La legge 96/2010, legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), ha delegato il Governo al recepimento della direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e della direttiva 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale. Tali deleghe sono state attuate dal decreto legislativo 93/2011, che si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, di aumentare la concorrenza nel mercato interno dell’elettricità e del gas, di assicurare un’efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l’importazione e la vendita di gas, di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti “vulnerabili”.
Tale decreto legislativo è stato presentato alle Camere per il prescritto parere (schema di decreto legislativo n. 335). La Commissione X della Camera dei deputati ha reso un parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 17 maggio 2011. Il Consiglio dei Ministri n. 140 del 31 maggio 2011 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, che è stato pubblicato in G.U. il 28 giugno (entrando quindi in vigore il 29 giugno 2011).
In una "memoria" presentata nell'audizione del 12 novembre 2008 presso la 10 Commissione Industria del Senato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, intervenendo in merito allo stato di avanzamento dei processi di liberalizzazione dei due principali mercati energetici nel nostro Paese, ne ha rilevato il diverso livello di concorrenza risultante da una serie di asimmetrie esistenti sia in termini di peso dell’operatore dominante che di proprietà e gestione delle reti di trasporto e delle attività necessarie allo sviluppo dei mercati.
Con riferimento al settore elettrico l’Autorità ha rilevato l’esistenza effettiva di numerosi produttori e la riduzione del peso del maggior operatore (ENEL) a meno di un terzo del totale della produzione. Inoltre ha posto in rilievo la funzione calmieratrice svolta dall'Acquirente Unico Spa, società interamente pubblica che acquista l’energia per soddisfare la domanda dei clienti tutelati che ancora non hanno scelto di passare al mercato libero, ricordando che tale soggetto di fatto costituisce il più grande grossista (30% circa della domanda nazionale) ma agisce in piena concorrenza con gli altri operatori, senza vantaggi di natura normativa.
Relativamente al settore del gas naturale, l’Autorità ha rilevato che il relativo mercato è caratterizzato da un’offerta che a stento riesce a far fronte alla domanda e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e risulta, inoltre, privo di caratteristiche di competizione in quanto controllato direttamente o indirettamente dall’ENI. L’assenza di una rete di trasporto indipendente disincentiva gli investimenti di operatori terzi in quanto l’imparzialità dell’accesso alla rete e della gestione del dispacciamento non è garantita dall’indipendenza dell’operatore ma solo dal controllo ex post dell’Autorità stessa e dell’Antitrust. Mancava inoltre nel mercato all’ingrosso del gas la presenza di un unico soggetto che acquistasse per i clienti tutelati.
L'Autorità per l'energia ha ribadito che in Italia la liberalizzazione del mercato dell'energia viaggia a due velocità: con efficacia nel settore elettrico, già positivamente aperto alla concorrenza; con molte resistenze e difficoltà invece nel settore del gas, penalizzato dalla scarsa concorrenzialità.
Considerazioni relative alla concorrenzialità ed efficienza dei mercati dell'energia elettrica e del gas sono contenute anche nella "memoria" predisposta dall'Autorità per l'energia per l'audizione del 20 ottobre 2010 presso la Commissione Industria del Senato.
Sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è disponibile la segnalazione sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità.
Al fine di garantire minori oneri per famiglie e imprese riducendo il prezzo dell’energia elettrica, l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 185/2008 (A.C. 1972), ha dettato i principi ai quali il D.M. 29 aprile 2009 ha poi conformato la disciplina relativa al mercato elettrico, promuovendone la concorrenzialità. In attuazione degli indirizzi e delle direttive di cui al D.M. 29 aprile 2009 sono state approvate modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, da ultimo, con D.M. 16 ottobre 2009 e D.M. 24 novembre 2009.
Nel corso dell’esame del suddetto decreto-legge il Governo ha accolto gli ordini del giorno Franzoso n. 9/1972/70 e Iannaccone n. 9/1972/41, con i quali si impegna il Governo a garantire il mantenimento di una tariffa unica nazionale sul costo dell'energia elettrica.
L'articolo 30 della legge 99/2009 (A.C. 1441-ter), nell’ambito di misure per l'efficienza del settore energetico:
Precedentemente l'articolo 3 del decreto-legge 78/2009 (A.C. 2561), ha introdotto disposizioni volte a promuovere l'efficienza e la concorrenza nel mercato all'ingrosso del gas naturale, favorendo la riduzione del costo dell'energia per l'anno termico 2009-2010.
L’articolo 15 del D.L. 1/2012 ha poi previsto che la separazione proprietaria del gruppo Snam S.p.A. venga effettuata entro il 24 settembre 2013. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 ha dato attuazione a tale norma, disciplinando i criteri, le condizioni e la modalità cui si deve conformare il gruppo Snam S.p.A. al fine di adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 93/2011. Nell'ottobre 2012, Snam S.p.A. ha comunicato la cessione da parte di ENI S.p.A. del 30% meno un’azione del capitale votante di Snam S.p.A. e quindi del relativo controllo.
L’articolo 1-bis del decreto-legge 105/2010 (A.C. 3660), istituisce presso l’Acquirente Unico un Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. I flussi informativi gestiti attraverso il Sistema potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, funzionali all’adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti.
L'Autorità per l'energia con deliberazione ARG/com 201/10 ha approvato i criteri generali di funzionamento e di gestione del SII e con deliberazione ARG/com 224/10ha approvato le specifiche tecniche e il disciplinare di gara predisposti dall'Acquirente Unico per l'acquisizione dei supporti e servizi informatici necessari per realizzare il SII.
Sul decreto legislativo di attuazione del Terzo Pacchetto Energia
Su SNAM rete gas