Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare
candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono
depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali
o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito
del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o
del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente
fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro
liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è
ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con
quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli,
elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono
elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati,
oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli
riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le
parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza
politica di riferimento anche se in diversa composizione o
rappresentazione grafica.
Non è ammessa, altresì, la
presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di
precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la
presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di
contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli
che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento
possono trarre in errore l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.