafforzamento della coerenza tra il regime dell'IVA e il mercato unico, l'incremento del gettito dell'imposta e il contrasto ai fenomeni di frode. Ad esito della consultazione, il 6 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato la comunicazione sulla nuova strategia dell'UE in materia di imposta sul valore aggiunto COM(2011)851[1], ai sensi della quale, il nuovo sistema IVA dovrebbe perseguire i seguenti tre obiettivi principali:

  • riduzione degli oneriamministrativi delle imprese, per agevolare il commercio transfrontaliero, attraverso l'introduzione dello "sportello unico" e la standardizzare delle dichiarazioni IVA;
  • ampliamento della base imponibile e limitazione del ricorso alle aliquote ridotte;
  • potenziamento degli attuali meccanismi antifrode, tra cui Eurofisc, per ridurre la perdita di entrate dovute all'IVA non versata.

La Commissione sottolinea inoltre che la questione del passaggio ad un sistema IVA basato sull'imposizione nel paese di originenon è più rilevante. Pertanto, l'IVA continuerà ad essere riscossa nel paese di destinazione (ossia il paese in cui ha sede l'acquirente).

Aliquote IVA

In relazione alle aliquote, si ricorda che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha disposto un progressivo aumento delle aliquote IVA: l’aliquota ordinaria è passata dal 20 al 21 per cento da agosto 2011. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013, a decorrere dal 1° luglio 2013, l’aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento (anziché del 23 per cento fino al 31 dicembre 2013), mentre resta ferma l’attuale aliquota ridotta del 10 per cento (anch'essa originariamente destinata ad aumentare). In sostanza dal 1° luglio 2013 le aliquote IVA saranno le seguenti: 22 per cento (ordinaria, che aumenta così dall’attuale valore del 21 per cento), 10 per cento (ridotta) e 4 per cento (super-ridotta).

Ulteriori interventi in materia di IVA sono contenuti all'articolo 8 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) e riguardano, tra l'altro, le cessioni transfrontaliere di energia elettrica e gas; i rimborsi; i beni importati in libera pratica; le cessioni di navi e aerei. Successivamente, il D.L. "Liberalizzazioni" (D.L. n. 1 del 2012, articolo 93) ha consentito al prestatore/cedente di rivalersi della maggiore imposta dovuta a seguito di accertamento, nei confronti del cessionario/committente che può esercitare il diritto alla detrazione. Il medesimo provvedimento (articolo 57) perridurre gli oneri a carico delle imprese edili mediante l’estensione del beneficio della compensazione dell’IVA, modifica il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per assoggettare a imposta le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; tale disciplina è stata successivamente estesa dall'articolo 9 del D.L. n. 83 del 2012 alle cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall’ultimazione dei lavori; al medesimo fine, si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata in relazione alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione.
IVA per cassa

Un gruppo di interventi ha progressivamente esteso l’ambito operativo della cd. “IVA per cassa”, ovvero la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’IVA diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo. Tale disciplina, introdotta col D.L. n. 185 del 2008, è stata da ultimo innovata profondamente dall’articolo 32-bis del D.L. 83 del 2012, ai sensi del quale:

  • il regime “per cassa” è opzionale;
  •  l’esigibilità dell’IVA “per cassa” si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro;
  •  il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato (non più, dunque, al momento di effettivo pagamento del corrispettivo).
La territorialità dell'IVA

Con la legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) sono stati recepiti alcuni obblighi comunitari in materia di IVA, quali:

  • il regime di territorialità per le prestazioni di intermediazione intracomunitarie;
  • la definizione di valore normale e il suo utilizzo ai fini della determinazione della base imponibile, con particolare riferimento alle cessione di immobili;
  • la disciplina dei rimborsi per i soggetti non residenti;
  • l’ambito di definizione delle operazioni intracomunitarie.

Il decreto legislativo n. 18 del 2010 (recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie) ha introdotto rilevanti modifiche in materia di territorialità dell'IVA nelle prestazioni di servizi che, di fatto, hanno trovato attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (secondo quanto indicato nella circolare n. 58/E emanata il 31 dicembre 2009 dall'Agenzia delle entrate). L'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al periodo transitorio, decorrente dal 1° gennaio 2010, nella successiva circolare n. n. 14/E emanata il 18 marzo 2010.

 L'Unione europea, con Regolamento 15 marzo 2011, n. 282, è nuovamente intervenuta sulla disciplina in materia di territorialità IVA, al fine di assicurare una omogeneità nell'applicazione tra i paesi membri delle disposizioni previste dalla citata direttiva 2008/8/CE. In particolare, viene fornita una definizione di stabile organizzazione (articolo 53 del Regolamento) e vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta rispetto alla fornitura di specifici servizi tra i quali si segnalano il commercio elettronico, le traduzioni di testi e la radiodiffusione televisiva delle partite di calcio.

Fatturazione elettronica e fattura semplificata

La direttiva2010/45/UE del 13 luglio 2010, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione,è stata recepita dai commi da 324 a 335, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) attraverso una serie di modifiche ed integrazioni ad alcuni testi normativi (soprattutto al D.P.R. n.633 del1972 ed al decreto-legge n.331 del 1993). Le nuove disposizioni concernono in particolare l’emissione della fattura, la fattura elettronica, la fattura semplificata e l’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere. Tra queste si segnala la definizione di fattura elettronica (ossia la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico) e l'introduzione della fattura semplificata, che può essere emessa per operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, nonché nel caso di fatture rettificative: in tali ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi de cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro UE, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro. La nuova disciplina si applica a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Compensazioni dei crediti

Tra le novità introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2009 si segnalano le disposizioni finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA; l’ambito di tali misure è stato esteso dal D.L. n. 16 del 2012 (articolo 8) riducendo a 5.000 euro (dall’originario ammontare di 10.000 euro) l’ammontare dei crediti IVA liberamente compensabili con altri tributi prima della presentazione delle relative prove documentali e consentendo di compensare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate i crediti superiori a 5.000 euro, anziché quelli superiori a 10.000 euro.

Depositi IVA

In materia di depositi IVA, il D.L. 70/2011 ha subordinato l'introduzione di merci nei suddetti depositi alla prestazione di idonea e commisurata garanzia, esonerando da tale prestazione i soggetti autorizzati dalle norme doganali e gli operatori economici titolari di apposita certificazione. In proposito, il 20 ottobre 2011 la VI Commissione Finanze ha approvato la risoluzione 7-00713, che impegna il Governo ad adottare iniziative idonee a semplificare le modalità di accesso al beneficio dell'esonero della prestazione della suddetta garanzia in favore di soggetti solvibili. Sulla materia è altresì intervenuto il D.L. n. 16 del 2012, al fine di precisare che specifiche prestazioni di servizi relative a beni consegnati al depositario costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA - e non sono quindi assoggettabili al tributo - indipendentemente dai tempi di giacenza o dallo scarico del mezzo di trasporto.

Le partite IVA

L’articolo 8 del D.L. n. 16 del 2012 interviene quindi sulle norme che regolano la cancellazione delle partite IVA inattive, al fine di introdurre una disciplina più articolata per l’individuazione e la cancellazione delle suddette, con specifiche forme di contraddittorio tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente. Dispone inoltre che siano messi a disposizione del pubblico servizi diretti a fornire informazioni sullo stato di attività delle partite IVA e sulle generalità dei titolari. Il medesimo provvedimento ha inoltre elevato  le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione, allineandole a quelle attualmente previste per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale.

L'IVA sulla gestione individuale dei portafogli

A partire dal 1° gennaio 2013, la legge di stabilità 2013 (commi 520-521) ha assoggettato a IVA secondo l’aliquota ordinaria (attualmente al 21 per cento) l’attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli. Al fine di consentire la detrazione dell'Iva sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, le norme in commento consentono di optare per l’applicazione separata dell’Iva per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da Iva.

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